Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7278 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, l’AVV_NOTAIO, che, previa discussione dei motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15/09/2021, il Tribunale di Pistoia dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati allo stesso ascritti e, riconosciuta la continuazione fallimentare, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione, oltre alle spese processuali e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 5.
All’imputato erano contestati, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, fallita il 2 febbraio 2015, i delitti di:
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (in concorso con COGNOME NOME, amministratore di diritto), per avere distratto risorse della società fallita mediante emissione, nel periodo dal 10/12/2008 al 21/04/2009, di assegni circolari ‘senza giustificazione per l’attività
d’impresa’ per complessivi euro 336.368, 60, quasi tutti in favore della RAGIONE_SOCIALE (amministrata dal COGNOME) e per euro 6.000,00 in favore del medesimo COGNOME;
bancarotta fraudolenta documentale (in concorso, oltre che con COGNOME, anche con COGNOME NOME, amministratore di diritto in una fase antecedente), per avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili ovvero omesso la consegna alla curatela delle scritture obbligatorie (registri IVA, libro giornale, libri societari, libro beni ammortizzabili, fatture di acquisto e vendita), allo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari.
Al COGNOME era, altresì, contestata la recidiva specifica infraquinquennale.
In fatto, secondo la ricostruzione recepita in sentenza, l’attività della RAGIONE_SOCIALE atteneva alla ristrutturazione di 14 unità immobiliari nel Comune di Giuncugnano, località Capoli, acquistate con atto del 30/08/2006 per l’importo di euro 400.000,0 0; l’operazione era finanziata da mutuo ipotecario di euro 1.200.000,00. Senza le scritture contabili (essendo stato rinvenuto solo il bilancio chiuso al 31/12/2008, approvato il 30/06/2009), la curatela non aveva potuto ricostruire la gestione societaria. La stessa curatela aveva affidato al tecnico COGNOME le operazioni di stima del complesso immobiliare, mentre le indagini della Guardia di Finanza avevano chiarito che l’attività di cantiere era stata seguita dal geometra NOME COGNOME, il quale si relazionava con il geometra COGNOME NOME, consulente tecnico della società.
La sentenza di primo grado valorizzava, ai fini della qualifica di amministratore di fatto del COGNOME e della sua responsabilità, plurimi elementi istruttori (dichiarazioni e documenti), tra i quali i suoi rapporti con i detti tecnici (geometri COGNOME e COGNOME), i quali avevano confermato la presenza e l’interessamento dell’imputato alle attività del cantiere; emergeva in particolare che l’ COGNOME avesse come unico referente il COGNOME, il quale si occupava dei pagamenti, della verifica dell’ avanzamento lavori e delle prospettive di commercializzazione degli immobili, mentre l’amministratore di diritto COGNOME era del tutto ignoto ai menzionati tecnici.
Per la sentenza di primo grado, i noltre, a fronte dell’accredito di ulteriori tranches di mutuo (indicate per complessivi euro 390.800,00 in quattro rate: 10/12/2008, 27/02/2009, 21/04/2009 e 13/07/2009), risultavano emessi i detti assegni circolari a favore del COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, la quale non era affidataria di lavori nel cantiere della fallita; si dava, altresì, conto dell’emissione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di nove assegni in favore del COGNOME per complessivi euro 24.680,00, non supportati da documentazione
giustificativa. Si rilevava, infine, che, nel corso dell’interrogatorio davanti al curatore, il COGNOME -ivi accompagnato dal COGNOME -aveva riferito che la contabilità era custodita presso lo studio del rag. COGNOME: senza, però, consegnare alcunché successivamente, pur a fronte dell’impegno assunto in detta sede.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa dell’imputato, deducendo l’erroneità dell’attribuzione al COGNOME della qualifica di amministratore di fatto e censurando il trattamento sanzionatorio (in particolare, la recidiva), nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con sentenza emessa in data 20 giugno 2025, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludeva la recidiva contestata e rideterminava la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale, nel rigettare le doglianze sulla qualifica di amministratore di fatto, evidenziava -in sintesi -che l’unica attività economica della fallita riguardava la ristrutturazione delle 14 unità immobiliari e che, dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, emergeva che il COGNOME non fosse un mero consulente o procacciatore d’affari, ma svolgesse attività non episodica, occupandosi (secondo quanto riportato in motivazione) di profili amministrativi, pagamenti, verifica degli stati di avanzamento dei lavori e delle prospettive di vendita degli immobili, fungendo da referente dei tecnici; confermava i menzionati rapporti e le dette dazioni di denaro dalla fallita a favore del COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE , nonché l’emissione di assegni della RAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME.
La sentenza d’appello ha rilevato, inoltre, come, a dire della relazione ex art. 33 r.d. 267/1942 redatta dal curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME era stato anche l’ispiratore di avvicendamenti in quest’ultima società, quale consulente della stessa, facendo subentrare ad amministrarla, in luogo del precedente amministratore, il detto COGNOME.
Per tali ragioni, il COGNOME è stato ritenuto corresponsabile, assieme al COGNOME, della vicenda di bancarotta inerente la RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, affidandolo a due motivi.
3.1. Col primo motivo deduce l’i nosservanza degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, r.d. n. 267/1942, circa la qualifica di ‘amministratore di fatto’ della fallita in capo all’odierno ricorrente.
3.1.1. Questi, consapevole dei limiti del giudizio di legittimità, muove dall’elencazione d elle circostanze storiche ‘ritenute certe’ nelle decisioni di merito, per censurare i ragionamenti inferenziali che avrebbero condotto dapprima a un vizio logico e poi alla violazione di legge lamentata.
3.1.2. Le circostanze ‘non controverse’ sono così sunteggiate dal ricorrente:
-la materialità delle condotte distrattive contestate è ascrivibile all’amministratore di diritto , COGNOME NOME;
-la RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto, a titolo di mutuo, il complessivo importo di euro 390.800,00, suddiviso nelle dette quattro rate;
-la complessiva somma di euro 330.368,60 era stata effettivamente erogata dalla fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE il 10/12/2008, 27/02/2009 e 21/04/2009, mentre la somma di euro 6.000,00 era stata erogata direttamente in favore del COGNOME il 13/07/2009;
-la RAGIONE_SOCIALE era partecipata dal COGNOME attraverso la RAGIONE_SOCIALE e parimenti dallo stesso amministrata;
-a carico di COGNOME sarebbe stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i medesimi fatti ascritti al COGNOME;
-mentre costui aveva un solo precedente per bancarotta semplice documentale, il COGNOME era un bancarottiere seriale, ciò che lo rendeva ‘incompatibile con il ruolo di mera testa di legno’.
3.1.3. Il ricorrente afferma, poi, esser vero che la qualifica di amministratore di fatto sia equiparata a quella dell’amministratore di diritto ex art. 2639 cod. civ., rispondendo, dunque, tale soggetto non come extraneus , ma quale co-gestore di fatto, ai sensi de ll’art. 40, comma 2, cod. pen. : essendo egli tenuto, dunque, ad impedire le condotte illecite poste in essere d all’amministra tore di diritto.
Sennonché, non potendo qualificarsi il COGNOME quale mero amministratore di diritto senza reali poteri, in ragione del suo patteggiamento per i medesimi fatti -l’erogazione di euro 6.000,00 in suo favore e il trasferimento di euro 330.368,60 alla RAGIONE_SOCIALE (a lui riconducibile) -e della banale logica del cui prodest , ciò condurrebbe a ritenere che la quasi totalità delle somme distratte sia stata non solo movimentata materialmente dal COGNOME, ma anche acquisita a suo esclusivo vantaggio.
Alla luce di tanto, i l ricorrente censura l’automatismo che attribui sce la responsabilità al COGNOME COGNOME le condotte tenute dal COGNOMECOGNOME COGNOME per la veste di amministratore di fatto. In realtà, per parte ricorrente, in forma speculare a quanto vale per l’amministratore di diritto che non risponde automaticamente per reati altrui -anche la responsabilità dell’amministratore di fatto per fatti commessi
dall’amministratore di diritto non sarebbe automatica: occorrendo la prova di un contributo causale (anche omissivo) e, soprattutto, dell’elemento soggettivo, identificato nella rappresentazione della significativa possibilità che l’amministratore di diritto potesse operare la distrazione.
Al riguardo, il ricorrente aggiunge che occorre evitare una confusione tra il piano della colpa e quello della sussistenza dell’obbligo di impedimento, valorizzando -nei reati puniti a titolo di dolo -elementi dai quali trarre l’ esistenza dell’elemento soggettivo; diversamente, la responsabilità si dilaterebbe in modo incontrollato.
In tale prospettiva, la difesa lamenta che nella sentenza impugnata manchi qualsiasi motivazione che ancori in capo al COGNOME COGNOME rappresentazione del fatto distrattivo posto ‘in solitudine’ da l COGNOME. Si sostiene, inoltre, che l’atto distrattivo richiede coscienza e volontà del fatto materiale tipico; e che, anche ammettendo la rilevanza del dolo eventuale (richiamato dal ricorrente anche con riferimento all’illecito fraudolento documentale), la sentenza non sarebbe esonera ta dall’obbligo di rappresentare l’elemento soggettivo in termini ricavabili dalle emergenze processuali.
Il ricorrente deduce altresì che l’elemento soggettivo non potrebbe ricavarsi dal richiamo alla relazione ex art. 33 l. fall. del curatore della RAGIONE_SOCIALE: essendo il COGNOME estraneo alle vicende fallimentari di tale società. Peraltro, proprio la sua definizione -da parte del curatore -quale ‘principale consulente esterno’, spiegherebbe l’erogazione in suo favore del la somma di euro 24.680,00, corrispostagli dalla RAGIONE_SOCIALE
Ne conseguirebbe l’autoreferenzialità dell’affermazione della sentenza impugnata circa un rapporto COGNOME che avrebbe portato a distrazioni di consistenti risorse economiche della fallita a vantaggio di entrambi.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale.
Richiama il passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui COGNOME e COGNOME ‘hanno sottratto le scritture contabili e i libri sociali della fallita’ per occultare atti depauperativi, procurarsi ingiusto profitto (mascherando o occultando le distrazioni) e recare pregiudizio ai creditori; sostiene che, anche qui, la Corte avrebbe applicato l’automatismo tra qualifica di amministratore di fatto e responsabilità penale.
Pur riconoscendo che, una volta stabilita la qualifica di amministratore di fatto, il soggetto è gravato dall’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, il ricorrente assume che la responsabilità penale potrebbe affermarsi solo in presenza di una consapevole inerzia rispetto alla mancanza delle scritture,
sorretta dal preciso scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari. Aggiunge che, se la gestione di fatto è esplicata (pur stabilmente) solo in un determinato ambito dell’attività sociale, la qualifica può trovare applicazione esclusivamente in relazione agli atti inerenti al settore di operatività, poiché una gestione limitata comporta una posizione di garanzia limitata.
Il ricorrente richiama, quindi, i dati fattuali valorizzati nelle decisioni di merito: COGNOME ‘si occupava degli aspetti amministrativi’ (pagamenti, verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della possibilità di commercializzazione degli immobili) ed era unico referente dei tecnici. Per giunta, la sua competenza a erogare pagamenti era, in realtà, circoscritta a soli due episodi: (i) consegna al tecnico COGNOME di un assegno di euro 5.000,00 quale pagamento parziale dell’onorario; (ii) consegna di cambiali , poi protestate, per il credito residuo, con conseguente azione legale intrapresa dall’COGNOME. Aggiunge che nulla era emerso su chi fosse stato l’autore de i plurimi pagamenti diversi (acquisto di materiale edile, spettanze alle maestranze e quan t’altro), sicché l’espressione ‘si occupava degli aspetti amministrativi’ avrebbe dovuto essere perimetrata.
Il ricorrente sostiene, poi, quanto alle scritture contabili, che, secondo quanto detto dal COGNOME (e trascritto a pagina quattro della sentenza di primo grado), nel corso del suo interrogatorio innanzi alla curatrice, la contabilità era custodita presso lo studio del rag. COGNOME COGNOME in Monsummano Terme (nelle more deceduto): sicché avrebbe dovuto essere lo stesso COGNOME, impegnatosi nel suo recupero, a rispondere della sua mancanza.
In chiusura, parte ricorrente richiama il principio secondo cui la responsabilità dell’amministratore di fatto sarebbe circoscritta al determinato ambito dell’attività sociale concretamente gestito, sulla base dei principi sancito da Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233651-01: sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare la rappresentazione del fatto illecito commesso dal COGNOME in capo al COGNOME, nonché gli indizi sintomatici del dolo specifico che sorregge la fattispecie. L ‘assenza di motivazione sul punto integrerebbe vizio logico e violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di affrontare i singoli motivi di ricorso, è opportuno perimetrare l’ambito dell’intervento di questa Suprema Corte, segnatamente con riferimento alle doglianze che, pur se formalmente presentate sotto l’egida della violazione di legge o del vizio di motivazione, tendono in realtà a sollecitare una rivalutazione degli approdi probatori già cristallizzati nelle sentenze di merito.
È principio cardinale dell’ordinamento che il controllo di legittimità sulla motivazione non possa mai trasformarsi in un “terzo grado di merito”, ove la Cassazione sia chiamata a verificare la “corrispondenza” della ricostruzione dei fatti alla realtà storica o la “fondatezza” del convincimento del giudice. Come statuito dalle Sezioni Unite nelle fondamentali sentenze COGNOME (n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944-01) e COGNOME (n. 16 del 19/06/1996, Rv. 20562101), il sindacato della Corte è limitato al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, rimanendo preclusa qualsiasi analisi sulla plausibilità di versioni alternative del fatto.
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., postula che la patologia processuale emerga ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati, configurandosi come una frattura insanabile tra le premesse logiche e le conclusioni adottate.
Nel caso di specie, il ricorrente tenta di scardinare la “doppia conforme” di condanna proponendo inferenze alternative (come il ruolo di “bancarottiere seriale” del COGNOME o la sua ignoranza delle condotte da questi tenute o, ancora, il ruolo affidato ad altri dei pagamenti per cui non era provato l’intervento dell’imputato), che, tuttavia, non evidenziano una illogicità macroscopica della sentenza impugnata, ma si limitano a contrapporre una lettura ‘ difensiva ‘ alternativa a quella operata dai giudici di merito, operazione inammissibile in sede di legittimità.
Deve altresì ribadirsi che il vizio di travisamento della prova -pure evocato implicitamente nelle doglianze sul diverso significato da attribuire alla cognizione, da parte del ricorrente, degli stati di avanzamento lavori e sui pagamenti effettivamente posti in essere dalla fallita -può essere dedotto solo qualora l’informazione probatoria indicata in sentenza manchi del tutto nell’atto processuale o ne contenga una diametralmente opposta, non essendo consentito censurare l’utilizzo di una prova che, pur esistente nel suo ‘significante’ esattamente come ritenuto dal giudice del merito, sia semplicemente stata valutata , nel suo ‘significato’, in senso sfavorevole alla parte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
Nella specie, le sentenze di merito hanno dato atto di un compendio probatorio (testimonianze COGNOME e COGNOME, documentazione bancaria, relazioni delle curatele) che appare solido e coerente circa la veste di amministratore di fatto in capo al COGNOME, nei termini ritenuti dai giudici di merito, rispetto al quale
le censure del ricorrente si risolvono in una critica al merito della decisione, che non può trovare sfogo in questa sede, per quanto detto.
Il primo motivo di ricorso, pur dichiarando di accettare la qualifica di amministratore di fatto, ne contesta la latitudine e, più precisamente, le conseguenze penali in termini di responsabilità omissiva.
L’analisi deve, però, muovere dalla corretta perimetrazione di tale figura soggettiva e dei relativi doveri.
L’art. 2639 cod. civ., recepito stabilmente dalla giurisprudenza penale, stabilisce che l’amministratore di fatto sia colui che eserciti in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica o alla funzione dell’amministratore di diritto, per quanto desumibile da dati sintomatici.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha correttamente individuato tali dati sulla base di dati fattuali precisi:
la stabilità e continuità della gestione del COGNOME, il quale aveva operato dal 2008 sino alla fase terminale dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, occupandosi integralmente dell’unico cantiere che costituiva l’intero ed unico oggetto sociale;
la significatività delle funzioni svolte dall’imputato, il quale non si era limitato a mansioni meramente esecutive, ma aveva agito come unico referente della committenza verso i tecnici (COGNOME e COGNOME), seguendo gli stati di avanzamento lavori e, cosa ancor più rilevante, provvedendo ad alcuni pagamenti , avendo egli corrisposto all’COGNOME parte dell’onorario di sua spettanza, consegnandogli dapprima un assegno di 5.000,00 euro, con preghiera, però, di non porlo all’incasso subito, perché scoperto, e, p oi, una serie di cambiali rimaste impagate;
l’assenza di altri soggetti gestori reali della compagnine societaria, essendo stato accertato che l’amministratore di diritto COGNOME era soggetto del tutto ignoto ai professionisti che operavano quotidianamente per la società;
la presenza del COGNOME in sede di audizione innanzi al curatore, essendo emerso che, allorché era stata disposta l’audizione del COGNOME da parte della curatrice, l’odierno ricorrente vi aveva partecipato quale consulente della società fallita.
Tuttavia, una volta stabilita la qualifica di amministratore di fatto, sulla base dei detti dati e in modo per nulla incongruo, l’ordinamento opera una parificazione dell’amministratore di fatto a quello di diritto.
Tale equiparazione non è formale, ma sostanziale: chi assume di fatto il controllo di un’impresa assume altresì l’intera gamma dei doveri di vigilanza e di
tutela del patrimonio sociale a favore dei creditori. Ne consegue che l’amministratore di fatto riveste una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen., che lo obbliga a impedire eventi pregiudizievoli per l’integrità dell’attivo fallimentare.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire tale concetto.
Con riferimento al detto ruolo, è noto che il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto”, essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma 2, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l’amministrazione della società o a pretendere l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, COGNOME, Rv. 253269-01; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME, Rv. 250844-01 e Sez. 5, n. 427 del 11/11/2025, dep. 2026, non massimata; per analoga affermazione in relazione al reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, si vedano Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723-01, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971-01 e Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728-01; ed ancora, similmente, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000, si veda Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507-01).
Dunque, le menzionate coordinate in diritto, alla luce delle peculiarità dell’odierna vicenda, rendono evidente l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nella specie, ad ogni modo, i giudici di merito hanno ritenuto provata la piena consapevolezza delle distrazioni, in capo al ricorrente, sulla base delle seguento considerazioni.
Il ricorrente lamenta -come detto -che la Corte d’appello abbia inferito la sua responsabilità per bancarotta distrattiva dal solo fatto di essere amministratore di fatto, senza provare l’apporto causale o l’elemento soggettivo rispetto alle condotte del COGNOME.
Tale assunto, oltre che infondato, in fatto e diritto, per quanto appena evidenziato, è, in ogni caso, palesemente smentito dalla motivazione della sentenza impugnata, che non poggia affatto su un “automatismo”, ma su una complessa rete di indizi gravi, precisi e concordanti.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di dare al bene una destinazione diversa da quella dell’impresa, con la rappresentazione del rischio di depauperamento del patrimonio sociale. Quando la distrazione è posta in essere
materialmente dall’amministratore di diritto (nel caso di specie, l’emissione degli assegni verso la RAGIONE_SOCIALE), l’amministratore di fatto risponde a titolo di concorso ( ex art. 110 cod. pen.) qualora vi sia la prova di una comune intenzione o, quantomeno, di un apporto omissivo consapevole.
La Corte territoriale ha evidenziato come le somme distratte (euro 336.368,60) fossero quasi sovrapponibili alle tranches di mutuo accreditate nello stesso arco temporale (euro 390.800,00). COGNOME, che gestiva il cantiere e monitorava le spese da sostenere per il completamento dei lavori (secondo la sentenza d’appello, informandosi non solo sugli stati di avanzamento dei lavori, ma anche sugli ‘importi residui necessari per il completamento delle opere, ricevendo dal COGNOME un quadro aggiornato della sit uazione debitoria’: p. 4 ), è stato ritenuto -dai giudici di merito -necessariamente consapevole anche delle ingenti somme erogate dalla banca e della circostanza che le stesse non venissero impiegate per i lavori (rimasti fermi al 2007), ma venissero istantaneamente dirottate altrove: motivazione che non è, certamente, manifestamente illogica.
