Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 41607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, n. Palermo il DATA_NASCITA
definito con sentenza di questa Corte in data 23/02/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del difensore fiduciario, NOME COGNOME ha chiesto la correzione della sentenza n. 17404/2023, pronunciata all’udienza del 23 febbraio 2023 e depositata il successivo 27 aprile, con cui questa stessa sezione della Corte di cassazione, decidendo-ricorso proposto dall’odierno istante, COGNOME iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Quest’ultima, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in sede di giudizio di rinvio – disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 16267 del 2022 – aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Con la sentenza qui impugnata, il ricorso per cassazione è stato accolto, essendosi ravvisato un vizio di motivazione dell’ordinanza resa dal giudice del rinvio, conseguentemente annullata – come testualmente si legge nel dispositivo – “con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta”.
L’odierno ricorrente osserva che la Corte di appello di Caltanissetta è composta da due sole sezioni penali e lamenta che entrambe, con le ordinanze annullate dalle due sentenze di legittimità più sopra richiamate, si sono già pronunciate sulla richiesta di riparazione presentata da NOME COGNOME. Chiede, pertanto, la correzione della sentenza n. 17404/2023 nel senso che il rinvio venga disposto alla competente Corte di appello di Catania.
2. Al di là della controversa possibilità di utilizzare il ricorso straordinar per errore di fatto, ovvero il rimedio in via generale previsto dall’art. 130 co proc. pen., quando l’istante non sia un “condannato” (cfr., per le diverse soluzioni: Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, COGNOME, Rv. 283621; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280971; Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273061), reputa il Collegio che la richiesta proposta sia manifestamente infondata, sicché, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., deve dichiararsene l’inammissibilità con ordinanza emessa de plano.
3. Ed invero, affrontando la questione qui proposta, questa Corte ha ripetutamente affermato – con consolidato orientamento con cui il ricorrente non si confronta – che, in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice “ad quem”, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel
medesimo processo (Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 272615; Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259028).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata inturo 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell
Il Consigliere estensore
Il Presidente