Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME nato a ROMA il 04/08/1956
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 11 settembre 2023, del difensore di fiducia, avv. COGNOME nell’interesse dell’imputato non ricorrente, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 novembre 2018 il Tribunale di Roma ha condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore dal settembre 2009 al giugno 2011 della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2012, in concorso con COGNOME NOME amministratore
della società dalla sua costituzione sino al 2009 e successivamente amministratore di fatto della stessa.
Il Tribunale ha assolto altresì il coimputato COGNOME dalla pur contestata ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 7 marzo 2023 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando rispetto al Fabrizi la condotta contestata nella ipotesi di bancarotta documentale semplice di cui all’ art.217 I. fall., dichiarando così estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermando nel resto.
Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso il Sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla insussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata, diversamente qualificata in bancarotta semplice.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’imputato rispondesse della condotta contestata a diverso titolo rispetto al concorrente COGNOME violando il principio in base al quale nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, se uno dei coimputati abbia il dolo specifico previsto dalla norma, per gli altri è richiesta unicamente la consapevolezza del fine illecito altrui, consapevolezza rinvenibile in Fabrizi.
COGNOME ha abbandonato la società ad una “testa di legno” che non avrebbe proseguito l’attività e al quale non ha consegnato le scritture contabili, nella persona di COGNOME quest’ultimo ha accettato l’incarico ben rappresentandosi che, una volta dichiarato il fallimento, sarebbe stato impossibile ricostruire il movimento degli affari con conseguente danno per i creditori sociali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
1.1. La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha chiarito che (p.4):
a fronte della mancata consegna della documentazione contabile da parte del precedente amministratore COGNOME sussisteva per COGNOME l’obbligo di predisporre una nuova contabilità conforme agli obblighi di legge; tuttavia, avuto riguardo al ruolo di prestanome svolto dall’imputato e all’assenza di qualsivoglia
n
atto gestorio, non appare provato che lo stesso abbia agito cori la finalità di recare pregiudizio ai creditori;
una volta esclusa la sussistenza del dolo specifico, l’omessa tenuta delle scritture contabili nell’ultimo triennio va ricondotta quanto meno alla negligente inosservanza di doveri impostigli dalla legge.
Il motivo di ricorso non considera che le condotte attribuite ai due imputati si riferiscono a due segmenti temporali diversi, a due momenti distinti: in particolare a COGNOME è contestata unicamente la omessa tenuta della contabilità nel periodo 2009/2011, mentre a COGNOME sottrazione dei libri contabili non consegnati al suo successore; di conseguenza non è applicabile il principio richiamato secondo il quale in caso di concorso di persone nel reato è sufficiente in capo al concorrente la consapevolezza del dolo specifico che sostiene la condotta di uno dei partecipi.
1.2. La sentenza ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte.
L’assunzione solo formale della carica gestoria non consente l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod. civ. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754); né può in tali casi ritenersi operante un esonero dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto, con la conseguenza dell’operatività del disposto di cui all’art. 40 comma secondo cod. pen., se viene meno a tale dovere (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo formale, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del Pg..
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore