Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 17/11/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento
rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, dichiarava inammissibile per tardività la domanda di ammissione del credito ex art. 1 co 19 L. 228/12, depositata in data 31/3/2022 nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla confisc prevenzione disposta nei confronti di COGNOME NOME NOME della RAGIONE_SOCIALE
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori e procuratori speciali della socie ricorrente, i quali hanno dedotto con unico motivo la violazione o falsa applicazione dell’
1, comma 199, della L. 228/2012 per avere l’ordinanza impugnata dichiarato inammissibile in quanto tardiva la domanda di ammissione del credito avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE sull’erroneo presupposto che il termine decadenziale per la proposizione della domanda cominci a decorrere dal provvedimento definitivo di confisca.
La ricorrente segnala che la Corte territoriale, pur avendo richiamato la giurispruden di legittimità che fissa la decorrenza del termine decadenziale al momento della conoscenza effettiva del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o provvedimento ablatorio definitivo, ha illogicamente individuato nel caso di specie il ter iniziale alla data del 11/6/2021, coincidente con la pronunzia della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione c dichiarava inammissibili i ricorsi proposti avverso il decreto della Corte di Appello di Pal del 25/11/2020. L’ordinanza impugnata non ha considerato che, alla luce della documentazione prodotta, la ricorrente ha appreso per la prima volta del provvedimento definitivo di confisca solo in data 31 dicembre 2022 a seguito di corrispondenza intercorsa t il legale della società e il coadiutore COGNOMECOGNOME COGNOME quale a sua volta aveva avuto for comunicazione della pronunzia solo in data 18/11/2021, sicché la domanda proposta doveva considerarsi tempestiva.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate. Emerge pacificamente dal provvedimento impugnato (e la difesa non contesta siffatta evidenza) che i responsabili della società ricorrente conoscevano fin dal 2010 l’esistenza di una procedu di prevenzione che interessava COGNOME NOME e la società debitrice come pure i provvedimenti ablatori disposti dal Tribunale e confermati parzialmente dalla Corte d’Appello I difensori sostengono, nondimeno, che la RAGIONE_SOCIALE ebbe contezza della definitività della confis a seguito della pronunzia della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in data 10/6/2021 solo a seguito di un scambio di mail con il coadiutore COGNOME nel dicembre successivo.
L’ordinanza impugnata ha richiamato (pagg. 4-5) una pluralità di atti da cui ha desunt che la Società aveva piena consapevolezza della pendenza e della definizione del procedimento di prevenzione in tempi di gran lunga antecedenti quelli che assume la difesa.
3.1 Ritiene il Collegio che i giudici della prevenzione hanno fatto corretta applicazi dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U. n del 22/2/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv 273660), puntualmente richiamati alle pagg. 3 e 4, ritenendo -sulla base di un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede- la piena conoscenza della definizione del procedimento in epoca anteriore al termine di 180 giorni normativamente fissato a pena di decadenza, segnalando, altresì, – a fronte della presunzione semplice che accompagna la previsione- che la parte non ha effettuato alcuna allegazione circa il mancato rispetto del termine perentorio, nonostan l’espressa richiesta formulata al riguardo dal Tribunale all’udienza del 5/7/2022.
4.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissi con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 19 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata