Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZ:A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del riccrso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato – limitatamente alla determinazione delle pene principale e accessorie inflit all’imputato in anni tre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche co giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all’art. 219, comma 2 I.fall. pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 17.12.2020, nei confronti di COGNOME NOME, che lo COGNOMEa dichiarato responsabile del reato di cui ag artt. 223, comma 1 e 216, comma 1 n.1 I.fall., limitatamente alle ipotesi distrattive di cu primo e secondo capoverso della rubrica, nonché dei reati di cui agli artt. 223, commi 1 e 2 n.2, e 216, comma 1 n.2, I.fall., quale amministratore unico dal 19.4.2011 al 23.9.2011 e
amministratore di fatto della società della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti V.M.), COGNOMEa condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, affidando le censure a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo contesta vizio della motivazione nonché travisamento della prova, in ordine alle ragioni per cui l’imputato è stato ritenuto amministratore di fatto società fallita RAGIONE_SOCIALE; la motivazione è carente e riproduce pedissequamente le ragioni evidenziate dal Tribunale che COGNOMEa ritenuto provato il ruolo di amministratore d fatto del COGNOME sulla scorta del fatto che fosse “a conoscenza di tutte le vicende societarie non tenendo conto delle doglianze affrontate nel motivo d’appello secondo cui le circostanze indicate dal Giudice di primo grado a sostegno di suddetta tesi non erano tali da provare con certezza che l’imputato fosse effettivamente l’amministrazione di fatto della società.
La decisione circa l’appalto dell’RAGIONE_SOCIALE fu presa dal COGNOME quando ricopriva la carica di amministratore di diritto; successivamente, lo stesso decise di dimettersi pe svolgere il ruolo di capocantiere ed in quanto tale si relazionò con il COGNOME ed il COGNOME Non sono state evidentemente prese in considerazione le dichiarazioni di quest’ultimo, che COGNOMEa affermato nel corso del dibattimento di essersi relazionato, in merito all’RAGIONE_SOCIALE, con COGNOME e COGNOMECOGNOME con l’amministratore della società RAGIONE_SOCIALE e, solo due mesi dopo, con COGNOME NOME.
In ordine alle fideiussioni contratte dal COGNOME e rilasciate su richiesta di COGNOME appariva del tutto verosimile che un istituto di credito richiedesse il rilascio di gara all’unico socio, titolare delle quote sociali e non all’amministratore; infatti, sui soci l’obbligo di controllo dell’operato degli amministratori, di conseguenza è normale che i COGNOME, titolare delle quote, avesse rapporti con gli istituti di credito.
La Corte, oltre ad aver riprodotto il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado quanto agli indici sintomatici del fatto che COGNOME NOME era amministratore di fatto del società, ha anche omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni dei testi COGNOME NOME e NOME, dalle quali è possibile desumere come la società fosse amministrata, in fatto e in diritto, da COGNOME e COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione all’art. 216 comma 1 n.1. I.fall – con riferimento alla condotta distrattiva re ai cinque appartamenti di proprietà della società fallita siti a Monticelli Terme – nonché vi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Corte ha fondato la propria decisione sulla mancata registrazione dei contratti di locazione all’agenzia dell’entrate, nonché sul fatto che la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE, fosse riconducibile alla moglie di COGNOME NOME.
Nell’atto di appello la difesa COGNOMEa già affrontato tali argomenti, valorizzando non so il fatto che tra le due società vi erano effettivi rapporti patrimoniali di dare/avere, anche la deposizione del dott. COGNOME, commercialista che COGNOMEa presentato la domanda di concordato preventivo, il quale COGNOMEa riferito che dal 2010 al 2013 la società RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa finanziato la società RAGIONE_SOCIALE
Le considerazioni della Corte territoriale appaiono illogiche, atteso che la valutazion circa la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato non deve essere ricondotta a comportamento tenuto dal COGNOME in sede di primo accesso del curatore fallimentare bensì deve essere pacificamente ancorata al momento in cui venne stipulato il contratto di locazione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La Corte è incorsa nell’ulteriore vizio dell’erronea interpretazione ed applicazione del legge penale laddove ha ritenuto che la prova circa l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione potesse essere rinvenuta in un momento successivo rispetto alla commissione del reato stesso.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione mediante prelievi di somme di denaro, rispetto ai quali il COGNOME, in sede di spontanee dichiarazioni, COGNOMEa riferito che le so erano destinate al pagamento degli artigiani edili/operai su ordine dell’amministrator COGNOMECOGNOME vista anche l’animosità degli stessi che minacciavano ritorsioni (non essendo stati pagati precedentemente). Come causale i prelievi COGNOMEano il rispetto di direttive date dall’amministratore COGNOME, al quale il denaro fu consegnato in contanti e che provvide personalmente al pagamento dei lavoratori, come confermato da entrambi i testimoni COGNOME NOME e NOME. Non si comprende dunque come, pur a fronte di tali dichiarazioni, la Corte possa ritenere non provato il fatto che COGNOME NOME agì su ordine COGNOME, laddove è la stessa Corte ad ammettere che il COGNOME si era lamentato del mancato pagamento proprio con COGNOME e non con COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo contesta l’erronea applicazione dell’art. 216 comma 1 n.2 I.fall., in riferimento all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di banca documentale, nonché vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di bancarotta documentale pur a fronte dell’assenza elementi fattuali idonei a supportare la sussistenza in capo allo stesso dell’element soggettivo del dolo specifico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (.Sez. V n. 12455/2019) la fattispecie d bancarotta fraudolenta documentale, sotto forma di occultamento delle scritture contabili, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, costituendo una fattis autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che richiede inv il dolo generico.
Non si comprende come la Corte territoriale possa ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato pur a fronte della consegna al curatore fallimentare del libro IVA 2009 e del libro cespiti 2012 (avendo, quanto al libro cespiti 2013, il Tribunale rilevato che es seppur non formalmente consegnato, era del tutto identico a quello del 2012, considerando poi che la RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita nel maggio 2013). È chiaro che fronte di tale consegna di documenti, seppur postuma, non possa essere ritenuta configurabile in capo a COGNOME NOME la consapevolezza e volontà cli arrecare pregiudizio ai creditori, ovvero di impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenut colpevolezza dell’imputato di aver cagionato il dissesto della società RAGIONE_SOCIALE con dolo o per l’effetto di operazioni dolose, in particolare mediante a sistematica omissione dei pagamenti tributari e previdenziali dall’anno 2010 sino al fallimento.
È pacifico che il dissesto della società fu dovuto all’insuccesso dell’operazione “RAGIONE_SOCIALE” come riportato in motivazione dalla sentenza di primo grado, nella quale il COGNOME è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Dalla suddetta sentenza si evinceva che la RAGIONE_SOCIALE, prima dell’anno 2010, risultava debitrice ne confronti dell’Erario di somme modeste che non avrebbero potuto cagionare uno stato di insolvenza.
Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE assumeva un ingente debito derivante dall’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE trattenev contravvenendo agli accordi inter-partes, parte delle rate del finanziamento erogato da Unicredit, omettendo di corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE le somme ricevute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate a titolo di rimborso IVA. Allo stesso tempo, Unicredit erogava u mutuo inferiore rispetto a quello promesso e che avrebbe permesso alla V.M. RAGIONE_SOCIALE di adempiere ai pagamenti fiscali e contributivi. Queste circostanze hanno portato al dissesto della Società e non si comprende come la Corte abbia potuto affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato consistente nell’aver cagionato con dolo il dissesto della società, se precedentemente COGNOMEa ammesso che lo stesso fosse stato determinato dall’esito negativo dell’affare RAGIONE_SOCIALE.
Neppure si può affermare che quest’ultima operazione fosse rschiosa dato l’ambiente professionale nel quale la stessa era maturata, nonché le raccomandazioni del dott. COGNOME che agiva in nome di primario istituto di credito.
Il fatto poi che la posizione debitoria della società nei confronti dell’erario aggravata a seguito del fallimento dell’affare RAGIONE_SOCIALE non appare di per sé idonea a ritenere sussistente in capo al COGNOME la consapevolezza e volontà di cagionare il dissesto della società, ma ne costituisce una semplice conseguenza.
2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.219, comma 2 n.1, 62-bis e 69 comma 2 cod. pen., avendo la sentenza diminuito la
pena in misura trascurabile rispetto alla valenza positiva delle riconosciute circostanz attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere invece ritenute prevalenti rispetto all’aggravante contestata.
La Corte ha infatti ridotto di un solo mese la pena detentiva, essendo pervenuta la Corte territoriale ad un giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenua generiche e l’unica circostanza aggravante contestata, di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 I.fall.
