Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38994 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE;
avverso il decreto del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, del 23/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, respingeva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale il giorno 21 febbraio 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di rimborso delle somme sottratte (per complessivi euro 318.000,00) dall’amministrazione giudiziario NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento di prevenzione n.21/13 R.M.P. a carico di NOME COGNOME ed NOME NOME.
In sintesi, il Tribunale rilevava che /trattandosi di somme illegittimamente sottratte dal predetto amministratore (condannato irrevocabilmente, con riferimento a tali condotte, per peculato) e non già di somme liquidate in suo favore a titolo di compensi per la sua attività, non poteva trovare applicazione la disposizione contenuta nell’art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011. Inoltre, il provvedimento impugnato evidenziava che la società aveva agito in sede civile contro NOME COGNOME, il quale era stato condannato – con sentenza del Tribunale di Palemo in data 8 agosto 2024 – al risarcimento dei danni in favore della RAGIONE_SOCIALE liquidati in complessivi euro 317.980,00, oltre gli interessi legali dalle singole condotte appropriative sino alla data del saldo.
Avverso il predetto decreto la RAGIONE_SOCIALE, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. La società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione. Al riguardo deduce che NOME COGNOME era stato nominato, a suo tempo, amministratore giudiziario con il decreto del Tribunale di Trapani del 23 novembre 2016 che aveva disposto il sequestro provvisorio delle quote della società e del complesso aziendale (poi restituiti agli aventi diritto a seguito della revoca del provvedimento ablativo ordinata con decreto della Corte di appello di Palermo del 14 dicembre 2020); inoltre, per vari anni, aveva agito con tale funzione di ausiliario del giudice operando sui conti correnti intestati alla medesima società senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Secondo la ricorrente le somme prelevate dall’amministratore giudiziario per interessi propri e non della amministrata, erano quindi, in concreto, delle anticipazioni del suo compenso a prescindere dalla assenza di un formale provvedimento di liquidazione ad opera del giudice competente. Pertanto, la somma di 318.000,00 euro doveva essere restituita alla ricorrente ai sensi del citato art. 42, il quale prevede espressamente la ripetizione delle somme che non sono servite alle spese ordinarie dell’amministrazione giudiziaria, tra cui il compenso dell’amministratore.
2.2. A conferma della fondatezza delle proprie richieste la RAGIONE_SOCIALE aggiunge che NOME COGNOME è stato condannato irrevocabilmente in sede penale per peculato e che, in tale sede, era stata disposta la confisca dei 318.000,00 euro oggetto della richiesta; la ricorrente evidenzia poi di avere ottenuto la condanna, in sede civile, del predetto al risarcimento dei danni subiti a causa delle sue illecite condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, il terzo comma dell’art. 42 del d.lgs. n.159/2011 stabilisce che: “Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all’ articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”.
2.1. GLYPH Orbene, tenuto conto del chiaro tenore letterale della disposizione invocata a fondamento della richiesta oggetto del presente procedimento, le censure contenute nel ricorso risultano infondate in quanto, per stessa ammissione della RAGIONE_SOCIALE, le somme in questione erano state illegittimamente prelevate da NOME COGNOME e, quindi, non gli erano state
liquidate a titolo di compenso, come peraltro confermato dalla condanna (irrevocabile) pronunciata nei suoi confronti per peculato.
Ne consegue che l’Erario non può essere tenuto al pagamento di quanto richiesto dalla odierna ricorrente poiché, si ripete, non si tratta di compensi liquidati all’amministratore giudiziario per la sua attività, di talché manca pure qualsiasi valutazione circa la congruità di tale somma rispetto ai compensi eventualmente di spettanza del COGNOME.
2.2. Ciò, peraltro, non significa che la società ricorrente (la quale ha ottenuto, in sede civile, la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni patiti) non abbia la possibilità di agire in altra sede per ottenere la restituzione di quanto di sua spettanza, qualora ricorrano le relative condizioni. Infatti, deve ricordarsi che la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento in cui è stata disposta, in via definitiva, la confisca di beni di cui sia titolare, è sempre legittimata, in qualità di terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 6059 del 30/10/2024, dep. 2025, Rv. 287486 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.