Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4271  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo – adito quale giudice dell’esecuzione nel procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti di NOME COGNOME e conclusosi con l’adozione del decreto di confisca di prevenzione emesso, ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 565 del 1975, il 29
ottobre 2018 e confermato con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020, divenuto definitivo il 10 giugno 2021 – dichiarava la inammissibilità della domanda di ammissione allo stato passivo del credito spettante a NOME COGNOME.
Rilevava il Tribunale come la domanda dovesse considerarsi tardiva perché proposta il 6 maggio 2022, dopo la scadenza del termine di 180 giorni di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012, decorrente dRAGIONE_SOCIALE data nella quale quel provvedimento di confisca era divenuto definitivo (pure considerando il periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 10   al 31 agosto 2021).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 1, commi 199, 205 e 206, legge n. 228 del 2012, e vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Palermo erroneamente giudicato non ammissibile l’istanza di ammissione del credito, senza tenere conto che tale domanda era stata presentata nel rispetto del termine del 17 maggio 2022 indicato nell’ “avviso ai creditori” che l’RAGIONE_SOCIALE aveva pubblicato con riferimento al provvedimento di confisca definitivo emesso nel procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME va rigettato.
2. I motivi del ricorso sono infondati.
Va ricordato che il comma 199 del predetto art. 1 aveva stabilito che «Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della… legge (1° gennaio 2013) i titolari de crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca»; che il comma 205 dello stesso art. 1 aveva previsto che «Per i RAGIONE_SOCIALE (…) RAGIONE_SOCIALE in data successiva all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva»; e che il successivo comma 206 del medesimo articolo aveva statuito che «L’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene
definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui RAGIONE_SOCIALE lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.»
Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno successivamente definito l’esatto ambito di operatività delle disposizioni dettate dai tre suddetti commi, con i quali si era inteso disciplinare la fase transitoria tra l’applicazione del previgente disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniali (facente capo RAGIONE_SOCIALE legge n. 565 del 1975) e quella novellata dal d.lgs. n. 159 del 2011. A tal fine hanno chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito dei procedimenti per il quali non applica la disciplina del citato d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. Termine, questo di 180 giorni, la cui applicazione è comunque subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca; ciò fatta salva, dunque, la possibilità per il creditore di essere restitui nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (in questo senso Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273660-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Di tale regula iuris il Tribunale di Palermo ha fatto buon governo, rilevando per un verso – come, RAGIONE_SOCIALE data in cui era intervenuta la definitività del decreto di confisca emesso nei riguardi del proposto NOME COGNOME, il NOME fosse pienamente a conoscenza della esistenza di quel procedimento di prevenzione: perché nell’agosto 2011 lo stesso era stato chiamato a intervenire in quel procedimento a seguito dell’adozione nei confronti del COGNOME dell’originario provvedimento di sequestro; e perché, nel giugno 2015, aveva espressamente richiesto agli organi della procedura la risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell’immobile e la restituzione di quanto versato. E — per altro verso come la di molto successiva pubblicazione del più volte citato avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, avente una “funzione meramente notiziale e agevolatrice”, non avesse inciso sulla decorrenza del termine di 180 giorni
previsto ex lege, a far data da quando il decreto di confisca di prevenzione era divenuto definitivo.
In tale contesto, dunque, è stato legittimamente escluso che l’odie ricorrente non avesse avuto conoscenza di quel procedimento di prevenzione né del relativo provvedimento definitivo di confisca per causa ad esso n imputabile, unica situazione che avrebbe legittimato, al più, la presentazion una diversa richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. pen.: passaggio della motivazione della ordinanza impugnata con la quale i ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del present procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 18/01/2024