Il coinvolgimento del COGNOME è reso manifesto dalla vicenda degli “assegni di ritorno”, emessi a suo favore. Come detto, la RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria delle somme distratte dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva, poi, emesso nove assegni per complessivi euro 24.680,00 in favore dell’imputato, privi di qualsivoglia giustificazione economica lecita.
Questo dato, lungi dall’essere considerato una erogazione molto parziale e poco rilevante , nell’ambito della più consistente vicenda distrattiva , ha costituito, per i giudici di merito, la prova del beneficio personale tratto dall’operazione e, di riflesso, della piena compartecipazione morale e materiale al disegno distrattivo posto in essere materialmente dal COGNOME. Invero, in assenza di altre spiegazioni che un tale, non modesto, credito avesse una qualche giustificazione, deve ritenersi corretta la conclusione dei giudici di merito della piena compartecipazione del COGNOME al programma criminoso posto in essere dal COGNOME. Il quale, in maniera meramente assertiva e, ancora una volta, tentando di sovvertire in sede di legittimità quanto acclarato, in fatto, in sede di merito, contrasta l’accertamento della sentenza d’appello secondo cui i passaggi di denaro non erano ‘supportati da alcuna documentazione’ affermando di essere stato pagato per il suo ‘ruolo di consulente esterno’: senza, però, evi denziare, al riguardo, alcun travisamento di prova e senza, prima ancora, dedurre alcunché di specifico al riguardo (circa tempi, durata, caratteristiche, modalità del detto ruolo), tali da consentire di verificare la congruità del menzionato importo.
Né il ricorrente si confronta in alcun modo con l’ulteriore dato accertato dai giudici di merito, ovvero che il COGNOME sia stato -secondo il curatore del
fallimento consulente della RAGIONE_SOCIALE -il promotore del cambio societario che aveva interessato quest’ultima, facendo subentrare nel capitale e nella rappresentanza, il COGNOME
Sicché, in defitiva, in modo per nulla illogico, men che meno manifestamente tale, i giudici di merito hanno ritenuto che egli sapesse perfettamente quale fosse la provvista con cui la RAGIONE_SOCIALE stava effettuando i pagamenti.
L’ulteriore argomento difensivo -secondo cui il COGNOME sarebbe un “bancarottiere seriale” -non esclude la responsabilità del COGNOME, ma, anzi, la rafforza: l’unione tra un soggetto con competenze tecniche e gestionali (COGNOME) e un amministratore formale con caratura criminale specifica (COGNOME) è perfettamente aderente, e comunque per nulla distonico, da un modello di cogestione predatoria volto al drenaggio sistematico delle risorse finanziarie garantite dai mutui immobiliari.
Pure il secondo motivo -sul mancato concorso del COGNOME al delitto di bancarotta fraudolenta documentale -non è fondato.
Con il secondo motivo, il ricorrente invoca il principio della “gestione limitata” espresso nella sentenza COGNOME per sostenere la propria irresponsabilità rispetto alla sottrazione dei libri contabili, asseritamente rimasti nella sfera di controllo esclusiva del COGNOME.
Il precedente evocato afferma che, in tema di reati fallimentari, se la gestione della società da parte di chi non ricopre la qualifica di amministratore legale viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, solamente in un determinato ambito dell’attività sociale e con riferimento ad uno specifico e circoscritto compito, l’attribuzione a detto soggetto della qualifica di amministratore di fatto può trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233651-01, in un caso in cui la Corte ha escluso che l’incarico dato all’imputato di risanare le posizioni debitorie della società con gli istituti di credito potesse dimostrare che costui fosse divenuto a tutti gli effetti amministratore della società).
Tale richiamo giurisprudenziale è, tuttavia, inconferente rispetto al caso di specie.
