Amministratore Formale e Omesso Versamento IVA: la Cassazione Conferma la Responsabilità
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di grande interesse per chiunque ricopra cariche societarie, chiarendo i confini della responsabilità penale per omesso versamento dell’IVA. La vicenda riguarda un amministratore formale di una S.r.l., condannato per non aver versato l’imposta relativa all’anno 2016. La sua difesa, incentrata sul non essere il gestore di fatto della società, non ha trovato accoglimento, portando a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
I Fatti di Causa
Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata è stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’omesso versamento di IVA dovuta. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la sua posizione era meramente quella di un amministratore formale, un prestanome, mentre la gestione effettiva della società era in mano a un altro soggetto. Secondo il ricorrente, questa circostanza avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità penale.
La Questione dell’Amministratore Formale in Cassazione
La difesa del ricorrente si è scontrata con un ostacolo procedurale e sostanziale. La Corte Suprema ha innanzitutto rilevato che la tesi dell’amministratore formale non era mai stata sollevata né durante le indagini preliminari, né nel corso del processo di primo grado, né con i motivi di appello. Introdurre tale argomentazione per la prima volta in sede di legittimità equivale a richiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la condanna. Le motivazioni della decisione si fondano su principi consolidati:
1. Completezza della Motivazione d’Appello: I giudici di secondo grado avevano già condotto un’analisi completa e approfondita delle risultanze processuali. La loro decisione era logica, coerente e non presentava vizi tali da poter essere censurata in Cassazione.
2. Doveri del Rappresentante Legale: La Corte ha ribadito che la carica di rappresentante legale comporta doveri specifici e ineludibili. Tra questi, vi è l’obbligo di esercitare i dovuti controlli sul puntuale adempimento degli obblighi fiscali. Accettare la carica significa assumersi la responsabilità di vigilare sulla corretta gestione fiscale della società.
3. Irrilevanza degli Elementi Esterni: Ai fini della configurabilità del dolo, ovvero della coscienza e volontà del reato, i giudici hanno considerato irrilevanti le giustificazioni addotte, come la variabilità delle commesse, la crisi del settore di mercato o le condizioni di disagio economico della società. Tali elementi non sono idonei a escludere la volontarietà dell’omissione del versamento dell’IVA.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione lancia un messaggio chiaro a chiunque accetti di ricoprire il ruolo di amministratore, anche solo formalmente. La posizione di legale rappresentante non è una mera formalità, ma comporta responsabilità civili e penali precise, in particolare in ambito fiscale. Affermare di essere un semplice prestanome non è una difesa sufficiente, specialmente se tale argomento viene introdotto tardivamente nel procedimento. La legge presume che chi accetta una carica ne conosca e ne accetti anche i doveri, primo fra tutti quello di garantire la legalità della gestione societaria, inclusa la correttezza degli adempimenti fiscali.
Può un amministratore difendersi sostenendo di essere solo un prestanome per l’omesso versamento dell’IVA?
No. Secondo la Corte, questa difesa non può essere accolta, soprattutto se sollevata per la prima volta in Cassazione. La carica di legale rappresentante implica il dovere di controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, e la posizione di mero ‘amministratore formale’ non esclude di per sé la responsabilità penale.
La crisi economica della società o del mercato può giustificare il mancato pagamento dell’IVA?
No. La Corte ha stabilito che la variabilità delle commesse, la crisi del settore di mercato o le condizioni di disagio economico in cui si trovava la società non sono fattori idonei a escludere il dolo, ovvero l’intenzionalità del reato di omesso versamento.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sollevata (essere un amministratore solo formale) non rientra tra i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. Si trattava di una valutazione del fatto e della prova, riservata ai giudici di merito (primo grado e appello), la cui decisione è stata ritenuta congrua, esauriente e logicamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Tor precedente 17 maggio 2022 e con al quale il ricorrente era stato condannato alla giustizia per il reato di cui all’art. 10 ter D.Lvo 74/2000, nella qualità di rapprese della società RAGIONE_SOCIALE, per non aver versato VIVA per l’anno 2016. Il ricorrent con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in all’affermazione della responsabilità per il reato in contestazione, essendo l’amministratore formale della società.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducib sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che né nel corso delle indagini, nè nel corso del processo di primo grado, né con i motivi di appello l’imputato h la propria posizione di mero amministratore formale della società, la cui sostanziale sarebbe stata affidata a tale NOME COGNOMECOGNOME indagato per il reato di b fraudolenta anche in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, committente della s dall’imputato rappresentata. Il giudice di merito ha quindi ritenuto sussistente la fa contestazione sia in ordine al profili di oggettivi, avendo il rappresentante legale i esercitare i dovuti controlli sul puntuale assolvimento degli obblighi fiscali, sia so soggettivo, non assumendo alcun rilievo quale fattore idoneo ad escludere il dolo, né la va delle commesse, né la crisi del settore di mercato, né le condizioni di disagio economi si sarebbe trovata la RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente