Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7221  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME ( alias NOME ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano il 15 – 20 gennaio 2020 ha rigettato il ricorso avanzato nell’interesse di NOME (alias NOME) nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano il 20-26 giugno 2019 ha revocato, sul presupposto del superamento dei limiti di rdlito, il decreto del 16 gennaio 2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in accoglimento di istanza avanzata il 15 gennaio 2019.
2.II . provvedimento reiettivo è motivato nei seguenti termini.
Si premette che la norma di cui occorre fare applicazione è l’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’ammissione al beneficio sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi; si rammenta che alla data del deposito della istanza di ammissione, cioè il 15 gennaio 2019, l’ultima dichiarazione presentata risultava essere quella relativa all’anno 2016, depositata il 30 giugno 2017, e che la dichiarazione relativa all’anno 2017 sarebbe stata presentata successivamente al 15 gennaio 2019, e precisamente il 29 aprile, 2019, e quella relativa all’anno 2018 sarebbe stata depositata il 26 giugno 2019; si dà atto che, in base alle informazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, il reddito percepito dall’interessato nell’anno 2016 era pari a 20.960,00 euro, cioè superiore al limite per l’ammissione, quello percepito nel 2017 era di 16.000,00 euro, quindi anche esso superiore al limite per l’ammissione, mentre quello percepito nel 2018 era di 10.440,00 euro, non coincidente da quello dichiarato nell’istanza di ammissione ma, comunque, tale da consentire l’ammissione; si ritiene, quindi, che «Il chiaro disposto testuale della norma impone dunque una valutazione, alla data del 15.01.2019, fondata sull’ultima dichiarazione presentata, che nel caso di specie era quella relativa all’anno 2016, come chiaramente evidenziato nella memoria dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate. Peraltro, il successivo art. 97 evidenzia che, oltre agli altri requisiti, sia svolta dichiarazione sostitutiva di certificazione, come prescritta, con la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, richiamando dunque il riferimento all’ultima dichiarazione presentata. Anche se la dichiarazione relativa all’anno 2018 resta sotto i limiti previsti e consentirebbe in astratto l’ammissione al patrocinio, l’anno 2018 non è l’anno di riferimento per l’ammissione al patrocinio, per le ragioni specificate. A nulla rilevano le altre considerazioni, i presenza del chiaro disposto della norma, che non può essere elusa dal dato fattuale dovuto al protrarsi del tempo processuale, legato alla successiva revoca del beneficio e alla successiva e odierna udienza. L’ultima dichiarazione rilevante Corte di Cassazione – copia non ufficiale
è dunque quella che era stata presentata al 15.1.2019 e nessuna altra. Si osserva che tale dato è confortato dalla lettura del comma 1, lettera d) dell’art. 79, d.p.r. 115/2002, che a sua volta stabilisce l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, com sopra individuato e circostanziato, e fino a che il processo non sia definito» (così alle pp. 2-3 del provvedimento impugnato).
Ciò premesso, ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge e difetto di motivazione.
3.1. Con il primo motivo, ripercorsi gli antefatti, censura violazione ed erronea applicazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma che – si sottolinea – pacificamente deve essere interpretata tenendo conto delle variazioni di reddito eventualmente intercorse tra la presentazione dell’ultima dichiarazione e il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio, principio più volte affermato dalla S.C. (si richiama il precedente di Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, COGNOME, Rv. 251099: «In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante, sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto»).
Ad avviso del ricorrente, infatti, «seguendo la paradossale argomentazione del Tribunale di sorveglianza di Milano il cittadino che in un lontano passato avesse depositato una dichiarazione dei redditi cospicua, mentre poi, non avendo percepito più redditi non ne avesse depositato più alcuna, perché ovviamente non tenuto a farlo, resterebbe vincolato a quella lontana situazione reddituale che lo escluderebbe per sempre dal diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a nulla valendo la possibilità di autocertificare la sua mutata situazione reddituale recente (art. 94 DPR 115/2002» (così alla p. 5 del ricorso).
3.2. Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione dell’ulteriore principio di diritto fissato dalla S.C., secondo cui il Difensore ha diritto a veder riconoscere la liquidazione delle spese di procedura a carico dell’Erario anche nel caso di accoglimento dell’opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato.
Si richiamano al riguardo precedenti di legittimità sia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 25931 del 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632: «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle
spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 92, commi 10 e 2°, cod. proc. civ.)») sia a Sezioni semplici (Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273101, secondo cui «In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimenti) con cui il tribunale aveva accolto l’opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)»; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 29990 del 27/06/2007, P.G. in proc. Minà, Rv. 237000, secondo cui «In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ad avviso del ricorrente non vi sarebbe motivo per non applicare i richiamato principio al caso – che si ritiene analogo – in cui, come fattispecie in esame, l’opposizione abbia ad oggetto la revoca del decret ammissione al patrocinio già emesso.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 L’Avvocatura erariale ha depositato memoria, intitolate “controricorso”, con cui COGNOME chiede dichiararsi COGNOME inammissibile o, COGNOME in subordine, COGNOME rigettarsi l’impugnazione; in ogni caso, con vittoria di spese.
 Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 19 settembre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Giova rammentare che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ««Il chiaro disposto testuale della norma impone dunque una valutazione, alla data del 15.01.2019, fondata sull’ultima dichiarazione presentata, che nel caso di specie era quella relativa all’anno 2016 Anche se la dichiarazione relativa all’anno 2018 resta sotto i limiti previsti e consentirebbe in astratto l’ammissione al patrocinio, l’anno 2018 non è l’anno di riferimento per l’ammissione al patrocinio, per le ragioni specificate. A nulla rilevano le altre considerazioni, in presenza del chiaro disposto della norma» (così alla p. 2 del provvedimento impugnato).
Ciò posto, l’art. 76 del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 viene pacificamente letto dalla giurisprudenza di legittimità, con interpretazione da cui non vi è ragione per discostarsi, nel senso che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fin dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata» (così Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; in termini, v. già Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953, e Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone e altro, Rv. 246698).
In conseguenza, a fronte di un’istanza di ammissione al patrocinio avanzata, come nel caso di specie, il 15 gennaio 2019, la dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione era quella dell’anno 2018, concernente i redditi del 2017, anno in cui, come si legge testualmente nel ricorso (alla p. 3, righe 7-8) il reddito del richiedente era pari a 16.000,00 euro, cioè era superiore al limite per l’ammissione.
Ed è pur vero che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare Inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante, sul quale, comunque,, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto», come affermato da Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, COGNOME, Rv. 251099 (nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493) ma nel caso di specie difetta la prova rigorosa della variazione successivamente intervenuta.
Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato, poiché pretenderebbe di applicare al caso in esame principi che sono stati elaborati nella situazione – diversa nei presupposti e diversa nell’esito – in cui sia accolta la opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre qui è stata rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui è stata revocata l’ammissione al patrocinio.
 Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023.