Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10032 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 04/02/1996
avverso l’ordinanza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto nel suo interesse il 26/4/2024 avverso la sentenza che l’aveva assolta dal reato di guida in stato di ebbrezza, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
L’inammissibilità – secondo il provvedimento impugnato – origina dal mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio, prevista dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Il ricorso denuncia nullità dell’ordinanza “per errata interpretazione della legge penale e per erronea acquisizione e/o valutazione degli atti processuali”, richiamando l’abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, e la modifica dell’art. 581, comma 1-rater, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114. Evidenzi’ à .ta ‘ mativa previgente non dovesse trovare applicazione in quanto abrogata all’atto in cui è stata emessa l’ordinanza di inammissibilità, e in ogni caso che l’imputata non era stata assente nel giudizio di primo grado, avendo presenziato a udienza successiva a quella della dichiarazione di assenza e che comunque era stato depositato lo specifico mandato a impugnare.
Il PG ha reso le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. indicate in epigrafe.
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
La legge 9 agosto 2024, n. 114 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di dall’entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
L’impugnazione in esame risulta presentata in data 3 maggio 2024 e, come condivisibilmente ricordato nella recente Sez. 4 n. 3007 del 11/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass., con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actumk , riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultim,)
Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione”.
Ebbene, dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 – Ric. NOME COGNOME le Sezioni Unite hanno risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Si osserva, pertanto, alla luce dei principi sopra ricordati, che non ha rilievo se l’imputata fosse stata o meno assente nel giudizio di primo grado, posto che la Corte d’appello non contesta l’assenza dello specifico mandato a impugnare, ma della dichiarazione/elezione di domicilio, richiesta dalla disciplina all’epoca vigente anche in caso di imputati giudicati in presenza.
I requisiti di ammissibilità dell’appello sono stati correttamente, dunque, valutati alla stregua della disciplina vigente all’epoca della proposizione.
Peraltro, nel sopra ricordato dictum del 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite hanno anche precisato che la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc.
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pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, analogamente a quanto già avvenuto con il caso giudicato da Sez. 4 n. 43391 del 29/10/2024, COGNOME non mass., già l’informazione provvisoria sul decisum delle S.U. consente di poter affermare che i motivi proposti nel caso in esame sono infondati.
Ed invero, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l’unico riferimento contenuto nell’atto di appello alla precedente elezione di domicilio risiede nell’incipit dell’atto, a firma del solo difensore, ove si legge di «COGNOME Chiara (…) elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, sito in …». Né la precedente elezione di domicilio viene allegata all’atto di impugnazione e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione nel fascicolo nel fascicolo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde «consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Peraltro, contestualmente all’atto di appello veniva rilasciato dall’imputata NOME COGNOME in data 26/04/2024 nuovo mandato e procura speciale all’Avv. NOME COGNOME nel quale non vi è cenno alcuno all’elezione di domicilio.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/02/2025