Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26879 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decision del Tribunale di Alessandria – che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e A.U. dal 16 maggio 2012, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 23/12/2013, colpev primo, di bancarotta fraudolenta distrattiva ( RAGIONE_SOCIALE somma di euro 850.000) e documentale capo A) e di ricorso abusivo al credito ( capo A-ter), assolvendolo dal reato di cagionamen doloso del fallimento sub A-bis, per la insussistenza del fatto; il secondo, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e del delitto di cui all’art. 495 cod.pen. ( capo B) dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME per intervenuta prescrizione relazione al reato di cui al capo A-ter, e rideterminato la pena, previo riconoscimento circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con le aggravanti; ha escluso recidiva per COGNOME e ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche già riconosci dal primo giudice in regime di mera equivalenza, rideterminando la pena anche nei suoi confronti Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME (amministratore di fatto), con il ministero de difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, che articola due motivi.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e correlati vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferiment ritenuta sussistenza delli fatti di bancarotta di cui al capo A) RAGIONE_SOCIALE rubrica. In primo l lamenta la mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall’imputat affermato con argomenti apodittici e con motivazione illogica e/o apparente, in spregio a quan riferito da più testimoni, e a quanto dichiarato dallo stesso imputato. In ogni caso, risulterebbe dimostrato l’elemento soggettivo COGNOME scopo di danneggiare i creditori, momento che il ricorrente, a fronte di una crisi di settore che aveva investito tutte le soci gruppo, aveva trasferito fondi verso altre società, per una complessiva politica di gestione d liquidità.
2.1.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si sottolinea che le scritture conta erano tenute presso uffici esterni e che il ricorrente era rimasto estraneo alla fase del falli avendo dismesso ogni ruolo societario.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 62 bis cod. pen. e 216 L.F. e correlati vizi RAGIONE_SOCIALE motiva contraddittoria e illogica, con riferimento al negato giudizio di prevalenza delle circos attenuanti generiche, e, comunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio, senza considerare le condizioni di salute dell’imputato, il comportamento processuale, e la risale nel tempo dei fatti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE), con il ministero del dife di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge due motivi.
3.1. Erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e correlati vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferi all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tenuto conto che COGNOME era stato una mera testa di legno RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, di fatto, gestita da COGNOME
La Corte di appello non ha dimostrato la consapevolezza in capo al COGNOME COGNOME stato delle scritture, riconoscendo la responsabilità dell’amministratore formale solo in ragione del r rivestito, sebbene non avesse mai neppure ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento, quanto irreperibile, e senza avere mai avuto un ruolo attivo nella società.
3.2. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ne fattispecie colposa di cui all’art. 217 L.F., atteso che la condotta negligente dell’imputato connotata dalla inottemperanza agli obblighi derivanti dalla sua carica.
Ha depositato memoria integrativa il difensore di COGNOME, che insiste nei motivi e conclu per l’accoglimento del ricorso.
Ha depositato memoria il difensore di COGNOMECOGNOME COGNOME insiste nei motivi e conclude pe l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1.Ricorso COGNOME:
1.1. La sentenza contiene ampia e specifica motivazione sul ruolo di amministratore di fatto COGNOME, vero dominus dell’omonimo gruppo a cui apparteneva anche la RAGIONE_SOCIALE ( pg. 14 e 22), riportando le dichiarazioni dei testimoni escussi e sottolineando come lo stesso imputato abb sostanzialmente ammesso di avere svolto tale ruolo. Oltre al fatto che il ricorso non rispe principio di autosufficienza, laddove deduce un sostanziale travisamento RAGIONE_SOCIALE prova dichiarati senza allegarne i verbali, v’è che il tentativo RAGIONE_SOCIALE difesa è incentrato su una inammis rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa, non illogicamente scrutinata dalla Corte di appello, c ricostruito in modo razionale il ruolo di regista dell’amministrazione e gestione delle socie gruppo a cui COGNOME faceva capo, rendendosi artefice, in tale veste, di operazioni di spo delle risorse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in assenza di una causa giustificativa COGNOME spostamento patrimo in favore di società del gruppo (spiegazione neppure coerentemente fornita dall’imputato, ch si è riferito genericamente una complessiva politica finanziaria per preservare le società i momento di crisi settoriale).
1.1.1. La Corte di appello ha prodotto uno specifico e adeguato corredo motivazionale, oltre c in merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE affermata distrazione (pg. 9-10), anche circa i motivi che condotto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità del COGNOME per la bancarotta documentale, relazione alla quale è stato valorizzato proprio il fatto di essere stato l’artefice RAGIONE_SOCIALE ba distrattiva (pg. 12). E’ noto che proprio l’attività distrattiva può fornire la argomentativa al ragionamento inferenziale che porta alla configurazione del dolo dell bancarotta documentale, in quanto la sottrazione delle scritture contabili si profila di funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio soc (Sez. 5 -, n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659).
2.2. Il secondo motivo è inammissibilmente declinato. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insinda in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti RAGIONE_SOCIALE concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità q non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza s limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), COGNOME, Rv. 245931).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso, con argomentazione non illogica e, dunque, non censurabile, che gli elementi attenuatori, pure riconosciuti, possano prevale come invocato dall’appellante, sulla pluralità dei fatti e sul danno rilevante prodotto.
3.Ricorso COGNOME.
3.1. Il primo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale è infondato.
3.1.1. La Corte di appello ha congruamente individuato gli indici di fraudolenza nei confr dell’amministratore formale COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME pg. 19-20-21: già autista e guardia del cor del COGNOME, era a conoscenza, per il rapporto che lo legava al dominus, RAGIONE_SOCIALE situazione RAGIONE_SOCIALE società; aveva accettato l’incarico formale, senza percepire alcun compenso, pur essendo del tutto privo delle competenze necessarie; l’incarico si era protratto per oltre un anno, dura quale aveva detenuto il 99% del capitale sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza essersi mai interessato società e RAGIONE_SOCIALE tenuta delle scritture; era stato amministratore unico anche di altre socie gruppo, ed era comparso dinanzi al AVV_NOTAIO quale amministratore unico delle società incorporate e RAGIONE_SOCIALE incorporante. Tutti elementi che – oltre a porre in posizione recessiva il RAGIONE_SOCIALE mancata notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento, ascrivibile alla condotta process dell’imputato, che si era reso irreperibile – hanno ragionevolmente consentito ai giudici di m di trarre il convincimento che egli, lungi dall’essere un mero autista personale del COGNOME era piuttosto uomo di fiducia e alter ego, a conoscenza dei disegni del suo datore di lavoro e delle strategie economiche perseguite.
3.1.2. Giova ricordare che la responsabilità dell’amministratore apparente nel caso di bancarot documentale è tratta dalla posizione di garanzia RAGIONE_SOCIALE quale è investito rispetto al bene giur penalmente tutelato, nel senso che l’amministratore formale è ritenuto responsabile, a norm dell’art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedi realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l’ar c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza pregiudizievoli. Va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma rispetto del principio di colpevolezza dì cui all’art. 27 Cost. – che la carica di ammini formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e, anzi, che la responsabilità v esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell’amministratore di fatto sia cos
complessiva e sostitutiva da ridurre l’amministratore legale a un mero atto formale, nominale non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzio RAGIONE_SOCIALE carica formale. Al fine di determinare il contenuto del dolo RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudole documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale, che si riv realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, può, sì, rit pacifico che l’assunzione solo formale RAGIONE_SOCIALE carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 leg fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod.civ. dell’obblig alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ). Da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad al concreto la tenuta RAGIONE_SOCIALE contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione RAGIONE_SOCIALE società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o d amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base RAGIONE_SOCIALE mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale reato. E’ questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza d questa Corte per cui è necessaria – anche per la bancarotta documentale – la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, RAGIONE_SOCIALE consapevolezza COGNOME stato del scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari ( dolo generico), o, ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrime principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE personalità RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, COGNOME, non rnassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, non massimata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d “generica” di cui alla seconda parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussist del dolo – che è quello generico – non occorre che l’amministratore formale si sia rappresentat ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessa l’abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione RAGIONE_SOCIALE significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gest società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli org fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che non è l del reato, ma una connotazione modale RAGIONE_SOCIALE condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò acc nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico non basta, per affermare
responsabilità dell’amministratore “prestanome”, richiamare l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell’accettazione RAGIONE_SOCIALE carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, soltanto astratta e presunta, ma reale, RAGIONE_SOCIALE conoscenza in capo al “prestanome” del programmato disegno dell’amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE condotta di sottrazione o distruzione, guisa tale da cagionare l’effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare in profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).
3.1.3. Può, quindi, ribadirsi, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o p omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, che ben può ritene responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa falli atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conserva suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), laddove sia fornita la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE effettiva e concret consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (cfr. Sez. 5 n. 32413 del 24/09/2020 Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).
3.1.4. Nel caso in scrutino, ritiene il Collegio che, dal ragionamento probatorio estrinsecato d Corte di appello, possano trarsi sufficienti elementi significativi dell’elemento soggettivo dolo specifico correlato alla contestata fattispecie dell’occultamento delle scritture contabil consegnate alla curatela – nel senso che risulti dimostrata, sulla base di un corretto ragionamen inferenziale, la rappresentazione psicologica in capo al COGNOME COGNOME stato delle scrit contabili e RAGIONE_SOCIALE programmata loro sottrazione, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, non resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente abbia mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi d curatela fallimentare – argomento che sarebbe del tutto insufficiente a dimostrare la volon consapevole RAGIONE_SOCIALE ‘testa di legno’ di concorrere nella condotta fraudolenta del dominus ma, si fonda sulla ragionevole valutazione di una pluralità di indici rivelatori RAGIONE_SOCIALE rappresentazione significativa possibilità che il COGNOME, a cui il COGNOME aveva lasciato la gestione RAGIONE_SOCIALE so alterasse fraudolentemente la contabilità, rectius, che la occultasse proprio per .
3.2. Consegue a quanto finora osservato la manifesta infondatezza del secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 L.F., dal momento che la Cor appello ha chiarito la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato ha avuto coscienz volontà di realizzare una condotta in frode ai creditori, e non, invece, di trascu semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014
Rv. 262384 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, Così deciso in Roma, addì, 07 marzo 2024 Il Consigl e estensore