Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2180 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2180 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette, GLYPH ite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta a contestare l’ordine di esecuzione emesso, in data 2 dicembre 2024, dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma in seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 17/09/2023, depositata il 2024, di annullamento con rinvio dell’ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza di concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente ripristino della misura previgente della semilibertà.
Avverso tale ordinanza COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. e incompetenza del Tribunale di sorveglianza, per essere competente il Giudice dell’esecuzione, che erroneamente aveva denegato la propria competenza.
Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza di Perugia abbia ritenuto la propria competenza emettendo, pertanto, un provvedimento illegittimo.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione dell’art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230 del 2000.
Si sostiene che un’ordinanza con cui si riconosce l’affidamento in prova al servizio sociale annullata con rinvio conserva i suoi effetti fino al giudizi rescissorio, al pari di quanto si verifica per l’annullamento con rinvio su ricorso dell’interessato di un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, prevedendo l’art.311, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, se non vengono osservati i termini per la decisione ovvero per il deposito dell’ordinanza, l’ordinanza perde efficacia (dovendosi, pertanto, da detta previsione ricavare che l’ordinanza annullata nelle more conserva la propria efficacia). Si tratta, secondo la difesa, di un principio applicabile a tutti gli annullamenti con rinvio provvedimenti immediatamente esecutivi. Annullamenti, che, quindi, non avrebbero la stessa efficacia demolitoria degli annullamenti senza rinvio.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, in cui il ricorrente si limita a denunciare del tutto genericamente l’incompetenza del Tribunale di sorveglianza, richiamando il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., trascurando che l’ordine di esecuzione ha ad oggetto il ripristino del regime di semilibertà, che rientra nella competenza del Tribunale di sorveglianza, che incidentalmente ha dovuto verificare l’esistenza e validità di detto ordine.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
E’ chiaro il disposto del comma 8, dell’art. 98 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui, nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa, senza prevedere alcuna distinzione in relazione al tipo di annullamento disposto (con o senza rinvio).
Né può ritenersi e diversamente, in mancanza di un’espressa disposizione legislativa che consenta il permanere di una misura oggetto di annullamento, come, invece, espressamente previsto dall’art. 311, comma 5 -bis, citato nel ricorso nel caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell’imputato, di un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. In tal caso, completamente diverso, la legge prevede che sia il giudice a decidere entro rigorosi termini, che, se non osservati, comportano la perdita di efficacia della misura.
Né può desumersi, come fa il ricorrente, un principio generale applicabile alle sentenze di annullamento con rinvio per carenze motivazionali, posto che ove il legislatore ha ravvisato l’esigenza della permanenza di una misura annullata, in deroga ai principi generali, lo ha espressamente previsto, come nel caso delle misure cautelari coercitive, per le quali tale esigenza è ritenuta necessaria per la salvaguardia delle esigenze cautelari sottese. O anche come nel caso di sospensione cautelare di una misura alternativa, posto che l’art. 51 -ter, comma 2, Ord. pen. stabilisce che il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa perde efficacia solo se la decisione non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, con la conseguenza, che in caso di annullamento, gli effetti perdurano fino alla decisione di rinvio.
Non è, infine, ravvisabile nella specie violazione dell’art. 27, comma 3, della Costituzione, ed in particolare del generale divieto di indebita regressione trattamentale, in più occasioni affermato dalla Corte costituzionale in materia di successione nel tempo delle norme di diritto penitenziario, atteso che ci si trova nella situazione del tutto diversa di annullamento della misura dell’affid mento in
prova al servizio sociale, in base al quale si consente al condannato di scontare la pena, o parte di essa, fuori dell’ambiente carcerario e sotto la supervisione dei servizi sociali, per favorirne il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva, misura che potrà comunque sempre essere disposta in esito al giudizio di rinvio.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.