Sul punto si denuncia una sostanziale mancanza di motivazione, poiché la giustificazione di tale decisione è affidata semplicemente a clausole generiche e di stile.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, com modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino a quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto alle censure, di cui al primo motivo, afferenti alla qualific amministratore di fatto in capo al ricorrente, va osservato che il ruolo al medesimo attribu nell’ambito di specifici periodi di attività della fallita in cui non rivestiva l amministratore unico, risulta ricostruito in tali termini dal giudice di merito attr apprezzamenti di fatto, fondati su prove documentali e testimoniali, dalle quali è st desunto il potere decisionale dell’imputato, che in quanto tali a -igore non sono neppu sindacabili nella presente sede di legittimità.
Secondo la compiuta ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, il ruolo del COGNOME, a differenza di quanto si assume in ricorso, non si è esaurito nell’adozione di atti giustifi solo in virtù della qualità di socio unico rivestita dal ricorrente – così, ad esempio garanzie personali rilasciate alla banca -, dal momento che anche tali atti si sono piutt saldati a decisioni gestionali al medesimo riconducibili.
I giudici di merito hanno ben posto in evidenza come le fideiussioni prestate s inseriscano nell’ambito della vicenda legata all’appalto per la costruzione del compless immobiliare di Maccagno in cui il ruolo di vertice e decisionale dell’imputato è emerso in t il suo spessore, avendo egli in tal caso assunto – come riportato nella sentenza impugnata ne precisi termini in cui si era espresso il Tribunale – « tutte le determinazioni rilevanti
personalmente accettato l’offerta di RAGIONE_SOCIALE relativa all’esecuzione dei lavori; aven portato avanti nel tempo le commesse affidate; essendosi interfacciato con COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; avendo personalmente sottoscritto unitamente al fratello garanzie anche personali pur di assicurare la prosecuzione dei lavori e l’erogazione del finanziamento da parte di Unicredit».
È stato parimenti ritenuto indicativo del suo ruolo nella società la concessione locazione ad un’altra società riconducibile a lui e sua moglie, la RAGIONE_SOCIALE, di immobi della V. M. a cui non seguiva l’effettivo versamento dei canoni. Non solo, evidenziano i giudi di appello che COGNOMECOGNOME collaboratore esterno e consulente della fallita, che COGNOMEa prestato propria attività professionale in favore della RAGIONE_SOCIALE dal 2007 fino alla data di dichiarazion fallimento, COGNOMEa dichiarato di conoscere COGNOME da tanti anni aggiungendo che, nonostante la società fosse gestita nel tempo da diversi amministratori che si erano avvicendati nella caric formale, le decisioni importanti erano state assunte sempre dal COGNOME.
Parimenti comprova ulteriormente la qualifica di amministratore di fatto – si osserv nella sentenza impugnata – la stessa effettuazione di plurimi prelevamenti di liquidità quali è stata riconosciuta la natura distrattiva – da parte dell’imputato (coadiuvato fratello) dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuto il 16 febbraio 2013, e addirittura nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione fallimento del 23-24 maggio 2013, in forza della delega ad operare sul conto intestato all società di cui l’imputato disponeva.
Né va trascurato, aggiungono i giudici di merito, ad ulteriore conforto del ruolo apica svolto nella società dal ricorrente, la solidità del bagaglio conoscitivo delle vicende socie dimostrato da COGNOME NOME in occasione della procedura fallimentare in cui lo stesso s mostrava, col curatore, al corrente di ogni aspetto e risvolto della vita della società dalla della sua costituzione fino al fallimento – e ciò evidentemente non perché COGNOMEa ricopert anche il ruolo di direttore dei lavori o di capo cantiere, che si era solamente aggiunto all’ senza escluderlo.
La Corte di appello non ha inoltre mancato di dare atto dell’esistenza di una missiva datata 6 dicembre 2010, sottoscritta da NOME COGNOME per la società RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE destinata ad Unicredit, avente ad oggetto “il progetto di spin off d compendio aziendale sito in Maccagno in cui il primo confermava la prossima cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE, in cui era stato conferito il ramo di azienda in ogget favore di RAGIONE_SOCIALE“; nonché di un’ulteriore missiva sottoscritta in data 06/12/2011 sempre da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nonostante in tale data egli non rivestisse più la carica formale di amministratore unico della società – ed inviata ad Unicre all’attenzione del dottor COGNOME, in cui si dava atto dell’assenza di contenziosi in es inter partes e si trattavano le questioni relative al riconoscimento del credito d’imposta dell’erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito, questioni certamen
esulanti dalle competenze di un mero capocantiere (la Corte di appello ha pure precisato che in calce alla missiva compare la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE segui dal timbro della società e da una sigla).
Conclude, quindi, la sentenza impugnata che tale complesso di attività fa fuoriuscire necessariamente dal circoscritto ambito delle incombenze che potevano competere a un semplice capo cantiere, come sostenuto dalla difesa anche in appello, e richiamando il granitico orientamento di questa Corte riguardo alla configurabilità della amministrazione fatto, osserva come nel caso di specie ricorrano tutti i parametri indicati nella giurisprud di legittimità (cfr. ex multis Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273, che ha affermato che la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in amb penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportando qualifiche formali ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in ess.;ere in adempimento de qualifica ricoperta, bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferiment società oggetto d’analisi, riconducibili – secondo validate massime di esperienza – ad ind sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la general identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l’inte nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralTche dell’ente economico l’assunzione di decisioni che si riflettono sulla sorte della società).
Né potrebbe assumere valore decisivo il fatto che fu il COGNOME COGNOME sottoscrivere alcuni deg atti formali ricondotti alla gestione dell’imputato, così per il contratto di locazi momento che, rivestendo egli la qualifica formale di amministratore della società, l’at formalmente, non poteva che essere da lui sottoscritto; tale circostanza non esclude affatto co-amministrazione di fatto dell’imputato, né il suo coinvolgimento nelle vicende illecite, resto ascritte al COGNOME in concorso con gli amministratori formali avvicendatisi nella gest della società poi fallita. D’altra parte è pacifico che, ai fini della attribuzione ad un della qualifica di amministratore “di fatto”, non occorre – così come per i ca amministrazione formale – l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione po verificare ipotesi di cogestione, anche di fatto, ma è necessaria, e sufficiente, una signifi e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, tale da forn elementi sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario.
Né, più in generale, può ritenersi estraneo a tale accertamento il contesto illecito in si inseriscono i comportamenti di fatto assunti dall’agente, potendo assumere valenza corroborativa, unitamente agli altri elementi, le stesse condotte criminose poste in essere soggetto agente che, per l’incidenza che esse possono avere sull’assetto e sulla stessa vita della società, sono diretta esplicazione di un potere decisionale assoluto, proprio di chi sv attività quale dominus indiscusso delle stesse sorti della società.
Pertanto, il motivo, nella sostanza reiterativo di questioni già esposte in appel congruamente affrontate dai giudici di merito, è nel suo complesso infondato in quanto insussistenti risultano in definitiva tutti i vizi con esso denunciati.
1.2. Il secondo motivo, incentrato sulla condotta di distrazione dei cinque appartamenti siti in Monticelli Terme intervenuta, mediante apparente contratto di locazione, in favore de RAGIONE_SOCIALE, ovvero di società riconducibile alla moglie del COGNOME, ma in realtà senza corresponsione di corrispettivo – che i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo secondo grado hanno ritenuto adeguatamente dimostrata alla stregua di diversi elementi tra i quali il mancato versamento del canone (sia da parte della RAGIONE_SOCIALE che degli occupanti degli immobili) – è aspecifico e meramente reiterativo, limitandosi esso riproporre, a giustificazione dell’attribuzione gratuita, la prospettazione di un pre finanziamento di cui avrebbe goduto la società fallita da parte della RAGIONE_SOCIALE. Ta tema è stato già ritenuto dalla Corte di appello non esaustivo ai fini della giustifica dell’attribuzione intervenuta tra le parti, trattandosi di non dimostrata compensazione debito per asseriti pregressi finanziamenti. Ed invero, esso ripropone, in maniera pariment generica, il profilo del finanziamento senza indicare gli elementi specifici alla stregua dei si potesse operare un raffronto concreto tra quanto ricevuto e quanto poi attribuito a società RAGIONE_SOCIALE con l’apparente contratto di locazione.
Ha osservato la Corte di appello al riguardo che nessuna prova è stata raggiunta in ordine agli aspetti fondamentali del finanziamento che sarebbe stato effettuato dalla societ RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, in particolare in relazione ai tempi e all’ammontare di eventua erogazioni rispetto al canone locatizio pattuito e dovuto dall’asserita finanziatrice RAGIONE_SOCIALE
In tale prospettiva quel che è certa – osserva la Corte di appello, in tal modo dan congrua risposta anche alla censura sull’elemento soggettivo – è la consapevolezza e la volontà dell’imputato nella qualità di amministratore di fatto di estromettere i predetti visti sotto il profilo della facoltà di godimento ad essi connessa, dal patrimonio della senza corrispettivo con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale della società. Tale coscienza e volontà è avvalorata dall’essere l’apparente conduttrice RAGIONE_SOCIALE una compagine sotto il controllo dello stesso COGNOME, il quale ometteva in una prima fase di rife al curatore dello stato locativo delle unità immobiliari, circostanza, questa, ritenu maniera non illogica, ulteriore indice della piena consapevolezza della natura illec dell’operazione da parte dell’imputato.
1.3. Il terzo motivo è anch’esso generico a fronte della puntuale, articolata e congr motivazione resa dalla Corte di appello con riferimento a ciascuna delle ipotesi distratt avente ad oggetto prelievi di somme ingiustificati. La sentenza impugnata ha in particolar evidenziato come importi di denaro rilevanti siano usciti dalle casse della società – sia tra prelievi effettuati dal COGNOME, delegato ad operare sul conto, che mediante assegni emessi
direttamente anche in favore di se medesimo dal COGNOME o di beneficiario non identificato anche in pendenza della domanda di fallimento o addirittura dopo la dichiarazione di fallimento; prelievi di somme giustificati dall’imputato, in sede di spontanee dichiarazi come destinati ai pagamenti degli artigiani/operai/lavoratori, laddove – mettono in evidenza giudici di merito – le operazioni contabilmente risultavano nel loro complesso riferite al Ve in quanto iscritte come “rimborso soci”, ed all’epoca socio unico era proprio COGNOME NOME Era in ogni caso rimasta del tutto sfornita di riscontro la prospetta2:ione difensiva secondo il denaro era stato prelevato in contanti per essere dato al lavoratore COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dichiarato di aver chiesto le somme direttamente al COGNOMECOGNOME
Conclude, dunque, la Corte di appello che rimane affermazione difensiva del tutto priva di supporto probatorio (ed anzi contraddetta dalle descritte risultanze contabili) la circost che la provvista in ipotesi impiegata dal COGNOME COGNOME formale amministratore unico dal 4.12.2012 al fallimento – fosse stata prelevata in contanti dal COGNOME e da questi consegnata al COGNOME
In ogni caso – si annota, infine, nella sentenza impugrata, anche sul versant dell’elemento soggettivo – le eventuali istruzioni del COGNOMECOGNOME che l’imputato assume di av eseguito in relazione agli indebiti prelevamenti da lui effettuali dopo il deposito domanda di concordato preventivo e la stessa dichiarazione di fallimento, non escludono la responsabilità del COGNOME.
1.4. Anche il quarto motivo è generico, esso censura la bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo del dolo specifico, limitandosi ad evidenziare che tale pr soggettivo non sarebbe configurabile essendo intervenuta sia pure postuma la consegna al curatore di libri mancanti, quali il libro iva 2009, H libro cespiti 2012; si assume che, a di tale consegna, non possa essere ritenuta logicamente configurabile in capo all’imputato la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizi ai creditori ovvero di impedire la ricostruzio del movimento degli affari.
Ebbene, al di là della parziarietà di tale impostazione, che assume in maniera generica ed assertiva che la circostanza della successiva consegna di libri contabili al curatore indicativa dell’assenza di dolo – specifico – e della volontà di non consentire la ricostru del movimento degli affari e del patrimonio sociale, laddove tale consegna, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, non oggetto di contestazione sul punto, interveniva sol dopo che il curatore COGNOMEa con insistenza richiesto il deposito dei libri mancanti, si oss che in ogni caso la prospettazione difensiva non considera che la fattispecie di bancarot fraudolenta documentale ravvisata dai giudici di merito è quella c:d. generica della tenu irregolare delle scritture contabili di cui alla seconda parte dell’art. 216 comma 1 n. 2 I. richiede il dolo generico, e che il curatore – sempre secondo quanto si riporta nella senten impugnata – ha comunque escluso di avere potuto operare un’adeguata ricostruzione delle vicende societarie pure a seguito dell’integrazione documentale.
