Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BASICO’ il DATA_NASCITA:
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 luglio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva NOME COGNOME dal delitto di bancarotta impropria per il cagionamento doloso del dissesto della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa dal 17 marzo 2015, società di cui COGNOME era stato presidente del consiglio di amministrazione dal 18 dicembre 2009 al 13 dicembre 2010 e, in seguito e fino alla liquidazione, il suo amministratore unico, confermandone, tuttavia, la condanna per il delitto di bancarotta documentale per l’ipotesi punita a titolo di dolo specifico, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. L’imputato era stato l’ultimo amministratore della società, la cui liquidazione coatta era stata disposta nel 2015, ma che già fin dal 2011 non era più operativa. Il passivo ammontava ad euro 2.896.015,81 di cui euro 2.226.612,30 di debiti verso l’erario.
Nonostante gli fosse pervenuta la raccomandata del curatore, il prevenuto non aveva provveduto alla consegna delle scritture contabili, rendendosi irreperibile.
Gli operanti della Guardia di finanza, effettuando una perquisizione del suo domicilio il 18 maggio 2016, rinvenivano della documentazione fiscale, alcune fatture e lettere.
All’indirizzo indicato come sede legale, la società risultava essere sconosciuta. L’imputato aveva riferito al curatore di avere assunto la carica di amministratore, solo formalmente, avendo perso il lavoro. Si era recato periodicamente dagli amministratori di fatto per sottoscrivere dei documenti e per consegnare la posta che gli perveniva.
L’imputato aveva sospettato che la cooperativa avesse dei problemi ma gli amministratori di fatto non gli avevano consentito di dimettersi, avevano preso tempo e l’avevano anche minacciato.
Tutto ciò dimostrava la piena consapevolezza del prevenuto circa l’occultamento o la distruzione del compendio contabile attuato dagli amministratori di fatto al fine di recare danno ai creditori, che non avrebbero potuto individuare l’attivo patrimoniale della società, e di corrispettivo profitto per il medesimo imputato e per gli amministratori di fatto.
Così che la condotta dell’imputato non poteva certo ritenersi connotata dalla colpa, rigettando l’invocata derubricazione della stessa nell’ipotesi della bancarotta documentale semplice.
Infondato era anche il motivo di censura con il quale si invocava la diminuente dell’art. 114 cod. pen., non risultando certo marginale il contributo del prevenuto, fornito come unico amministratore di diritto della società.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale.
Si era contestata la prima ipotesi, dell’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall., quella punita a titolo di dolo specifico. La Corte, nel confermare la pronuncia, nonostante lo specifico motivo di appello, nulla aveva motivato sul punto.
L’imputato peraltro era stato l’amministratore solo formale della società, così che maggiore avrebbe dovuto essere lo sforzo motivazionale richiesto per la verifica del necessario dolo specifico.
Peraltro, non si era neppure valutato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità anche quando sia ascritto il delitto di bancarotta documentale generica, se l’imputato, quale mero prestanome degli amministratori di fatto, fosse stato consapevole degli illeciti da costoro commessi.
Consapevolezza che era del tutto inesistente nel caso concreto visto che al prevenuto erano stati indirizzati solo i solleciti inviati dai creditori per il saldo quanto loro dovuto.
La Corte si era limitata a valorizzare la posizione di garanzia del medesimo, assunta quale mero amministratore di diritto.
Irrilevante era il lasso di tempo nel quale l’imputato aveva ricoperto la carica. Del resto, la Corte lo aveva assolto dal delitto di bancarotta impropria, rilevando come egli fosse a conoscenza dei soli fatti che gli amministratori reali gli avevano riportato (e nulla gli avevano riferito neppure sul debito fiscale che avrebbe condotto la società al dissesto).
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta contestata al ricorrente nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice.
La Corte si era limitata ad escludere la colpa riportando a quanto (non) motivato in ordine al dolo del reato contestato, pur se, anche su tale punto, si era argomentato uno specifico motivo di appello, che non aveva così trovato adeguata risposta.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi prevista dall’art. 114 cod. pen.
La Corte l’aveva negato ma era, invece, evidente l’apporto del tutto marginale fornito dal prevenuto alla condotta da altri tenuta.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ad esito della riduzione della pena ad anni due di reclusione.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato è inammissibile.
Il primo ed il secondo motivo, rispettivamente dedotti sulla configurabilità dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale specifica e sulla invocata riqualificazione della stessa nel reato di bancarotta documentale semplice, sono interamente versati in fatto (così superando i limiti del sindacato di legittimità) e sono anche manifestamente infondati.
Quanto alla responsabilità concorsualle (con gli amministratori di fatto) dell’amministratore formale fo si è precisato che:
in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831);
in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754).
1.1. Ed è proprio in applicazione di tali principi di diritto che la Corte d’appello, aveva ritenuto provata in concreto la responsabilità del prevenuto che era talmente consapevole delle condotte illecite consumate dagli amministratori di fatto da volersi dimettere dalla carica, rinunciandovi poi, così da mantenere, ciò nonostante, il ruolo di garanzia che aveva assunto e che continuava a ricoprire.
Considerazione che consente di affermare come egli abbia pienamente concorso nella condotta consumata dagli amministratori di fatto, di bancarotta documentale fraudolenta, non potendosi così derubricare la sua compartecipazione nell’invocata ipotesi meramente colposa.
Anche il terzo ed il quarto motivo, rispettivamente spesi sulla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. e sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili, in quanto:
in riferimento all’art. 114 cod. pen., il suo concorso nella complessiva condotta non poteva considerarsi di minima importanza posto che il suo ruolo di amministratore di diritto era essenziale al fine di cercare di occultare le responsabilità degli amministratori di fatto (vd. Sez. 5, n. 40092 del 06/07/2011, COGNOME, Rv. 251121 in cui si è affermato come l’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato – art. 114 cod. pen. – non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell’apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la commissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose);
in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, lo stesso non era stato sollecitato nella fase di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276596, secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagNOME da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello) né era poi concedibile alla luce delle appostazioni, impeditive, iscritte nel certificato penale (ed essendo già stato concesso al prevenuto in due distinte, ed esaustive, occasioni, in relazione alle sentenze ivi indicate ai numeri 2 e 3).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.