Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e AVV_NOTAIO per COGNOME NOME , che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritto nella qualità di amministratore di fatto (il
primo) e di diritto (il secondo) della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 4 luglio 2017.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori.
NOME COGNOME coltiva un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione del reato come bancarotta fraudolenta invece che bancarotta semplice documentale.
Il ricorrente premette: che la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 2012 tramite un commercialista; che il rapporto si era interrotto quando, a causa di insorte difficoltà economiche, la società non era più in grado di retribuire il professionista; che per il periodo successivo al 2012 erano state, comunque, conservate tutte le fatture.
A fronte di tanto non sarebbe configurabile il dolo specifico che caratterizza il delitto in contestazione richiedendo la volontà di recare un vantaggio ingiusto a sé o ad altri ovvero un pregiudizio ai creditori.
NOME COGNOME formula un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe risposto al motivo di appello incentrato sulla insussistenza del dolo specifico.
Il ricorrente è stato un prestanome del fratello.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo non sarebbe desumibile dalla carica rivestita.
La Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare il ruolo formale, nonché la sottoscrizione di documenti contabili e bancari dell’impresa, che però sono elementi del tutto irrilevanti ai fini in rassegna.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’ art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, hanno replicato i difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile; quello di NOME COGNOME è fondato.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
2.1. L’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
La prima fattispecie (c.d. ‘specifica’) che è quella qui in rilievo -consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella -analoga sotto il profilo materiale -di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).
La seconda fattispecie (c.d. ‘AVV_NOTAIO‘) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l ‘ annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l ‘ omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
2.2. La condotta accertata a carico del ricorrente consiste nella omessa tenuta di tutte le scritture contabili successivamente all’anno 2012 (a eccezione di alcune fatture).
La Corte di appello ha fornito una adeguata motivazione circa la ritenuta sussistenza del dolo specifico.
Ha valutato: che nel periodo 2013-2015 la società aveva mantenuto costante l’acquisto di merce per importi rilevanti; che nel 2016 aveva effettuato acquisti per oltre 56mila euro e che, ciononostante, non erano stati consegnati al curatore né ricavi né merce in giacenza; che la società RAGIONE_SOCIALE, sommersa dai debiti, è stata avviata al fallimento, mentre l’attività è proseguita attraverso la costituzione di
un’altra società intestata alla moglie del ricorrente con conseguente pregiudizio per i creditori della fallita (cfr. pagg. 5 e 6 sentenza impugnata).
Il ricorso non si confronta in maniera puntuale con questi argomenti, incorrendo nel vizio di aspecificità, dato che i motivi di impugnazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli).
3. Il ricorso di NOME COGNOME.
Il motivo di ricorso è fondato.
3.1. Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, è utile ricostruire le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto si trova esposto nella sentenza Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta.
È pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili ( ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere ( ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale
( ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, non massimata).
A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l’amministratore formale nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 -01).
Sul piano della prova, è ovvio che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l’indizio può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico. Ma per l’appunto è l’analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l’amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato
3.2. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulti carente sul punto.
Invero, a fronte di un atto di appello che censurava in termini specifici la riferibilità soggettiva dei fatti al ricorrente quale mero prestanome, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere sussistente la responsabilit à̀ concorsuale di NOME COGNOME in quanto « tenuto conto della copertura che si prestava a dare al fratello condannato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e del rapporto di parentela con il reale dominus della società, l’appellante aveva certamente effettiva e concreta consapevolezza dello stato della contabilità e dell’andamento degli affari, in ragione anche del fatto che, sebbene in posizione subordinata a COGNOME NOME, all’evidenza doveva firmare i documenti contabili, i contratti e gli effetti bancari dell’impresa » (pag. 9 sentenza impugnata).
Null’altro è dato ravvisare quanto al fondamento obiettivo di tali conclusioni che finiscono per radicare la responsabilit à̀ del ricorrente sul mero ruolo formale, senza esplorare il tema della condivisione delle finalità perseguite dall’amministratore di fatto o quantomeno di una consapevolezza in tal senso.
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di NOME COGNOME.
Dalla inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME