Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Roseto Degli Abruzzi il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 28.8.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.5.2022 il Tribunale di Campobasso aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di truffa pluriaggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta di privati; il Tribunale aveva inolt condannato il COGNOME al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato le spese;
la Corte d’appello di Campobasso, vagliando l’impugnazione principale proposta dal PM e quella incidentale proposta nell’interesse dell’imputato, ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha respinto l’appello del COGNOME che ha di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore che deduce:
3.1. violazione di legge con riferimento all’art. 593 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che l’impugnazione del PM, riguardando il solo beneficio della sospensione condizionale della pena non era consentito ed il beneficio revocabile solo in sede esecutiva ai sensi del comma 1-bis, inserito nell’art. 674 cod. proc. pen. dall’art. 1, comma secondo, della legge 26.3.2001 n. 128; aggiunge che, in ogni caso, il beneficio della sospensione era stato concesso, in una prima occasione, su una condanna per reati fallimentari per i quali era intervenuta la riabilitazione } con conseguente praticabilità di una nuova concessione;
3.2 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 595 cod. proc. pen. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale: rileva che, a fronte dell’appello del PM avente ad oggetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, quello incidentale verteva su una serie di elementi idonei ad incidere su una corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, incidendo, perciò, su un tema direttamente legato a quello proposto con l’appello principale;
3 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata: rileva, infatti, la fondatezza del ricorso quanto al profilo della dedotta inammissibilità dell’appello principale del PM, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 593 cod. proc. pen.;
4. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo sulla correttezza della decisione della Corte d’appello, atteso che. a carico del COGNOME,vi erano dei precedenti ostativi di cui la Corte territoriale non poteva che trarre le relative conseguenze non sussistendo il limite della “reformatio in peius”, ben potendosi procedere anche d’ufficio in quanto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168, comma primo, nn. 1 e 2, e comma quarto, cod. pen. ha natura dichiarativa e determina automatici effetti di diritto sostanziale; aggiunge che, pertanto, il giudice esercita un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale, qualora, addirittura in mancanza dell’appello del PM, proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado ma che non avrebbe potuto essere concesso perché l’imputato era stato ritenuto erroneamente incensurato mentre aveva precedenti abbondantemente ostativi; quanto al secondo motivo del ricorso rileva, ancora, la correttezza della decisione della Corte d’appello atteso che l’appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere fondato il primo motivo del ricorso.
1.1. L’art. 593, comma primo, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che “… l’imputato può appellare le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.
Il PM di Campobasso non poteva perciò proporre appello contro la sentenza con cui il Tribunale di quella città, riconoscendo la responsabilità del COGNOME per il delitto di truffa, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa concedendogli, altresì, il beneficio della sospensione condizionale; l’impugnazione, infatti, aveva ad oggetto proprio, ma esclusivamente, la concessione di quel beneficio, esulando perciò dai casi tassativamente indicati nella disposizione sopra richiamata.
1.2V L’impugnazione andava perciò dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva del PM, ben potendo in tal senso procedere questa Corte non soltanto perché la questione è stata oggetto di puntuale motivo di ricorso ma, più in generale, perché l’inammissibilità dell’impugnazione che non sia stata rilevata
dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359 – 01; Sez. 3 – , n. 20356 del 02/12/2020, dep. 24/05/2021, COGNOME, Rv. 281630 – 01; Sez. 3 , n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 04).
2.1. La sentenza della Corte d’appello di Campobasso va perciò annullata senza rinvio non potendo condividersi la tesi proposta dalla difesa della costituita parte civile nella memoria trasmessa a questa Corte, circa la possibilità, comunque, per i giudici di secondo grado , di provvedere d’ufficio alla revoca del beneficio stante la natura “dichiarativa” di siffatta pronuncia.
La parte civile non considera, infatti, che intanto il giudice può esercitare i propri poteri d’ufficio in quanto sia stato correttamente e ritualmente investito del potere di decidere sul gravame:il che, come si è spiegato in precedenza, non era avvenuto nel caso di specie jladdove l’appello doveva essere ritenuto radicalmente inammissibile e, perciò, inidoneo ad instaurate il rapporto processuale in forza del quale avrebbero potuto essere attivati i poteri officiosi (cfr., in tal senso Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01; più recentemente, in tema di rilevabilità del difetto di querela, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01).
2.2.Sotto altro profilo, poi, va precisato che l’inammissibilità dell’appello principale comporta(va) la medesima sorte per l’appello incidentale, ai sensi dell’art. 595, comma quarto, cod. proc. pen., anche a prescindere dall’evidente assenza di connessione funzionale tra il motivo addotto dal PM e quelli articolati dalla difesa in quella sede,che è il motivo che ha portato la Corte d’appello a valutare inammissibile l’appello incidentale in quanto “… esso non attiene all’oggetto dell’appello principale né riguarda temi in connessione essenziale con lo stesso”.
3. Residua, in ogni caso, la possibilità, per il PM di attivare, sulla revoca del beneficio, il giudice dell’esecuzione (cfr., Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli Rv. 272429 – 01).
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile l sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 19.5.2022. Così deciso in Roma, il 9.5.2024