Il principio espresso da questa Corte nella sentenza COGNOME , condiviso dal collegio, riguarda l’ipotesi in cui un amministratore di fatto esplichi la sua attività con riferimento ad uno specifico e circoscritto compito ovvero in un settore “chiuso” e specifico di una realtà aziendale complessa e strutturata: ciò che giustifca che egli ignori le dinamiche gestionali di altri comparti.
Per contro, la RAGIONE_SOCIALE era una società a oggetto unico e attività monocentrica: la ristrutturazione del cantiere di Giuncugnano costituiva la totalità del volume d’affari e del patrimonio sociale. Chi -come il ricorrente -gestisce l’intero “cuore” dell’attività sociale non può pretendere di essere esonerato dagli obblighi documentali, poiché la posizione di garanzia assunta investe la società nella sua interezza.
Né può avere rilevanza il fatto che il COGNOME avesse dichiarato che i libri fossero presso un professionista deceduto, senza recuperarli e consegnarli alla curatela, come dallo stesso preannunciato. Invero, un siffatto impegno non esime l’amministratore di fatto -che era, come detto, presente allorché un detto impegno era preso, sicché era pienamente coinvolto anche in questa vicenda e ben consapevole del da farsi -dal dovere di vigilanza e di attivazione per garantire la trasparenza documentale dell’ente.
Come sottolineato in dottrina e giurisprudenza, la responsabilità penale dell’amministratore di fatto non nasce solo da una partecipazione materiale, ma da una consapevole inerzia rispetto ai doveri di tenuta e conservazione dei libri, specialmente quando tale inerzia è sorretta dal dolo di frode.
Quanto alla materialità del fatto e alla sussistenza del relativo dolo, già in primo grado era stato evidenziato che: ‘ La sussistenza del dolo di cui all’art. 216 l. fall., nel caso di specie, va desunto con metodo logico-inferenziale, dalle medesime modalità della condotta e, in particolare, dalla circostanza che nel patrimonio della fallita erano presenti crediti, poi non rinvenuti nella massa fallimentare e quindi sottratti ai creditori, così come meglio si chiarirà nel prosieguo. In tale prospettiva, deve allora ritenersi che la sottrazione delle scritture esistenti non solo ha costituito frutto di una consapevole deliberazione dell’amministratore formale (COGNOME) e del gestore di fatto della fallita (COGNOMECOGNOME, ma è apparsa attività funzionale all’oc cultamento di atti sostanzialmente depauperativi del patrimonio sociale.
A fronte di siffatte statuizioni, del tutto logiche, nulla in appello ha opposto il COGNOME, limitandosi a dare atto dell’impegno preso dal COGNOME alla consegna di detta documentazione; ciò che, però, non di vede come possa esonare da responsabilità l’amministratore di fatto, per giunta pacificamente al corrente di tale impegno preso da quello di diritto (perché presente all’incontro in cui lo stesso era stato assunto).
Le logiche conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, sulla base di tanto, appaiono in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, come interpretato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 364 del 1988 e n. 322 del 2007. Per rispondere penalmente di un fatto proprio, è necessario che tutti
gli elementi costitutivi della fattispecie siano investiti dal dolo o dalla colpa dell’agente. Nel caso della bancarotta fraudolenta, il “nucleo significativo” del disvalore risiede nell’offesa agli interessi dei creditori tramite condotte predatorie o di occultamento.
La sentenza impugnata ha dato conto -si ripete -di un collegamento psichico effettivo tra il COGNOME e il fatto di reato, non limitandosi ad attribuire una “responsabilità di posizione”, ma evidenziando elementi (soprattutto atti gestori precisi, benefici economici diretti in capo al COGNOME, consapevolezza dell’impegno alla consegna della contabilità preso dal COGNOME) da cui correttamente ha desunto la sua precisa volontà spoliativa posta in essere.
Tale accertamento soddisfa i requisiti di tassatività e offensività propri dello Stato di diritto e conformi alla giurisprudenza della Corte EDU, che impone che la norma penale sia formulata in termini chiari e che l’applicazione giudiziale sia prevedibile (Art. 7 CEDU).
In definitiva, i motivi di ricorso risultano infondati, palesando un tentativo di rilettura del merito che non evidenzia violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello di Firenze.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME