Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Termini Imerese il 10/04/1963
avverso la ordinanza del 19/1//2024 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 26 aprile 2024 aveva rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME confermando
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese del 9 aprile 2024, con cui era stata applicata nei confronti dell’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento de lavoro (art .603-bis cod. pen.) ed estorsione aggravata (art.629, primo e secondo comma, cod. pen.).
In particolare, l’indagata, quale presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, avrebbe sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, nonché costretto taluni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione dei rinnovi contrattuali. Condotta commessa in concorso con la Preside, la segretaria e due ulteriori responsabili di fatto della cooperativa.
Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di cassazione -Seconda Sezione penale ha annullato senza rinvio la suindicata ordinanza in relazione al reato di cui all’art.603-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, dichiarando la cessazione parziale della misura cautelare con riferimento a tale capo; ha, inoltre, annullato l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen. e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
In motivazione, a Corte di cassazione ha sottolineato che la misura cautelare emessa dal Giudice per le inldagini preliminari di Termini lmerese era viziata per carenza radicale di motivazione, non sanabile dall’intervento del Tribunale di Palermo, che pure ha respinto l’eccezione di nullità formulata sul punto dall’istanza di riesame. Dopodichè ha sostenuto che «è, quindi, necessario che lo sforzo motivazionale venga esercitato compiutamente, con conseguente obbligo di rinvio al Tribunale di Palermo per la integrazione motivazionale».
Il nuovo giudizio sul materiale probatorio, ha ritenuto la Corte di cassazione, non doveva riguardare l’intera imputazione, essendo, per il primo capo di imputazione, intervenuto annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
In relazione al terzo motivo di ricorso e alla imputazione per estorsione, la Corte ha ritenuto non corretta la prospettazione difensiva che tendeva ad escludere il reato per il solo fatto che i docenti fossero perfettamente consapevoli delle condizioni contrattuali fin da epoca anteriore alla sottoscrizione dei contratti e, d’altro canto, non fossero esposti al rischio di licenziamento, trattandosi di rapporti necessariamente temporanei, in quanto collegati alla annualità scolastica.
Ha, infine precisato che «l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione all’imputazione estorsiva, va disposto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, che dovrà limitarsi a riformulare la valutazione concernente le esigenze cautelari anche alla luce del mutato quadro dell’accusa».
Il Tribunale del riesame di Palermo, chiamato a pronunciarsi a seguito dell’annullamento con rinvio, ha ritenuto che la carenza radicale di motivazione ravvisata dalla Suprema Corte non fosse stata rilevata con riferimento all’esame dei soli indizi raccolti in relazione al delitto di cui al capo 1), ma dovesse intendersi riferita a entrambi i delitti in contestazione.
Il Collegio della cautela, rilevato che la Corte di cassazione, non aveva disposto la caducazione della misura pur in presenza della rilevata carenza motivazionale, ha ritenuto:
di non potere procedere all’annullamento del provvedimento impugnato;
-di non dovere integrare la motivazione con riferimento all’esame degli indizi raccolti in relazione al delitto di cui al capo 2), «poiché tale esame era già stato compiutamente effettuato con la precedente ordinanza»;
-di non potere esaminare le censure con le quali la difesa aveva contestato la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento a tale addebito, avendo la Suprema Corte ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso in tal mondo confermando il giudizio di gravità indiziaria e avendo delimitato l’ambito del rinvio alle sole esigenze cautelari.
In conclusione, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione in considerazione della molteplicità dei fatti estorsivi commessi dell’indagata ai danni del personale docente degli istituti gestiti dalla società cooperativa dalla stessa legalmente rappresentata.
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagata deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha disatteso i principi dettati in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in particolare avrebbe dovuto prendere atto della nullità assoluta e insanabile rilevata e dichiararla nel proprio provvedimento. Inoltre, si è limitato a rinviare alla motivazione sulla gravità indiziaria contenuta nel proprio precedente provvedimento.
La nullità dell’ordinanza cautelare doveva essere rilevata dal Tribunale del riesame che, a seguito dell’annullamento con rinvio in relazione al capo 2), aveva l’obbligo di pronunciarsi sulle questioni originariamente poste dalla difesa con l’atto di impugnazione. Il Tribunale invece, ha finito per confermare, con l’impugnato provvedimento, un’ordinanza affetta da nullità rilevabile ex ufficio.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
La Corte di cassazione ha, comunque, ritenuto che Tribunale dovesse effettuare un ulteriore sforzo motivazionale, che invece non è stato effettuato.
2.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 292, commi 2, lett. b), c), c) bis e 2-ter cod. proc. pen.
Si rimarca il vizio di mancanza di autonoma motivazione dell’ordinanza del G.i.p. avendo riguardo al reato di estorsione. Non vengono distinte le posizioni degli indagati con la conseguente assenza di valutazione giuridica in relazione a ciascun indagato. Non si è tenuto conto delle indagini difensive dalle quali emergeva l’assenza di condotte di prevaricazione di ricatti e di minacce.
2.4 (indicato come 2.3.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione.
Il Tribunale del riesame si è limitato a rinviare alla propria precedente motivazione sul punto, nella parte in cui si evidenziava che nei confronti di alcuni lavoratori era emerso che la richiesta di restituzione delle retribuzioni fosse avvenuta non già in esecuzione di un accordo definito al momento dell’assunzione, bensì in costanza di rapporto e sotto la minaccia di non ottenere il rinnovo per l’anno successivo. La motivazione è carente ove si consideri che i dipendenti non hanno mai dichiarato di avere ricevuto pressioni.
La difesa allega la memoria già depositata in sede di riesame, che contiene le indagini difensive che si soffermano sulle posizioni dei singoli insegnanti che avevinnpugnate lano previamente rinunciato alla retribuzione concordata.
L’omessa valutazione di tali elementi impone l’annullamento dell’ordinanza.
In ogni caso, la conclusione alla quale giunge la Corte di cassazione di disporre l’annullamento solo in relazione alle esigenze cautelari deve essere letto in via subordinata rispetto all’annullamento per vizio di motivazione.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame non ha tenuto in minimo conto l’intervenuta revoca da parte della competente autorità scolastica regionale della parietà di entrambi gli istituti e con riferimento a tutti i corsi di studio.
2.6. Vizio di motivazione in relazione all’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cefalù in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. La decisione impugnata è in violazione di legge avendo il Tribunale ritenuto la misura degli arresti domiciliari laddove invece, essa era già stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora dal G.i.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve essere disposta la cessazione dell’efficacia della misura coercitiva in atto.
Deve, del pari, essere annullata l’ordinanza del 09/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese.
Occorre evidenziare che il Tribunale del riesame non si è conformato a quanto richiesto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come nel caso di specie), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui ordinanza è stata annullata – salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (tra le molte, Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, COGNOME, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Rv. 248413. Si veda, sul punto, anche Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, COGNOME, Rv. 261760, in forza della quale i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, “l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine”, imponendo – si ribadisce – un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l’unico limite negativo già sopra richiamato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un “vincolo di contenuto negativo”, consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata.
Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto – quale esclusivo giudice del fatto – è depositario di potere discrezionale sia in ordine all’esito del giudizio di fatto sia in ordine all scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata.
3. Ciò premesso, deve osservarsi che il Tribunale del riesame non si è
adeguato a quanto disposto dalla sentenza di annullamento della Seconda Sezione penale, che aveva richiesto l’integrazione della motivazione dell’ordinanza sulla
prova dell’estorsione e il riesame delle esigenze cautelari alla luce del venir meno del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen.
Il Collegio della cautela, in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. non ha, invece, integrato la motivazione, limitandosi a rinviare
per relationem alla propria
precedente motivazione e ciò non può che portare all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
4. Inoltre, la Corte di cassazione aveva sottolineato che la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese era
viziata per carenza radicale di motivazione, e che il Collegio della cautela aveva erroneamente respinto l’eccezione di nullità formulata sul punto dall’istanza di
riesame. La Corte di cassazione aveva, quindi, demandato al Tribunale del riesame un nuovo esame circa la sussistenza o meno della omessa autonoma valutazione
da parte del G.i.p. in relazione al capo 2) e il Tribunale del riesame è incorso in violazione di legge là dove ha, invece, ritenuto erroneamente di non potere procedere all’annullamento del provvedimento impugnato.
Anche per tale ragione si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
All’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata consegue l’annullamento dell’ordinanza del 09/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese e la cessazione dell’efficacia della misura coercitiva in atto.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del 09/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese e per l’effetto dispone la cessazione dell’efficacia della misura coercitiva in atto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.