Il motivo, per come articolato, non ha dunque in alcun modo scalfito le direttrici su si dipana l’individuazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale nel caso d specie, tenuto conto, da un lato, della registrazione di operazioni fuorvianti e prive di log ragionevolezza imprenditoriali (si veda, a tale proposito, l’anomalo giroconto contabi descritto alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata) e, dall’altro, della carenza documenti relativi al rapporto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
1.5. Il quinto motivo, che si appunta sul reato di operazioni dolose causative d fallimento, è aspecifico perché non considera che la Corte di appello, a differenza di quanto assume in ricorso, ha già tenuto conto che la principale causa di decozione della società si da imputare al fatto che la RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa assunto un ingente debito derivante dall’acquisto dell società RAGIONE_SOCIALE e che il partner contrattuale RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa trattenuto, contravvenendo agli accordi intercorsi, parte delle rate del finanziamento erogato da Unicred ed COGNOMEa omesso di corrispondere a COGNOME le somme ricevute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate a titolo di rimborso iva e che parimenti Unicredit COGNOMEa erogato un mutuo di gra lunga inferiore alle promesse, così privando COGNOME della liquidità attesa. Ha tuttavia osserv che tali circostanze non escludono che la decisione di proseguire l’attività attrave l’escamotage del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive abbia co-determinato il dissesto nella sua concreta dimensione, aggravando sensibilmente l’ammontare della massa passiva.
Va solo per completezza ricordato che l’art 223, secondo comma, n. 2 legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte infatti, nell’ipotesi di causazione dolosa del fallimento questo è volul:o specificamente, me nel fallimento conseguente ad operazioni dolose esso è solo l’effetto di una condott volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispe dunque a dolo specifico, mentre la seconda – contestata e ravvisata nel caso di specie – è a dolo generico.
Sempre solo per completezza va anche ricordato che questa Corte ha più volte affermato che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. poss consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutt una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cu consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario degli enti previdenziali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 0 che esse postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi inizi societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’es
divisato (ex multis, Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 26168401), nel caso di specie consistito nell’inadempimento sistematico degli obblighi tributari; inadempimento è stato accompagnato dalla prosecuzione dell’attività e ha, quindi, finito co contribuire, in modo prevedibile, ad aggravare il dissesto della società, determinando maturarsi di ulteriori debiti con lo Stato (derivanti oltre che dalla produzione di in anche dalle conseguenti sanzioni).
Va, peraltro, rimarcato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impr prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della so né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la discip del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolo questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben dis da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (cfr. per tutte Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 – 01).
D’altronde, è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tribut esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) società a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l’accumulo n tempo dell’inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull’intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, COGNOME, in motivazione, sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all’Erario – ma la situazione non mu ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all’inadempimento delle obbligazion tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l’applicazione di sanzioni.
Sicché, nell’ipotesi di fallimento causato dai operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell’elemento soggettivo – co certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito (cfr. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata in cui si dà, tra l’altro, att l’esposizione con l’Erario ha raggiunto il tetto di euro 845.000,00 – alla prevedibilit dissesto come effetto della condotta antidoverosa -Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, NOME, Rv. 265510). Al riguardo la Corte di appello (pag. 16 della sentenza) ha altresì osservato come nel caso di specie fosse certo che, date le condizioni in cui versava la società e l completa assenza di ogni forma di prospettiva salvifica, l’aggravamento del disseto fallimentare era non soltanto concretamente prevedibile, ma altresì effettivamente previsto ed accettato come possibile conseguenza della prosecuzione artificiosa dell’attività d’impresa.
Indi conclude la Corte di Appello, alla luce della pertinente cospicua giurisprudenza di questa Corte, richiamata ed analizzata con congrui argomenti adattati al caso di specie, che
anche tale fatto di bancarotta dovesse essere attribuito alla figura dell’amministratore fatto COGNOME.
1.6. L’ultimo motivo, che reclama il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è aspecifico e manifestamente infondato, perché la Corte di appello s è espressa in termini di equivalenza sulla base di congrua ed articolata motivazione, che dà conto degli aspetti che hanno deposto per il riconoscimento e per una valutazione di sostanziale compensazione tra le opposte ragioni aggravatrici ed attenuatrici (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
D’altra parte, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le statuizioni relativ giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frut mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, t dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limita ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 27045001). Ne consegue che, risultando il percorso argomentativo adottato dal giudice distrettuale ineccepibile, soprattutto ove raffrontato con le generiche deduzioni spiegate, in parte qua, nell’impugnativa, che reiterano, peraltro, anche censure che sono state ritenute già ampiamente infondate ai precedenti punti, anche il sesto motivo è manifestamente infondato.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2024.