Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10021 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 06/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/08/2025 del GIP TRIBUNALE di Reggio calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 09/08/2025, ha approvato il rendiconto della gestione della società RAGIONE_SOCIALE, relativo al periodo di amministrazione giudiziaria disposta nel procedimento n. 206/2017 RGNR.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 43 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminarinonha correttamente applicato le norme di riferimento, ed in particolare l’art. 43 comma 4d.lgs. n. 159 del 2011,dal momento che, avendo preso atto delle contestazioni sollevate dalla difesa di NOME COGNOME con note del 23/05/2025 e 09/06/3025 – che denunciavano il persistere di questioni attinenti la carenza documentaledel progetto provvisorio -, avrebbe dovuto fissare udienza di comparizione avanti al Collegio competente e non, come invece ha fatto, procedere direttamente all’approvazione del rendiconto.
Inoltre, il Giudice ha fondato la propria decisione sulla base di una nota con allegati depositata dagli amministratori giudiziari il 08/07/2025, senza che detta nota fosse stata posta a conoscenza dell’odierna ricorrente con conseguente lesione del contraddittorio.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di leggein relazione all’art. 43 d.lgs. n. 159
del 2011, anche per motivazione apparente.
Nel corso della procedura la sig.ra COGNOME aveva evidenziato, avvalendosi di una consulenza tecnico contabile, che il progetto di rendiconto, così come presentato dagli amministratori giudiziari, per ciò che riguarda in particolare la gestione della società RAGIONE_SOCIALE per il periodo in sequestro, soffrisse di diverse carenze documentali che non permettevano una verifica tecnica sul risultato. L’odierna ricorrente aveva in particolare evidenziato come il progetto di rendiconto fosse incompleto, non soltanto avuto riguardo alla presentazione dei bilanci della società, ma anche con riguardo alla documentazione inerente al venir meno della commessa che, nel periodo precedente al sequestro, la RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE; era stata anche rilevata l’assenza di documenti relativi alla gestione degli atti esattoriali notificati alla società, a causa dei quali nel corso del tempo si Ł accumulato il debito erariale.
Il Giudice per le indagini preliminari, in risposta a tali osservazioni, aveva, con provvedimento interlocutorio del 15/05/2025, invitato gli amministratori giudiziari ad una prima integrazione del rendiconto; aveva quindi richiesto ulteriori integrazioni a seguito del deposito di note difensive del 23/05/2025 e del 09/06/2025.
Gli amministratori hanno ottemperato solo in maniera formale alle richieste formulate; con le note da ultimo depositate in data 08/07/2025 non hanno infatti fornito alcuna tecnica spiegazione all’assenza di documenti ravvisati dalla difesa.
Ebbene, a fronte di tale mancata risposta, peraltro contenuta in una nota non messa a disposizione della difesa della ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente approvato il rendiconto.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo, assorbente, motivo di ricorso Ł fondato.
2.Le contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine al progetto di rendiconto presentato dagli amministratori giudiziari risultavano puntuali e specifiche, avendo investito profili rilevanti della gestione e, in particolare, le dedotte carenze documentali che impedivano una compiuta verifica tecnica dei risultati esposti.
In presenza di contestazioni non meramente generiche, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto attenersi alla sequenza procedimentale prevista dall’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone, ove le contestazioni permangano, la fissazione dell’udienza di comparizione innanzi all’organo collegiale competente, non potendosi procedere direttamente all’approvazione del rendiconto.
Come correttamente richiamato dalla ricorrente, questa Corte ha, infatti, chiarito che il procedimento di approvazione del rendiconto si articola in una prima fase, demandata al giudice delegato, volta alla verifica della regolarità e completezza del rendiconto, e in una successiva fase eventuale, da celebrarsi innanzi al collegio, qualora le contestazioni degli interessati non vengano meno; in tale evenienza, il giudice delegato assume la funzione di relatore e solo l’ordinanza adottata dal collegio, all’esito di un contraddittorio pieno, Ł impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 – 01).
Nel caso di specie, tale iter procedimentale non risulta essere stato rispettato, avendo il giudice procedente omesso la fissazione dell’udienza collegiale nonostante il permanere
delle contestazioni, con conseguente violazione di legge, come dedotto con il primo motivo di ricorso.
A ciò si aggiunge che l’eventuale fondamento del provvedimento impugnato su atti o note non previamente portati a conoscenza della ricorrente integra un’ulteriore violazione del principio del contraddittorio, idonea di per sØ a determinare l’illegittimità dell’approvazione del rendiconto.
3.Quanto all’individuazione dell’organo collegiale competente, dicui all’art. 43 comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, giova precisare, che, in tema di confisca c.d. allargata, la competenza a decidere sulle questioni funzionalmente connesse alla gestione dei beni sequestrati o confiscati spetta al giudice che, nel medesimo procedimento penale, ha pronunciato sulla confisca ovvero sulla restituzione dei beni, e non già al giudice che aveva disposto il sequestro nella fase delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, Rv. 288788 – 01).
Nel caso di specie, il sequestro dei beni era stato disposto nell’ambito del procedimento n. 206/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel quale a NOME COGNOME erano state contestate due ipotesi di reato di cui agli artt. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 e 7 l. n. 203 del 1991, in relazione all’intestazione fittizia delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, delle quali la ricorrente era legale rappresentante; in data 20/01/2017 era stato emesso decreto di sequestro delle predette società; successivamente, all’esito del dibattimento, la COGNOME era stata assolta in via definitiva da tutte le imputazioni e, conseguentemente, in data 04/03/2021 le era stato notificato il provvedimento di dissequestro delle società.
Il procedimento di approvazione del rendiconto non assume, in tale contesto, autonoma rilevanza, ma si inserisce funzionalmente nella medesima vicenda processuale relativa alla gestione dei beni sottoposti a vincolo reale, sicchØ la competenza a provvedere sulle relative questioni deve essere individuata con riferimento al giudice che ha definito la sorte del sequestro.
4.Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso, nel rispetto della corretta sequenza procedimentale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di reggio calabria per l’ulteriore corso
Così Ł deciso, 06/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME