Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, provvedendo sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’ambito del procedimento inerente alla confisca dei beni di NOME, NOME e NOME COGNOME, per quanto qui d’interesse, ammetteva al pagamento il credito di NOME COGNOME nella misura di 63.228,44 euro, limitatamente alla massa dei beni di NOME COGNOME.
A ragione della decisione poneva la considerazione che, dell’originario credito vantato da COGNOME, per l’inadempimento della promessa di vendita di un immobile per il quale quest’ultima aveva già pagato il prezzo di 258.228,44 euro, a seguito di una serie di operazioni di datio in solutum, residuasse esclusivamente la somma di 63.228,44 euro e che tale richiesta fosse l’unica oggetto dell’istanmze di ammissione al credito.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che affida a due motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’omessa motivazione ovvero il travisamento della prova in punto di oggetto della richiesta di ammissione al credito.
Dopo avere ripercorso le vicende che avevano interessato i rapporti contrattuali tra COGNOME e COGNOME NOME, anche per il tramite di società a que collegate, deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell’esecuzione laddove ha ritenuto che l’istanza di ammissione al credito fosse limitata alla somma 63.228,44 euro, mentre COGNOME aveva espressamente chiesto una pronuncia in ordine all’adempimento dell’obbligo di stipulare l’atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento di un box sito in Napoli, alla INDIRIZZO ovvero alla restituzione del prezzo di 75.000,00 euro, interamente corrisposto a fronte del materiale trasferimento di tale box.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell’ordinanza relativamente alla pronuncia di ammissione al credito limitata alla massa facente capo a NOME COGNOME.
Rileva la ricorrente che la promessa di vendita dell’immobile rimasta inadempiuta e le successive operazioni di datio in solutum erano avvenute anche per il tramite di società RAGIONE_SOCIALE, sicché quanto meno l’importo di 75.000,00 euro avrebbe dovuto gravare sia sulla massa di NOME COGNOME, sia su quella di RAGIONE_SOCIALE e delle altre società gravate da confisca.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.
La situazione fattuale risultante dagli atti – che il Collegio è autorizzat consultare essendo giudice del “fatto processuale” (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) – è esattamente quella prospettata dal ricorrente, che non è superfluo brevemente riassumere.
1.1. Con scrittura privata del 1° aprile 2004 NOME COGNOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, prometteva in vendita a NOME COGNOME due appartamenti da realizzare, in proprio o a mezzo di società collegate, sull’accordo che, in ipotesi di mancata realizzazione, l’acquirente avrebbe potuto esercitare la facoltà di accettare l’acquisto di altri immobili di pari valore ov chiedere la restituzione del prezzo pagato.
Il prezzo dell’immobile oggetto della promessa, concordato in C 258.228,44, era interamente pagato con assegni circolari, ma gli immobili promessi in vendita non venivano realizzati, sicché COGNOME proponeva a COGNOME, che accettava, l’acquisto di altri immobili, dando inizio alle relative trattative.
A parziale restituzione dell’importo concordato: i) il 4 marzo 2010 la RAGIONE_SOCIALE, società controllata da NOME COGNOME, trasferiva a COGNOME appartamento con box in Marano, il cui prezzo era determinato in C 120.000, attestando che il pagamento del prezzo era stato corrisposto in precedenza; ii) nel febbraio 2013 la RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, anche in proprio, vendeva a COGNOME un box situato in Napoli il cui prezzo veniva determinato in C 75.000, anche in questo caso attestando che il pagamento era già avvenuto. Il possesso del box era effettivamente trasferito a COGNOME mediante consegna delle chiavi, ma poiché i legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE, ivi compreso NOME COGNOME erano tratti in arresto, il Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Napoli sequestrava l’intero patrimonio della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, ivi compreso il box in parola. In esito al giudi penale a carico di NOME, NOME e NOME COGNOME, conclusosi con la loro condanna irrevocabile, era disposta la definitiva confisca dei patrimoni della RAGIONE_SOCIALE e di tutti i predetti imputati.
1.2. Con istanza formulata ai sensi dell’articolo 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, NOME COGNOME aveva, quindi, chiesto al Giudice competente ai dell’art. 666 cod. proc. pen., di poter subentrare nel rapporto già pendente in relazione al box in Napoli, assumendosi l’obbligo di stipulare l’atto pubblico necessario alla trascrizione del trasferimento dello stesso ovvero, in subordine, poter essere inserita nell’elenco dei creditori per ottenere la restituzione de prezzo di C 75.000,00 già interamente corrisposto. Aveva, in ogni caso, chiesto di essere inserita nell’elenco dei creditori per la restituzione della somma di C 63.228,44, residua rispetto alla maggior somma di C 258.228,44.
Tanto premesso, come rilevato esattamente dal ricorrente, la Corte di appello di Napoli, ha erroneamente presupposto che NOME COGNOME avesse chiesto esclusivamente la restituzione della somma di C 63.228,44, così omettendo totalmente di pronunciarsi sulla prima domanda, ossia quella concernente l’autorizzazione al rogito per la trascrizione del trasferimento del box situato Napoli ovvero, in alternativa, l’ammissione al credito per il prezzo di C 75.000, interamente corrisposto.
Inoltre, la Corte di Appello ha reso una motivazione carente e manifestamente illogica in punto di limitata ammissione del credito alla massa di NOME COGNOME.
E, infatti, pur avendo mostrato di avallare interamente la ricostruzione dell’istante delle vicende inerenti ai rapporti contrattuali intercorsi tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché con le società a questi riconducibili, trascurato ha omesso di chiarire le ragioni per le quali ha limitato l’ammissione del credito all sola massa di quest’ultimo, pur a fronte della circostanza indicata nella premessa del proprio provvedimento, ossia che l’originaria scrittura privata del 10 aprile 2004, con la quale NOME COGNOME prometteva in vendita a COGNOME due appartamenti da realizzare, era svolta dal primo «in proprio o a mezzo di società collegate», con ciò impegnandosi non solo personalmente, ma anche nella qualità di legale rappresentante delle società da lui amministrate.
Per le ragioni sin qui esposte l’ordinanza impugnata dev’essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché, libero negli esiti, proceda nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Napoli.
Così deciso il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente