Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16342 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16342 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 223/2025
NOME COGNOME
CC – 17/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 584/2025
NOME COGNOME NOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della Corte di appello sez.dist. di Sassari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
la Corte di appello, nell’ambito della procedura estradizionale attivata su richiesta del Tribunale di Giustizia dello Stato di Bahia (Brasile), ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pe n. sostenendo che l’ordinanza risulterebbe priva di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga. La Corte di appello, anziché indicare gli elementi concreti rivelatori del suddetto pericolo, si sarebbe limitata al mero utilizzo di clausole di stile, di per sé inidonee a fornire giustificazione della scelta compiuta.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: CODICE_FISCALE
Firmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Né poteva ritenersi sufficiente il riferimento compiuto alla gravità dei fatti, essendo questo un elemento che, isolatamente considerato, non può ritenersi idoneo ad integrare l a necessaria motivazione dell’ordinanza cautelare.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 714 cod. proc. pen. stante l’omessa motivazione circa i criteri di scelta della misura cautelare. La Corte di appello ha affermato che l’unica misura idonea è quella custodiale, non fornendo alcuna giustificazione rispetto a tale scelta e omettendo del tutto di confrontarsi con la specificità della fattispecie in esame. Evidenzia il ricorrente, infatti, come nei suoi confronti fosse stata già emessa una precedente ordinanza cautelare, successivamente decaduta perché non era stata tempestivamente inviata la documentazione a supporto della richiesta di estradizione. Nonostante il tempo trascorso tra la cessazione della prima misura e l’adozione della s econda, il ricorrente non si era in alcun modo allontanato dal territorio italiano, il che avrebbe imposto un’adeguata valutazione, supportata da analitica motivazione, in ordine alla esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto che entrambi censurano l’omessa motivazione in relazione ai due aspetti oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento cautelare riferito alla p rocedura estradizionale.
Deve, altresì, premettersi che avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmente al procedimento di estradizione è ammesso unicamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, ipotesi nella quale rientra anche il caso di omessa motivazione o di motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata risulta effettivamente mancate di motivazione sia in relazione alla sussistenza del pericolo di fuga, sia in ordine alla esclusiva idoneità della custodia in carcere.
Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello si limita a desumere il pericolo di fuga «avuto anche riguardo alla gravità dei fatti» per poi affermare che tale pericolo può «essere validamente arginato unicamente dalla misura della custodia cautelare in carcere».
Si tratta di una motivazione apparente rispetto alla sussistenza del pericolo di fuga e del tutto omessa in relazione alla scelta della misura.
Per quanto attiene al primo aspetto, infatti, il mero richiamo alla gravità dei fatti non fornisce alcun elemento concreto di valutazione, posto che tale dato doveva essere inquadrato nel contesto complessivo, verificando se vi fossero elementi specifici dai quali
poter desumere l’effettività del rischio di allontanamento del soggetto richiesto in consegna.
Come ribadito anche recentemente, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez.6, n. 26647 del 30/5/2024, COGNOME, Rv. 286755; Sez.6, n. 23632 del 17/4/2024, Sulic, Rv. 286647; Sez.1, n. 31765 del 10/9/2020, Akim, Rv. 279893).
La sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez.6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057). 9589
Applicando tali principi al caso di specie, emerge agevolmente come la motivazione resa dalla Corte di appello sia meramente apparente, valorizzando un dato -la gravità del fatto -di per sé non univocamente indicativo del pericolo di fuga e, al contempo, non avendo verificato la sussistenza di elementi che possano far ritenere la concretezza e attualità del pericolo di fuga, piuttosto che la l’insussistenza di tali presupposti.
2.2. Per quanto concerne, invece, l’aspetto relativo alla scelta della misura custodiale, è agevole pervenire al riconoscimento della mancanza di motivazione, tale non potendosi considerare la mera affermazione secondo cui la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unica misura idonea, trattandosi di un giudizio assertivo non supportato da alcuna motivazione.
Né sussiste alcuna limitazione rispetto all’applicazione di misure cautelari coercitive non custodiali.
Deve ribadirsi, infatti, il principio secondo cui ai fini dell’emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 714, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando, ed a graduare l’afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere (Sez.6, n. 11154 del 12/3/2002, Corbu, Rv. 221136).
Una volta affermata la nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di motivazione, si pone il problema di stabilire se l’annullamento debba essere con o senza rinvio, tenendo presente che optando per la seconda soluzione ne conseguirebbe l’immediata liberazione dell’estradando.
Sul tema di registra un irrisolto contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, che ha esaminato la medesima questione sia nell’ambito delle procedure estradizionali che in quella conseguente alla richiesta di consegna sulla base di un mandato di arresto europeo.
Occorre premettere che in entrambe le procedure volte alla consegna di un soggetto sottoposto a misura cautelare verso uno Stato estero, il procedimento applicativo della misura si connota per il fatto che l’ordinanza cautelare è emessa dalla Corte di appello e, avverso tale decisione, l’unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione, non essendo previsto -come avviene nel caso di misure cautelari ‘interne’ -il ricorso al Tribunale del riesame.
Secondo un primo orientamento, l’annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale la Corte di appello ha convalidato l’arresto e contestualmente applicato la misura della custodia cautelare in carcere della persona richiesta in consegna, comporta l’immediata liberazione del detenuto e va pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d’appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo status libertatis del consegnando (Sez.6, n. 18706 del 5/4/2012, Tibuh, Rv. 252501; Sez.6, n. 25986 del 5/7/2010, Besliu, Rv. 247828).
Si è anche sostenuto che l’annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il Presidente della Corte d’appello ha convalidato l’arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all’estradando la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l’intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta (Sez.6, n. 22189 del 21/5/2008, COGNOME, Rv. 239941; Sez.6, n. 2266 del 4/12/2009, Flati, Rv. 245785; Sez.6, n. 2266 del 4/12/2009, dep.2010, Rv. 245785).
Nell’ambito dell’orientamento che fa discendere l’immediata liberazione dell’estradando per effetto dell’annullamento dell’ordinanza cautelare priva di motivazione devono, pertanto, distinguersi due diverse soluzioni in ordine all’esito del procedimento, posto che secondo alcune sentenze l’annullamento deve essere disposto
senza rinvio, mentre per altre si deve pronunciare l ‘annullamento con rinvio, dovendosi consentire al giudice del merito di motivare nuovamente l’ordinanza impugnata.
Rispetto a tali soluzioni, si registra un diverso orientamento secondo cui l’annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il Presidente della Corte d’appello ha convalidato l’arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo (Sez.6, n. 31373 del 9/7/2015, Eddomairi, Rv. 264336; Sez.6, n. 620 del 31/3/2013, dep.2014, COGNOME, Rv.257848), con conseguente mantenimento della misura adottata.
3.1. Ritiene la Corte che la soluzione preferibile sia quella che fa dipendere dall’annullamento dell’ordinanza per mancanza di motivazione l’immediata liberazione dell’estradando.
Il vizio di omessa motivazione, infatti, determina la nullità dell’ordinanza cautelare, con la conseguenza che, ove si disponesse l’annullamento con rinvio al fine di consentire alla Corte di appello di redigere una nuova motivazione e sanare il vizio originario, si determinerebbe il perdurare della limitazione della libertà personale dell’arrestato in difetto di un valido titolo cautelare.
La nullità dell’ordinanza, una volta riconosciuta a seguito del ricorso in Cassazione, comporta necessariamente l’annullamento senza rinvio, posto che viene meno il titolo in virtù del quale è stata disposta la cautela, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di una nuova ordinanza cautelare, evidentemente emendata dal vizio che ha dato luogo all’annullamento.
La necessità di disporre l’annullamento senza rinvio, pertanto, discende dall’immediato effetto caducatorio che consegue all’accertamento della nullità, non potendosi neppure replicare il diverso schema processuale che si realizza nell’ambito delle dinamiche cautelari relative all’impugnazione di ordinanze custodiali interne, nel quale caso, all’accertamento di un vizio della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, non consegue necessariamente il venir meno del titolo cautelare, essendo questo costituito dall’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini cautelari che, pertanto, continua a produrre i suoi effetti fin tanto che non interviene, a seguito dell’annullamento con rinvio, una nuova decisione in sede di riesame.
Anzi, a ben vedere la correttezza della tesi secondo cui l’omessa motivazione impone l’annullamento senza rinvio e la liberazione dell’arrestato, è desumibile proprio dalla disciplina dettata dall’art. 309, comma 9, cod.proc.pen. in relazione all’ipotesi in cui la “motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione”, nel quale caso si prevede espressamente che il Tribunale del riesame debba annullare l’ordinanza genetica, non
potendo procedere all’integrazione della motivazione in funzione di sanatoria della nullità già verificatasi.
La fattispecie sopra descritta è del tutto sovrapponibile – quanto alla ratio delle conseguenze che se ne derivano – all’ipotesi in esame, in cui alla Cassazione viene devoluto l’accertamento della nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di motivazione che, ove ritenuta sussistente, determina necessariamente la nullità del titolo cautelare, non potendosi ipotizzare una perdurante efficacia dello stesso in attesa di una non consentita motivazione integrativa da parte della Corte di appello, per effetto dell’annullamento con rinvio.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto in carcere per altra causa. manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso il 17/02/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME