Annullamento con Rinvio e Prescrizione: Quando il Tempo si Ferma
L’istituto dell’annullamento con rinvio rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, ma le sue implicazioni possono essere complesse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale su come questo meccanismo influenzi la decorrenza della prescrizione. La decisione sottolinea un principio consolidato: se la Cassazione annulla una sentenza solo riguardo alla pena, la condanna per il reato diventa definitiva e la prescrizione si arresta. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per tentata violenza privata. In una precedente fase del processo, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio. La causa era stata quindi rinviata a una diversa sezione della Corte d’Appello per la sola rideterminazione della pena.
Nel successivo giudizio di rinvio, la difesa dell’imputato sollevava due questioni principali. La prima, e più rilevante, era la richiesta di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La seconda contestava i criteri utilizzati per quantificare la nuova pena inflitta. La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva entrambe le argomentazioni, confermando la condanna e rideterminando la pena. Contro questa nuova decisione, l’imputato proponeva nuovamente ricorso in Cassazione.
L’impatto dell’Annullamento con Rinvio sulla Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione degli effetti dell’annullamento con rinvio parziale.
Le Motivazioni
I Giudici Supremi hanno ribadito un principio giurisprudenziale ampiamente consolidato, citando anche una pronuncia delle Sezioni Unite. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza di condanna solo per motivi che non riguardano l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato (ad esempio, per questioni legate al calcolo della pena o alla concessione di attenuanti), quella parte della sentenza che accerta la colpevolezza passa in giudicato.
Il “passaggio in giudicato” parziale della sentenza sul punto della responsabilità ha una conseguenza diretta e inequivocabile: i termini di prescrizione del reato smettono di decorrere. Pertanto, la pretesa dell’imputato di veder dichiarato il reato estinto per prescrizione nel giudizio di rinvio era priva di qualsiasi fondamento giuridico, poiché il “cronometro” della prescrizione si era già fermato al momento della prima decisione della Cassazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, la Corte lo ha giudicato altrettanto infondato. Il giudice del rinvio aveva infatti motivato la sua decisione sulla base dei criteri stabiliti dal giudice di primo grado, criteri che, peraltro, non erano stati specificamente contestati dall’appellante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma di un principio cardine della procedura penale. Stabilisce con chiarezza che un imputato la cui responsabilità sia stata definitivamente accertata non può sperare di beneficiare della prescrizione durante le fasi processuali dedicate esclusivamente alla rideterminazione della sanzione. Questa regola garantisce la certezza del diritto e impedisce che i meccanismi di impugnazione, focalizzati su aspetti accessori della condanna, possano vanificare l’accertamento della colpevolezza. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa evidente nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Se la Cassazione annulla una sentenza solo per ricalcolare la pena, la prescrizione del reato continua a decorrere?
No. Secondo la Corte, nel momento in cui l’annullamento riguarda solo aspetti diversi dall’affermazione di responsabilità (come la pena), la condanna per il reato diventa definitiva (passa in giudicato) e i termini di prescrizione si interrompono permanentemente.
Cosa significa che una sentenza passa in giudicato “sul punto”?
Significa che solo una parte della decisione diventa definitiva e non più modificabile. In questo caso, la parte che accertava la colpevolezza dell’imputato è diventata definitiva, mentre la parte relativa alla quantità della pena era ancora da decidere.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su censure “manifestamente infondate”. La richiesta di prescrizione era contraria a un principio consolidato della giurisprudenza, e le critiche alla determinazione della pena erano generiche e non contestavano specificamente i criteri applicati dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21719 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME non superano il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 20764001, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01)
Parimenti il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, il Giudice del rinvio, ha determinato la pena inflitta per il reato di tentata violenza privata, peraltro misura non distante dal minimo edittale, sulla base dei criteri esplicitati da Tribunale nemmeno contestati dal ricorrente con critiche specifiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.