Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME Ione!, nato in Romania il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 13/06/2023 dalla Corte ch Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararso l’inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/06/2023, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna, in data 11/12/2020, nei confronti di VASTI Ione!, in relazione ai reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili (capo U), e di omessa dichiarazione per gli anni di imposta 2011
e 2012 (capo X), a lui ascritti in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con l’amministratore di fatto COGNOME NOME.
In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato sub X, limitatamente all’anno di imposta 2011 perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritti. Si deduce che il ricorrente non era mai stato coinvolto nella gestione della società, né aveva mai avuto la documentazione né aveva mai sottoscrtftto documenti contabili, essendo il tutto sotto la diretta ed esclusiva gestione del COGNOME; per altro verso, egli non si era mai reso irreperibile, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito (all’epoca dei fatti egli risiedeva in Termoli, per poi trasferirsi dal 2019 a Montichiari dove aveva regolarmente ricevuto le notifiche del procedimento). La difesa rileva l’insussistenza di elementi idonei a comprovare il dolo specifico dei due reati, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera condotta di omessa dichiarazione ovvero di omessa tenuta delle scritture (sanzionata, quest’ultima, solo in via amministrativa) da parte del soggetto solo formalmente titolare della carica di rappresentante legale.
2.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, e omessa valutazione delle deduzioni difensive. Si censura la totale pretermissione di quanto osservato in appello a proposito della erronea affermazione circa l’irreperibilità del ricorrente, e l’assenza di concreti elementi a suo carico, al di là dell’ammissione di aver firmato delle carte per lavorare nell’azienda (cosa peraltro mai avvenuta), accettando l’invito del COGNOME ma senza mai ricevere denaro da quest’ultimo. Si evidenzia, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali, che l’accettazione della carica non comportava l’accettazione, quale automatica c:onseguenza, della commissione di azioni delittuose. Si osserva altresì che mai il ricorrente avrebbe potuto esibire documentazione societaria, non essendo mai stato messo in condizione di sapere che fosse in corso un’istruttoria fiscale nei confronti della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ opportuno prendere le mosse daiconsolidati insegnamenti di questa Jouprema Corte, secondo cui, da un lato, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni” in fatt per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01). D’altro lato, viene in rilievo l’altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini del controllo legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criter utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, i motivi di ricorso – che possono qui essere trattati congiuntamente – non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una serie di censure del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cu apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso.
D’altra parte, il complesso argomentativo desumibile dalle sentenze di primo e di secondo grado consente di concludere nel senso che i giudici di merito – lungi dal limitarsi ad affermare la responsabilità del COGNOME per i reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione delle scritture sulla sola scorta della formale titolarità della qualifica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE – hanno preso in specifica considerazione le concrete risultanze processuali acquisite.
È stato valorizzato, in particolare, il fatto che dalle stesse dichiarazioni res dal COGNOME in sede di interrogatorio era emerso che non solo egli, sapendo leggere in italiano, aveva in generale compreso il contenuto degli atti che il dominus COGNOME gli aveva fatto sottoscrivere (prospettandogli’ la possibilità di un guadagno), ma aveva anche assunto la specifica consapevolezza di essere diventato l’amministratore di una società: avendo tra l’altro presieduto, in tale veste, l’assemblea che aveva deliberato il trasferimento in Romania della sede sociale, ed avendo consentito che il dominus COGNOME, anche dopo esser cessato dalla carica amministrativa, continuasse a prelevare somme senza titolo, per importi
ingentissimi, dai conti societari (cfr. pag. 7 segg., nonché pag. 26 ella sentenza di primo grado).
Sempre con riferimento alla concreta fattispecie, il primo giudice aveva valorizzato poi, tutt’altro che illogicamente: la già richiamata piena consapevolezza del COGNOME in ordine sia all’assunzione della carica amministrativa, sia al perdurare della reale gestione ad opera del COGNOMECOGNOME al quale era stato permesso di disporre della società come cosa propria, anche quanto agli ingenti prelievi dai conti societari; il mancato attivarsi in ordine alla verifica dei pr obblighi (ad es. consultando un legale); la già ricordata delibera di trasferimento della sede in Romania, atto a lui riconducibile, con il quale era stato perseguito, “con il mal riuscito tentativo di esterovestizione societaria, l’obiettivo di sottra alla legislazione e giurisdizione italiane” (cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado).
In tale complessivo contesto, i giudici di merito hanno ritenuto anche il COGNOME pienamente responsabile dei reati di occultamento delle scritture e di omessa dichiarazione, in prima battuta certamente riconducibili al COGNOME, avvalsosi della copertura formale assicurata dall’odierno ricorrente (cfr. la terza e quarta pagina della sentenza impugnata, che ha diffusamente richiamato le argomentazioni del primo giudice). Il Tribunale, a sua volta, ha posto l’accento sui principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla posizione che qui rileva (su cui cfr. Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02, secondo la quale «in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che l semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino»), ritenendo poi applicabile, alla fattispecie esame, il principio generale per cui «risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole» (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 – 03). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tale complessivo contesto, le censure difensive volte a porre in discussione l’elemento soggettivo appaiono meramente reiterative, dinanzi ad una “doppia
conforme” diffusamente motivata, nel cui contesto deve escludersi che la questione dell’irreperibilità del COGNOME, anche in questa sede contestata dalla difesa, assuma le connotazioni di decisività indefettibilmente richieste dalla elaborazione giurisprudenziale inizialmente richiamata, attesa l’assoluta marginalità del richiamo alla questione medesima, nel compendio argomentativo qui scrutinato (cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della eassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della eassa delle érimende.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Presidente