Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 250 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giorgio Delle Pertiche il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e riportandosi alla memoria e alla nota spesa già depositate; NOME COGNOME e AVV_NOTAIO, che
uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B), a lui ascritti nella veste di
Presidente del Consiglio direttivo della “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE dotata di personalità giuridica, dichiarata fallita il 17 marzo 2016.
L’affermazione di responsabilità si fonda sul ritenuto concorso dell’imputato con NOME COGNOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, separatamente giudicato.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputat o, tramite il difensore, articolando sei motivi principali e uno aggiunto, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assoggettabilità a fallimento della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
Si obietta che difettano i presupposti di fallibilità in quanto detta RAGIONE_SOCIALE, accreditata presso la Regione Veneto, svolgeva attività di RAGIONE_SOCIALE per l’avviamento professionale, era sistematicamente sottoposta a rigidi controlli da parte dell’ente territoriale, presentava, quindi, natura pubblicistica.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili.
LRAGIONE_SOCIALE“, per le caratteristiche già indicate nel primo motivo, non soggiaceva agli obblighi stabiliti dall’art. 2214 cod. civ. a carico delle imprese commerciali, in particolare non doveva tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
La circostanza che i giudici di merito hanno attribuito all’RAGIONE_SOCIALE la qualifica di impresa commerciale non può far retroagire un obbligo in origine inesistente, pena la violazione del principio di irretroattività della legge penale.
Si aggiunge che in ogni caso: l’RAGIONE_SOCIALE ” ha comunque ben tenuto la documentazione che la legge regionale e i relativi bandi le imponevano “; i bandi regionali imponevano solo la ” tenuta di quegli elementi basilari utili ai fini della rendicontazione delle somme spese (fatture, contratti di locazione, contratti di RAGIONE_SOCIALE ed similia) per ottenere l’erogazione dei fondi regionali ” .
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per le condotte di bancarotta fraudolenta oggetto di addebito.
Si osserva che la pronuncia di condanna si fonda esclusivamente sul ruolo formale assunto dal ricorrente, senza esporre alcuna motivazione sull’apporto fornito alla condotta dell’amministratore di fatto NOME COGNOME e sull’elemento psicologico.
Il ricorrente ha ricoperto solo formalmente le cariche di Presidente e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE con l’intento di ” prestare il proprio nome che – in ragione dell’attività politica svolta in passato, sia nell’amministrazione locale che a livello europarlamentare – avrebbe potuto aumentare il prestigio di RAGIONE_SOCIALE “; e si è limitato a svolgere l’attività di formatore, senza disporre di deleghe, senza percepire emolumenti ulteriori, non vantando alcuna competenza ” né culturale, né professionale ” per svolgere l’attività di amministratore.
Difetta l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, dato che l’imputato non ha mai agito per perseguire lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o conseguire ingiusti profitti, non avendo le competenze necessarie a comprendere gli effetti della gestione di COGNOME.
È del pari assente il dolo generico richiesto per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto COGNOME non era a conoscenza delle distrazioni compiute dal coimputato, né aveva le deleghe per rappresentare l’ente verso istituti bancari, clienti e fornitori.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle condotte integranti i reati fallimentari in contestazione.
Circa il reato di bancarotta fraudolenta documentale, si assume che la contabilità era tenuta esclusivamente in modalità informatica ed era conservata nel computer di NOME COGNOME, che è stato sottratto da ignoti come denunciato il 7 ottobre 2013.
A seguito di quel furto, COGNOME ha incaricato alcuni collaboratori di riscostruire la contabilità che è stata messa a disposizione della guardia di finanza; inoltre ulteriore contabilità è stata poi consegnata al curatore; non vi sarebbe prova, quindi, della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in rassegna.
Circa il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si pone in risalto che le operazioni distrattive hanno riguardato flussi di denaro su conti gestiti esclusivamente da COGNOME; che COGNOME era sprovvisto di deleghe, non era tenuto a controllare l’attività dell’amministratore di fatto, né si prefigurava gli effetti che le operazioni svolte da questi avrebbero potuto comportare per i creditori. Si ricorda poi che con i motivi aggiunti del 7 ottobre 2024 la difesa aveva fornito puntuale giustificazione di tutte le operazioni “asseritamente distrattive” nei termini poi trascritti in ricorso, e si lamenta che la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna adeguata risposta sul punto.
2.5. Il quinto motivo è imperniato sulla eccessiva severità della pena e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
2.6. Il sesto contesta la misura del risarcimento liquidato in favore della parte civile, evidenziando come le distrazioni anteriori al 2013 (corrispondenti ad euro
334.810,42) non sarebbero ascrivibili all’imputato perché collocate in un periodo in cui il dissesto non si era manifestato; mentre le distrazioni successive sarebbero state portate a termine all’insaputa del ricorrente.
Si riporta quanto già sostenuto con il quarto motivo a proposito della giustificazione offerta circa la destinazione delle somme e si afferma che, ai fini della liquidazione del danno, dovrebbe tenersi conto che l’importo delle distrazioni rappresenta soltanto il 10% delle entrate -ammontanti ad oltre 7.400.000,00 euro -e che quindi non sarebbe idoneo a incidere significativamente sullo stato di insolvenza.
2.7. Con il motivo aggiunto il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta documentale, coltivando argomenti analoghi a quelli dell’omologo motivo di principale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha trasmesso un’articolata memoria scritta.
La parte civile ha trasmesso una memoria, richiamata dal difensore in sede di discussione.
I difensori dell’imputato, oltre al motivo aggiunto sopra ricordato, hanno depositato, il 28 novembre 2025, una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. che consiste nell’elenco di tre documenti contestualmente allegati.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensor i dell’imputato .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che la memoria depositata il 28 novembre 2025, con relativi allegati, non è una replica ed è pertanto inammissibile per tardività.
La disamina dei motivi verrà condotta previlegiando uno sviluppo organico della motivazione rispetto alla numerazione effettuata in ricorso.
Si anticipa che sono privi di fondamento tutti i motivi inerenti alla fallibilità dell’RAGIONE_SOCIALE e alla sussistenza oggettiva dei fatti -reato.
Coglie nel segno, invece, la denuncia di vizi motivazionali in punto di ascrivibilità delle condotte al ricorrente, il quale, secondo l’impostazione dei giudici di merito, è chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documenta le a titolo omissivo ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. (cfr. pag. 11 sentenza di primo grado).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Assume rilievo dirimente il principio, da tempo enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e ss. legge fall. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore (cfr. per tutte Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 -01).
Nella specie i reati di bancarotta concernono la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, un’RAGIONE_SOCIALE -dotata di personalità giuridica (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado) e iscritta nel registro delle imprese di Padova (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado) -che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 17 marzo 2016 sul presupposto dell’esercizio di attività commerciale.
Tale dichiarazione è, come detto, insindacabile in questa sede e contro questo approdo si infrangono le doglienze del ricorrente.
3.2. Solo per completezza può ricordarsi che la giurisprudenza civile di legittimità riconosce pacificamente la fallibilità di associazioni che esercitano attività di impresa commerciale.
Può essere seguita, anche testualmente, la trama argomentativa di recenti pronunce della prima sezione civile (cfr. Sez. 1 civ. n. 29245 del 21/04/2021; Sez. 1 civ., n. 22955 del 21/10/2020).
L’art. 1, comma 1, l. fall. stabilisce che: «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici», con conseguente rinvio, per l’individuazione del requisito soggettivo della qualità di imprenditore, all’art. 2082 cod. civ., a norma del quale «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
È quindi sufficiente che l’attività di produzione o scambio di beni o servizi sia organizzata in modo professionale (dunque con sistematicità e continuità) ed abbia il carattere della “economicità”, cioè sia esrcitata con modalità tali da soddisfare l’esigenza di essere astrattamente idonea a coprire i costi di produzione, alimentandosi con i suoi stessi ricavi.
Non è necessario, invece, lo «scopo di lucro» (inteso in senso soggettivo).
«L’identificazione quale requisito essenziale dell’attività d’impresa dell’economicità della gestione, in luogo dello scopo di lucro soggettivo, permette, inoltre, di riconoscere lo status di imprenditore a tutti gli enti di tipo associativo che in concreto svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale (cfr. Cass. n. 8374 del 2000), anche a quelli del libro I del codice
civile, una volta che l’attività svolta è stata svincolata dallo schema giuridico adottato. Conseguentemente, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale, rileva soltanto che l’ente abbia svolto un’attività da imprenditore commerciale, e che l’esercizio di questa impresa esaurisca l’attività dell’ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l’oggetto esclusivo o principale dell’RAGIONE_SOCIALE; ciò, anche quando l’RAGIONE_SOCIALE abbia soltanto scopi altruistici, o l’attività di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell’ente e sia, perciò, finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici» (così in motivazione Sez. 1 civ., n. 22955 del 21/10/2020).
Come osserva Sez. 1 civ. n. 29245 del 21/04/2021, tale regola si pone «in linea con l’ordinamento euro-unionale, che ha adottato una nozione di imprenditore ancora più ampia di quella nazionale, comprensiva di qualsiasi entità che eserciti un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi in un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico e delle sue modalità di finanziamento ( ex multis , v. Corte giustizia 3 marzo 2011, Ag2R; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, RAGIONE_SOCIALE)».
3.3. In questa prospettiva non è sfuggito ai giudici di merito che sin dal 12 settembre 2008 l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” aveva acquistato il ramo aziendale di una impresa commerciale (la RAGIONE_SOCIALE facente capo alla famiglia COGNOME) assumendo in proprio l’esercizio, in forma imprenditoriale (mediante l’organizzazione di beni e servizi), di attività di RAGIONE_SOCIALE professionale (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le ragioni sottese alla manifesta infondatezza del primo motivo si riverberano sul secondo motivo.
Una volta acclarato che, secondo l’insindacabile giudizio del giudice civile, l’RAGIONE_SOCIALE rientra nel novero degli imprenditori commerciali, discende che la stessa è assoggettata agli obblighi gravanti su detti soggetti e in primis su quello di tenuta delle scritture contabili sancito dall’art. 2214 cod. civ.
5. Il quarto motivo è infondato.
Le sentenze di primo e secondo grado, integrandosi a vicenda, forniscono un apparato motivazionale ampio e congruo in ordine alla sussistenza delle condotte criminose di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
5.1. I giudici di merito hanno accertato che nessuna documentazione contabile è stata rinvenuta: dopo essere rimasto totalmente inadempiente, l’imputato ha consegnato al curatore, nel corso della procedura concorsuale, soltanto scarna e
parziale documentazione ‘ peraltro di natura extracontabile, contratti di docenza e simili ‘ (così pagg. 4 e 5 sentenza di primo grado, pag. 19 sentenza di appello).
La documentazione contabile però esisteva, come comprovano vari elementi e soprattutto ‘la proposizione di parte di COGNOME di ben due denunce di furto e smarrimento di parte delle scritture contabili’ (pag. 5 sentenza di primo grado).
Denunce ritenute non veritiere dai giudici di merito con valutazione conforme e priva di cadute di logicità; circostanza con la quale il ricorso evita di confrontarsi.
È quindi corretta la conclusione raggiunta all’esito dei precedenti gradi di giudizio per cui ricorre l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, c.d. specifica.
5.2. Analoghe considerazioni valgono per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che Tribunale e Corte distrettuale ricostruiscono in maniera accurata, grazie ad una scrupolosa analisi fattuale condotta anche in base alla perizia contabile istituita dal G.U.P.
Viene esaminata ogni specifica operazione distrattiva (cfr. pagg. 6-10 sentenza di primo grado) e tutti i rilievi difensivi proposti in sede di appello (pagg. 19-21 sentenza di appello) ricevono risposta, anche a confutazione delle obiezioni sollevate dalla consulenza di parte (pag. 21).
Il ricorso si limita a riprodurre le medesime doglianze in punto di fatto già vagliate e disattese dalla Corte di appello, così da incorrere nella sanzione di inammissibilità sia aspecificità sia per la sollecitazione rivolta al giudice di legittimità di compiere una inammissibile incursione nel merito.
Il terzo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
6.1. I reati ‘propri’ di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sono attribuiti a NOME COGNOME quale Presidente del Consiglio direttivo della fallita.
Il giudice di merito ricostruisce la responsabilità del ricorrente in termini omissivi, facendo leva sulla mancata attivazione dei poteri di vigilanza e controllo rispetto all’impedimento delle azioni illecite compiute dall’amministratore di fatto NOME COGNOME (separatamente giudicato).
La sentenza impugnata però non compie alcuna specifica verifica circa i poteri effettivamente spettanti ed esercitati dal Presidente della fallita avuto riguardo alla contestualizzazione delle condotte illecite tenute da ll’amministratore di fatto e in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del l’organo gestorio , nonché l’indagine sul foro interno dell’agente.
6.2. È utile ripercorre le coordinate normative e giurisprudenziali in cui si inquadra la fattispecie in rassegna.
6.2.1. La responsabilità omissiva impropria deriva dalla clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di
quest’ultima con la norma di parte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva: n on impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
La figura del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo deriva dall’ulteriore combinazione con la previsione dell’art. 110 cod. pen., di talché l’evento indicato dall’art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fatto criminoso di un terzo.
Ergo gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo sono: la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’altrui reato , che impone un’indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso.
La posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela», presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale deve essere caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzione dell’evento .
In tale prospettiva assumono rilevanza non solo i poteri c.d. “direttamente impeditivi” -ossia implicanti interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale -ma anche quelli “indirettamente impeditivi”, poteri cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsi solamente in seguito al coinvolgimento, all’interno di una procedura predeterminata dalla legge, di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a coloro che ne sono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazione delle altrui condotte delittuose.
E ciò in quanto, come osserva attenta dottrina, nell’ambito di sistemi di tutela articolati, occorre riconoscere capacità impeditiva anche a snodi di un percorso relazionale multifase idoneo, nel suo complesso, a prevenire l’evento. Si tratta, cioè, di leggere il potere di allerta come stimolo di una procedura nella quale altri soggetti sono investiti della decisione finale.
Occorre tenere concettualmente distinta la costruzione della posizione di garanzia, mediante il riconoscimento di poteri astrattamente impeditivi, dall’ accertamento della causalità dell’omissione nel caso singolo.
Non si deve, cioè, cadere nell’equivoco di sovrapporre e confondere i due piani, riconnettendo automaticamente all’inerzia del garante la causazione dell’evento ; occorre, piuttosto, accertare, secondo i consueti canoni, l’efficacia causale del comportamento omesso.
L’omessa attivazione dei poteri impeditivi deve porsi in connessione causale rispetto all’evento reato commesso dagli amministratori, dovendosi intendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.
Non si deve, allora , verificare se sostituendo la condotta violativa dell’obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormai sedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito , che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione.
Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’altrui illecito.
Ciò implica, a carico del giudice, il compito di individuare: i caratteri del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fonte dell’obbligo di attivarsi; la sussistenza e la “forza” di un correlativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato.
I reati oggetto di addebito sono puniti a titolo di dolo (e la bancarotta documentale fraudolenta per come contestata a titolo di dolo specifico).
Secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall’ordinamento (così in tema di bancarotta Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, COGNOME, Rv. 274626 – 02; cfr. in AVV_NOTAIO sul tema Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276624 – 01; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286614 – 02). Sotto quest’ultimo profilo va evidenziato che nella materia che ci occupa l’unica fattispecie colposa è quella prevista dall’art. 217 legge fall. relativamente alla sola bancarotta documentale peraltro ancorata a specifiche condotte tipiche (omessa o irregolare tenuta delle scritture obbligatorie) cui rimane estranea quella di soppressione della contabilità.
Ai fini della corresponsabilizzazione de ll’amministratore formale deve essere dimostrato, anche per via indiziaria, il dolo che deve investire la “propria” condotta di omissione, ma che implica anche la consapevolezza dell’ altrui fatto-reato con adesione all’attuazione di esso.
6.2.2. Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale, è utile ricostruire
le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto si trova esposto nella sentenza Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, COGNOME.
È pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili ( ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale ( ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, non massimata).
A tal fine non occorre che l’amministratore formale abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che il primo, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato , sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 -01).
Sul piano della prova, è ovvio che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in
cui è avvenuta, l’indizio può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico. Ma per l’appunto è l’analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l’amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.
6.2.3. L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è rappresentato dal dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 284175 – 01Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 260215 – 01) purché esaminato secondo le direttrici tracciate dalla pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn (n. 38343 del 24/04/2014) intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell’elemento soggettivo del reato.
Le Sezioni Unite (par. 43.2.) hanno affermato che «se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente», laddove «la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso»; ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta «la previsione del possibile verificarsi dell’evento; è necessario anche -e soprattutto -che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato»; nel dolo eventuale, infatti, «oltre all’accettazione del rischio o del pericolo vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato».
Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite (par. 50), ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è dirimente «un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta», sicché riveste decisivo rilievo che «si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi».
6.3. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulti carente su tutti gli snodi fondamentali sopra ripercorsi.
Invero, a fronte di un atto di appello che censurava in termini specifici la riferibilità soggettiva dei fatti al ricorrente, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere sussistente la responsabilit à̀ concorsuale di COGNOME sulla scorta di valutazioni astratte, disancorate da un effettivo apprezzamento del caso concreto.
A parte la citazione di massime giurisprudenziali (pag. 23), null’altro è dato ravvisare quanto al fondamento obiettivo delle conclusioni raggiunte che finiscono per radicare la responsabilit à̀ del ricorrente sul mero ruolo formale, senza esplorare nessuno dei temi della conoscenza delle operazioni illecite poste in essere dall’amministratore di fatto e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, della condivisione delle finalità perseguite dall’amministratore di fatto o quantomeno di una consapevolezza in tal senso.
I giudici di merito non hanno chiarito quali fossero i compiti effettivamente svolti dall’imputato -anche se escludono che NOME COGNOME fosse un mero prestanome (cfr. pag. 10 e ss. sentenza di primo grado, pag. 23 sentenza di appello) -né si sono misurati con la circostanza che le operazioni distrattive sembrano essere andate a esclusivo vantaggio dell’amministratore di fatto COGNOME.
Il quinto e il sesto motivo sono assorbiti.
Va solo rilevato che la censura sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è inedita e quindi inammissibile.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME