Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bussolengo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/4/2023 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udite per il ricorrente l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2023 la Corte d’appello di Venezia, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Padova, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni annuali iva relative ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013), ha dichiarato non doversi procedere limitatamente alla condotta relativa al periodo d’imposta 2011 per essere il relativo reato estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena per le condotte residue in due anni e sei mesi di reclusione, sostituita, ex art. 545 bis cod. proc. pen., con 1820 ore di lavoro di pubblica utilità, confermando nel resto la sentenza impugnata, comprese le statuizioni sulla confisca.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante le AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che lo hanno affidato a sei motivi.
2.1. Con un primo motivo hanno denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale, in relazione alla nullità della notificazione all’imputato dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto eseguita nei confronti di altro imputato.
Hanno esposto di aver eccepito, nel corso del dibattimento di primo grado, la nullità di tale notificazione, in quanto eseguita il 12/5/2016 a mezzo p.e.c. inviata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., benché ciò non sia consentito per la prima notifica all’imputato, in quanto soggetto escluso dalla previsione tassativa di cui all’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. e non compreso tra quelli ai quali, ai sensi dell’art. 17 d.l. n. 179 del 2012 è consentit eseguire le notifiche con modalità telematiche; inoltre, l’atto notificato non riport in calce l’attestazione di invio dell’atto in originale, come richiesto dall’art. 1 comma 2 bis, cod. proc. pen. e dall’art. 42 disp. att. cod. proc. pen.; infine l’at doveva essere considerato notificato nell’interesse del coimputato COGNOME e non del ricorrente COGNOME.
Tale eccezione era stata disattesa sia dal Tribunale di Padova sia dalla Corte d’appello di Venezia, omettendo di considerare che l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel consentire la notificazione al difensore quando la notificazione all’imputato nel domicilio determinato a norma del comma 2 della medesima disposizione diviene impossibile richiede una consegna materiale dell’atto, come confermato dall’art. 16, comma 4, d.l. 179/2012 che consente l’uso del mezzo
telematico solamente per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò troverebbe conferma anche nel disposto dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., che consente le notifiche con modalità telematiche solo per le notifiche successive alla prima.
Tale ricostruzione non si porrebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. (si richiama la sentenza Pedicone), in quanto tale orientamento precede il d.l. n. 179 del 2012 e la lettera della legge sarebbe chiara nell’escludere la possibilità di eseguire la prima notificazione diretta all’imputato con modalità telematiche.
Hanno, inoltre, ribadito il rilievo della mancata apposizione della attestazione di originalità dell’atto, che non poteva costituire mera irregolarità, come affermato dalla Corte d’appello, bensì elemento necessario al fine della validità della notifica.
2.2. In secondo luogo, hanno lamentato ulteriori violazioni di disposizioni di legge processuale a causa della omessa notificazione all’imputato dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Padova aveva disposto il rinvio del dibattimento dal 18 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, non rilevando la circostanza che l’udienza del 18 dicembre 2018 fosse stata tenuta da altro giudice che aveva comunicato alle parti presenti il rinvio al 30 aprile 2019, dovendo comunque il rinvio disposto fuori udienza essere comunicato all’interessato e al difensore (si richiama la sentenza n. 19414 del 2021).
2.3. Con un terzo motivo hanno eccepito la nullità dell’ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale la Corte d’appello aveva rigetto l’eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello dell’imputato ritenendola tardiva, in quanto era stata omessa la notificazione della citazione per il giudizio d’appello all’imputato e ne era stata disposta l’esecuzione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a fronte di un verbale di vane ricerche disposto dopo un solo accesso presso il domicilio dichiarato e senza un adeguato accertamento della impossibilità di notifica e comunque eseguita con modalità diverse da quelle prescritte e quindi inidonea a determinare la conoscenza dell’atto.
Hanno esposto che nel corso della prima udienza del giudizio d’appello, tenuta il 6/6/2022, la Corte d’appello aveva rilevato la tardività della notificazio eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e aveva rinviato all’udienza del 29/9/2022 disponendo la rinnovazione della notificazione all’imputato ai sensi della medesima disposizione; in tale udienza, prima dell’accertamento della costituzione delle parti, la difesa dell’imputato aveva chiesto un differimento per valutare la possibilità di formulare una proposta di
concordato di pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. e la Corte d’appello aveva quindi rinviato all’udienza del 26/1/2023, allorquando aveva rigettato la proposta di concordato e disposto procedersi alla discussione, e la difesa dell’imputato aveva eccepito la nullità della notificazione all’imputato in quanto i verbale di vane ricerche dell’imputato era stato redatto da soggetti non autorizzati, ossia dalla polizia giudiziaria.
La notificazione del decreto di citazione in appello doveva quindi ritenersi nulla, in quanto disposta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il 3/6/2022, prima che fosse nota l’impossibilità della notifica all’imputato e senza un adeguato accertamento di tale impossibilità.
Tale nullità non poteva neppure essere ritenuta sanata dal conferimento di procura speciale per presentare la richiesta di concordato di pena, trattandosi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., non sanabile ai sensi dell’ar 184 cod. proc. pen., e doveva ritenersi tempestivamente eccepita, dopo il rigetto della domanda di concordato di pena.
2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa al rigetto della richiesta di concordato di pena in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in quanto la motivazione con la quale era stato giustificato tale rigetto, fondato sul fatto che i beni immobili Comune di Sona erano divenuti pro quota di proprietà dell’imputato e dunque non appartenevano solo alla madre, e sulla mancanza di una valutazione di mercato degli altri beni immobili e anche dei beni mobili, tra cui l’automobile Cadillac, doveva ritenersi illogica, non essendo stato accertato l’acquisto per successione da parte del ricorrente di una quota di detti immobili in Sona, essendo stato considerato nella proposta di concordato il valore degli altri beni immobili (di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME) indicato nella sentenza di primo grado, sottraendo da esso il valore del mutuo gravante sugli immobili di Bardolino del Garda e di INDIRIZZO, come pure per i quadri, ed essendo stato attribuito alla automobile Cadillac, peraltro non funzionante, un valore di 15.000,00 euro, considerando il prezzo di acquisto di 8.000,00 USD e le spese per lavori di restauro non terminati pari a euro 17.000,00.
2.5. Con il quinto motivo hanno denunciato l’errata applicazione di disposizioni di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della configurabilità della veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in capo al ricorrente, non essendo stati considerati i plurimi elementi esposti con l’atto d’appello per dimostrare che l’imputato era, in realtà, solamente un rappresentante della società, come si ricavava, tra l’altro, dalla scheda del conto corrente bancario della società, nella quale l’imputato era indicato come mero “esibitore”, ossia rappresentante della società.
Inoltre, in tutti gli atti rinvenuti nella abitazione dell’imputato e riferib società questi era sempre indicato come agente della RAGIONE_SOCIALE, cosicché l’imputato doveva essere considerato un mero referente dell’amministratore COGNOMECOGNOME COGNOME tra l’altro aveva diverse volte consegnato documenti amministrativi al commercialista COGNOMECOGNOME COGNOME dunque intratteneva i rapporti commerciali per conto della società.
2.6. Infine, con un sesto motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della confisca di beni intestati a terzi.
Hanno, anzitutto, lamentato la mancata riduzione della confisca nonostante la dichiarazione di non doversi procedere in relazione alle condotte relative all’anno d’imposta 2011, per essere il relativo reato estinto per prescrizione, giacché tale statuizione avrebbe dovuto comportare la revoca della confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell’imputato per un ammontare di euro 1.383.694,00, non potendo applicarsi retroattivamente il disposto dell’art. 578 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 21 del 2018 (si richiama la sentenza n. 20793 del 2021).
Hanno, inoltre, censurato la conferma della confisca di beni di terzi, fondata sulla affermazione che il ricorrente ne avesse la disponibilità, essendo stata dimostrata l’estraneità del ricorrente rispetto a tali beni.
In particolare, nell’atto d’appello era stato dimostrato che l’imputato non aveva mai disposto dell’immobile sito in Sona, né delle relative pertinenze, ma vi aveva solo abitato per un determinato periodo, e ciò era stato accertato dalla sentenza n. 347 del 2014 del Tribunale di Verona, che aveva definitivamente statuito che proprietaria di tale bene era la madre dell’imputato, NOME COGNOME, che dunque ne era sempre stata la reale intestataria, anche a seguito della morte del marito, NOME COGNOME, padre dell’imputato.
In relazione ai beni di proprietà della NOME COGNOME e all’immobile di Bardolino del Garda (precedentemente di proprietà della stessa e poi acquistato da NOME COGNOME), l’imputato aveva solamente ricevuto una procura AVV_NOTAIO, che gli consentiva di venderli, ma con obbligo di rendiconto al proprietario, con la conseguenza che non poteva ritenersi che ne avesse la disponibilità. La circostanza che le somme necessarie per acquistare tali beni fossero state versate nel conto della COGNOME dal ricorrente COGNOME risultava irrilevante, come osservato nella sentenza di primo grado a proposito del pagamento da parte del COGNOME delle rate del mutuo relativo all’immobile acquistato dalla COGNOME, giudicato non incidente sulla disponibilità di tale bene da parte del COGNOME.
Analoghi rilievi hanno sollevato a proposito dei beni oggetto di confisca e di proprietà della COGNOME, e cioè l’immobile di Bardolino del Garda e quelli di Sona e
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San NOME Lupatoto, ritenuti nella disponibilità dell’imputato per il solo fatto d essere stati acquistati con denaro asseritamente proveniente dal COGNOME.
L’automobile d’epoca Cadillac, anch’essa oggetto di confisca in quanto ritenuta nella disponibilità dell’imputato, era, in realtà, stata acquistata da precedente compagna dell’imputato nel 1999 con denari propri, in epoca antecedente alla loro relazione, per l’imposto di 8.000,00 USD, e la circostanza che l’imputato ne pagò il restauro non consentiva di ritenere che ne avesse la disponibilità.
La circostanza che l’imputato era stato notato alla guida della automobile BMW X6 di proprietà della COGNOME non consentiva di desumerne la disponibilità da parte del ricorrente, trattandosi di condotta spiegabile con il rapporto di convivenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e solamente in relazione al sesto motivo.
Il primo motivo, mediante il quale è stata ribadita l’eccezione di nullità della notificazione al ricorrente dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. bis cod. proc. pen., in quanto eseguita il 12/5/2016 a mezzo p.e.c. inviata al difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., oltre che priva della attestazione di invio dell’atto in originale e notificata nell’interesse coimputato COGNOME e non del ricorrente COGNOME, non è fondato.
Il ricorrente, pur non contestando che detto avviso dovesse essergli notificato mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a causa della impossibilità di eseguire tale notificazione presso il domicilio dall stesso eletto nel corso delle indagini preliminari, ossia in SonaINDIRIZZO INDIRIZZO, dove era residente, impossibilità che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01, e succ. conformi, tra cui, da ultimo, Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 281419), ha eccepito l’irritualità di tale notificazione in quanto eseguita mediante posta elettronic certificata, sulla base del rilievo che tale forma di notificazione sarebbe consentita solo per gli atti diretti al difensore e non anche per quelli di cui questi destinatario per conto dell’imputato, che richiederebbero la materiale consegna dell’atto da notificare.
Si tratta di assunto infondato, in quanto una volta che l’atto destinato all’imputato debba essere notificato al difensore a causa della impossibilità della notifica diretta all’imputato medesimo, tale incombente può essere eseguito mediante tutte le forme consentite dall’ordinamento, non essendo previsti limiti per gli atti da notificare al difensore quando questi siano diretti all’imputato, spec
quando questi, come nel caso in esame, abbia già ricevuto gli avvisi di cui all’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., come si ricava dal verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore del 24/10/2014 redatto dalla Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti eseguiti nei confronti del ricorrente.
Tale principio è stato già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pedicone (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 – 01), chiarendo che “la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in c possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.”, ed è certamente estensibile alle notificazioni eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, rientrante tra i mezzi tecnici idonei di cui all’art. 148, co 2 bis, cod. proc. pen., anche prima della entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 148 cod. proc. pen., per opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso tale forma di notificazione quella AVV_NOTAIO, ai sensi del primo comma della disposizione.
L’inesistenza di un divieto di eseguire le notifiche al difensore a mezzo p.e.c. quando gli atti da notificare siano destinati all’imputato è stata già chiarita dal giurisprudenza di legittimità, che già avuto modo di spiegare che la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la p.e.c. per le notificazioni all’imputato, va ri esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse (v. Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268816).
Quanto alla eccepita mancanza dell’attestazione dell’invio del testo originale, già oggetto del secondo motivo d’appello, si tratta, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata nel disattendere l’identica censura sollevata dall’imputato, di irregolarità che non vizia la notificazione.
Nella costante giurisprudenza di legittimità si è, infatti, già chiarito che “Ai f del perfezionamento della notificazione a mezzo fax di atti destinati all’imputato a altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l’attestazione, apposta in calce all’atto da cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità” (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, COGNOME Viani, Rv. 266571; in senso conforme anche Sez. F, n. 53570 del 11/09/2014, COGNOME, Rv. 261543; Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, Simionato, Rv. 254874).
Detto principio AVV_NOTAIO, ovviamente, è perfettamente applicabile anche per le notificazioni con mezzi tecnici diversi dal telefax, come avvenuto nel caso in esame (cfr., in tal senso Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268816, cit., e Sez. 6, n. 9363 del 26/10/2020, dep. 2021, N., Rv. 280713).
L’atto è, poi, stato notificato al difensore in rappresentanza di entrambi gli imputati, ossia il ricorrente e COGNOME, e la mancata consegna di un numero corrispondente di copie dell’atto da notificate non ne determina la nullità, posto che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità “Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un’unica copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell’imputato e nel difensore” (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260853; Sez. 6, n. 43532 del 30/10/2012, COGNOME, Rv. 253822; Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, COGNOME, Rv. 250777) come espressamente indicato nel caso in esame nella nota di spedizione dell’atto.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza di tutti i rilievi sollevati con il pr motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata, oltre che di quella di primo grado, a causa della omessa comunicazione all’imputato del rinvio dell’udienza del 18 dicembre 2018 innanzi al Tribunale di Padova al 30 aprile 2019, non è fondato, in quanto, come già correttamente osservato dalla Corte d’appello nel disattendere l’identica eccezione, sostanzialmente replicata con il ricorso per cassazione, l’udienza del 18 dicembre 2018 venne comunque tenuta, sia pure da parte di altro magistrato, il quale in tale occasione diede atto dell’impedimento del magistrato designato e del rinvio di tale udienza a quella del 30 aprile 2019, dando in tal modo la possibilità alle parti presenti o che avrebbero potuto essere presenti di avere conoscenza del rinvio d’udienza della cui omessa comunicazione il ricorrente si duole, con la conseguente infondatezza del rilievo dallo stesso sollevato a proposito della mancata comunicazione di tale rinvio.
L’avviso orale della successiva udienza rivolto ai difensori vale, infatti, anche come comunicazione all’interessato, spettando ai primi la rappresentanza del proprio assistito (cfr. Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, dep. 2023, Pavese, Rv. 284342, e Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, COGNOME, Rv. 281136), che, tra l’altro, nel giudizio di primo grado era stato dichiarato assente e non aveva, pertanto, diritto alla comunicazione dei rinvii delle udienze, di cui era, invece correttamente, stata disposta la notificazione solamente ai suoi difensori di fiducia, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (regolarmente eseguita, come si desume dalle relative comunicazione effettuate a mezzo p.e.c., esaminate dal Collegio in ragione del carattere processuale della censura sollevata dal ricorrente).
Il terzo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in mancanza di un corretto accertamento della impossibilità di eseguirla mediante consegna all’imputato, non è fondato.
Del decreto di citazione per il giudizio d’appello venne disposta la notificazione all’imputato mediante polizia giudiziaria, tenendo conto della già accertata inidoneità del domicilio eletto dall’imputato presso la sua residenza.
La citazione dell’imputato per l’udienza del 6/6/2022 venne quindi tentata dai Carabinieri della Stazione di Sommacampagna, con esito negativo, e la notifica della citazione venne quindi eseguita mediante consegna ai difensori di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Nell’udienza del 6/6/2022 i difensori dell’imputato eccepirono la tardività di tale notificazione, chiedendone la rinnovazione presso il domicilio eletto, e la Corte d’appello, preso atto di tale tardività, essendo la notifica stata eseguita 3/6/2022, ne dispose la rinnovazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in considerazione della inidoneità del domicilio eletto, attestata dal verbale di vane ricerche redatto in data 6/6/2022 dai Carabinieri, da cui si ricava che l’imputato non era stato reperito presso l’indirizzo di Sona, INDIRIZZO, laddove aveva eletto domicilio e da cui risultava essere emigrato in Svizzera senza lasciare alcun recapito, neppure telefonico.
Tale notifica per l’udienza del 29/9/2022 è stata quindi eseguita mediante consegna ai due difensori di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 10/6/2022 e alla suddetta udienza del 29/9/2022 il giudizio di appello è stato trattato senza che fossero sollevati rilievi di sorta in ordine a corretta evocazione in giudizio dell’imputato.
Risulta chiara, alla luce del riepilogato andamento della fase introduttiva del giudizio di secondo grado, l’infondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente, essendo stata adeguatamente accertata, non solo attraverso l’esito negativo della notificata tentata al domicilio, ma anche attraverso ricerche ulteriori svolte dalla polizia giudiziaria, l’inidoneità del domicilio eletto e la conseguente legittimità del notificazione eseguita mediante consegna ai difensori ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ai fini de notificazione mediante consegna al difensore, di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente la redazione di un verbale di vane ricerche da parte della polizia giudiziaria che attesti l’impossibilità di procedere alla notifica degli all’imputato presso il domicilio dichiarato (Sez. 2, n. 45444 del 04/10/2016, Montuori, Rv. 268278).
Ne consegue la piena validità della citazione dell’imputato per il giudizio d’appello mediante notificazione ai difensori ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito dell’esito negativo del precedente tentativo di notificazione da parte della polizia giudiziaria e dell’esito negativo delle ricerche svolte.
Il quarto motivo, relativo alla illogicità della motivazione dell’ordinanza d rigetto della proposta di concordato di pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
Tale doglianza è, anzitutto, generica, in quanto illustra in modo generico la proposta di concordato di pena non recepita dalla Corte d’appello, perché si limita a riportare che la stessa contemplava la rinuncia a tutti i motivi d’impugnazione eccettuato quella sulla confisca, che avrebbe dovuto essere accolto nel senso della restituzione dei beni immobili in Comune di Sona, in quanto di proprietà della madre dell’imputato, e la sostituzione del vincolo sui restanti immobili e mobili con il versamento della somma di euro 350.000,00 da parte dell’imputato, senza illustrare l’entità del debito tributario e senza indicare il valore dei beni confisc con la conseguente impossibilità di compiutamente valutare il contenuto di tale proposta di concordato e, con essa, l’adeguatezza e la logicità della motivazione dell’ordinanza di rigetto.
Questa si fonda sull’acquisto iure hereditario da parte dell’imputato di una quota del suddetto immobile di Sona (ritenuto nella proposta di concordato di proprietà esclusiva della madre), sulla mancanza di una valutazione di mercato degli altri beni immobili oggetto della proposta di concordato, di cui era stato considerato solamente il valore catastale, sulla mancanza di una stima attendibile degli altri beni.
Tale motivazione, che non è certo apparente e con la quale è stata data adeguata giustificazione della decisione di rigetto della proposta di concordato, fondandola sulla incongruità della somma di denaro offerta dal ricorrente in sostituzione dei beni destinati alla confisca, è stata censurata dal ricorrente in modo generico, senza considerare il proprio debito tributario e il complesso dei beni confiscati e il loro reale valore, e sul piano delle valutazioni di merito, ossi censurando l’affermazione di non congruità della proposta, valutazione che, però, è rimessa al giudice di merito e che se adeguatamente e non illogicamente motivata non è sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa una rivalutazione del giudizio di congruità o incongruità del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni sulla confisca, e, quindi, anche una rivisitazione del giudizio formulato sul punto, anche in relazione a una proposta di concordato di pena, da parte dei giudici del merito.
Il quinto motivo, relativo alla attribuzione all’imputato della veste amministratore di fatto, è inammissibile, essendo volto, tra l’altro in modo generico, privo di autentico confronto critico con tutto il complesso di elementi considerati nelle sentenze di merito per affermare la veste di amministratore di fatto in capo all’imputato, a sindacare un accertamento di fatto, quello, appunto, relativo alla veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, sul piano della valutazione degli elementi di prova, censurando quella dei giudici di merito nella prospettiva di una diversa lettura di detti elementi, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Tale censura è, anzitutto, generica, in quanto è priva di considerazione, tantomeno critica, di tutti i plurimi e convergenti elementi di fatto considerati, modo logico, da entrambi i giudici di merito per affermare la veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in capo al ricorrente, cosicché essa risulta inidonea a confutare la complessiva struttura giustificativa della sentenza impugnata, in quanto non ne considera tutti gli elementi.
Essa, inoltre, è manifestamente infondata, in quanto la motivazione sulla base della quale la Corte d’appello ha ribadito la veste di amministratore di fatto del ricorrente è fondata sulla sottolineatura di una serie di elementi che sono univocamente dimostrativi della stabile ingerenza, tra l’altro in via esclusiva, nella amministrazione di detta società e dunque non è certamente carente né manifestamente illogica, né contraria alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale ai fini dell’attribuzion della qualifica di amministratore di fatto può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di es ipotesi, quest’ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concr esercitati (così Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850; v. anche Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264009, secondo cui ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessar una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale).
Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Padova e la Corte d’appello di Venezia, al fine della affermazione della veste di amministratore di fatto del ricorrente, hanno sottolineato che:
era stato il ricorrente a gestire integralmente l’acquisto della società (rectius delle sue quote), contattando i precedenti soci, i quali avevano avuto contatto solo con lui e mai con l’amministratore formale, COGNOME;
il ricorrente era delegato a operare sull’unico conto corrente bancario di cui la società disponeva e la banca disponeva solamente dei recapiti di posta e telefonici del ricorrente;
presso l’abitazione del ricorrente sono stati ritrovati numerosi ordini di bonifico a favore di fornitori di Hong Kong, disposti dalla RAGIONE_SOCIALErectius RAGIONE_SOCIALE);
il ricorrente attingeva dai proventi della società denaro destinato ad acquisti strettamente personali, che nulla avevano a che fare con la società, quali i lavori di restauro di auto d’epoca e il pagamento dei premi assicurativi di automobili appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE e alla figlia della compagna;
il COGNOME intratteneva i rapporti con clienti e fornitori ed era a lui che que mandavano le coordinate bancarie per disporre rilevanti pagamenti;
presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE è stata ritrovava documentazione (ordini, estratti di contabilità e fatture di venduta), nella quale compare solamente il nome del ricorrente;
a casa del COGNOME è stato rinvenuto il timbro della società e copie di att corrispondenti a quelli ritrovati presso clienti della società;
il commercialista di fiducia della società aveva avuto rapporti solo con il ricorrente.
Si tratta di elementi univocamente e inequivocabilmente dimostrativi dello stabile svolgimento di funzioni amministrative, in via esclusiva, da parte del ricorrente, che sono stati considerati in modo concorde e logico dai giudici di merito, delle cui valutazioni il ricorrente ha proposto una censura fondata su una generica rivisitazione e rilettura di una parte degli elementi di prova considerati non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità, nel quale, come da giurisprudenza consolidata, è esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o u diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOMECOGNOME Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, COGNOME e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, COGNOME, Rv, 251760Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse (laddove si contesta l’appartenenza al ricorrente di alcuni beni, che quindi non n conseguirebbe la restituzione), oltre che manifestamente infondato, nella parte relativa alla confiscabilità di alcuni beni, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte a proposito del quinto motivo, in quanto anche mediante tale doglianza il ricorrente censura valutazioni di merito, in ordine alla appartenenza al ricorrente medesimo di alcuni dei beni confiscati, sul piano della lettura degli elementi indiziari sulla base d quali parte dei beni di cui è stata disposta la confisca, formalmente appartenenti a terzi, sono stati ritenuti nella disponibilità dell’imputato; la censura è, inve fondata per quanto riguarda la mancata riduzione dell’ammontare della confisca per equivalente nonostante la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione alle condotte relative all’anno d’imposta 2011 (non essendo estinte per prescrizione le condotte relative all’anno d’imposta 2012, consumatesi il 30 dicembre 2013).
7.1. Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la “disponibilità” del bene, quale presupposto della confisca, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Se 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274852; conf. Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 282366).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello ha puntualmente disatteso le doglianze del ricorrente in ordine alla disponibilità di alcuni dei beni di cui è sta disposta la confisca, in relazione ai quali l’imputato aveva prospettato l’appartenenza a terzi, sottolineando gli univoci elementi indiziari dimostrativi dell piena disponibilità di detti beni da parte del ricorrente, o perché da lui gestiti uti dominus o perché acquistati con somme provenienti dal ricorrente medesimo, e di tali considerazioni, idonee a giustificare la conferma della affermazione della disponibilità di detti beni da parte del ricorrente, quest’ultimo ha proposto una censura nuovamente incentrata sulla rivalutazione e la riconsiderazione dei medesimi elementi, come tale non consentita nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte d’appello, oltre a richiamare quanto analiticamente esposto in proposito nella sentenza di primo grado, ha sottolineato che:
– gli immobili in INDIRIZZO Sona, INDIRIZZO, intestati alla madre del ricorrente e ai fratelli COGNOME, peraltro dopo una serie di trasferimenti indicativi della disponibilità da parte del COGNOME esposti a pag. 10 della sentenza impugnata, erano l’abitazione del ricorrente, nella quale lo stesso risiedeva stabilmente, e vi aveva anche collocato la sede della RAGIONE_SOCIALE e vi sono stati rinvenuti vari documenti
di tale società e della RAGIONE_SOCIALE (pure riconducibile all’imputato), oltre dipinti di valore certamente appartenenti all’imputato;
i beni intestati ad NOME COGNOME sono stati acquistati con somme versate nel suo conto dal COGNOME; inoltre, la COGNOME aveva conferito all’imputato una procura AVV_NOTAIO che gli consentiva di disporre di tutti i beni di proprietà della stessa COGNOME, che gli aveva consentito di alienare una villa sul lago di Garda;
anche l’automobile d’epoca Cadillac è stato accertato essere stata acquistata con denaro proveniente dal COGNOME e restaurata pure con somme da questi erogate;
la villa di Bardolino del Garda è stata ritenuta acquistata simulatamente da NOME COGNOME, in quanto parte del prezzo dalla stessa dovuto e che i suoi redditi non avrebbero consentito di corrispondere era stato pagato con un assegno consegnato al COGNOME e che questi non aveva mai incassato; inoltre è stato sottolineato il carattere simulato dei contratti di locazione stipulati con NOME COGNOME e NOME COGNOME, di cui si era occupato il ricorrente e in relazione ai quali lo stesso ricorrente procurava le somme necessarie per pagare i relativi canoni;
l’automobile BMW X6 è stata rinvenuta, in sede di perquisizione, nella abitazione del ricorrente.
Sulla base di questo complesso di elementi, invero univocamente dimostrativi della disponibilità esclusiva di detti beni da parte del ricorrente, i giudici di mer ne hanno affermato la confiscabilità in ragione della loro ritenuta disponibilità, nel senso anzidetto, da parte dell’imputato e questi ha censurato tali considerazioni esclusivamente sulla base di una diversa lettura dei medesimi elementi di prova, che ha contrapposto a quella dei giudici di merito, onde giungere a conclusioni alternative, frutto di una diversa valutazione e considerazione dei medesimi elementi, non consentita, come già esposto, in questa sede di legittimità, in quanto si prospetta una rivalutazione di alcuni degli elementi considerati, tra cui il rilasc della procura AVV_NOTAIO da parte della COGNOME e il pagamento delle rate del mutuo dell’immobile acquistato dalla COGNOME, che sono già stati considerati dai giudici di merito, in modo concorde e non manifestamente illogico, e non sono dunque suscettibili di riconsiderazione sul piano del merito o del loro significato nel giudiz di legittimità.
7.2. Fondato risulta, invece, il rilievo della mancata riduzione della confisca per equivalente nonostante la dichiarazione di non doversi procedere in relazione all’evasione relativa all’anno d’imposta 2011 per intervenuta prescrizione.
Nella sentenza di primo grado l’importo dell’imposta evasa è stato determinato in complessivi euro 2.018.843,92, di cui euro 1.067.923,85 relativa all’anno 2011, euro 783.921,69 per l’anno 2012 ed euro 166.988,38 per l’anno 2013 (cfr. pag. 31 della sentenza di primo grado), e la confisca per equivalente è stata disposta fino alla concorrenza di detta somma complessiva.
Tale statuizione è stata confermata con la sentenza di secondo grado, benché, stante l’inapplicabilità retroattiva del disposto dell’art. 578 bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209), la stessa avrebbe dovuto essere ridotta in misura corrispondente all’ammontare del profitto relativo all’anno d’imposta 2011, pari a euro 1.067.923,85.
Ne consegue la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della confisca per equivalente, che va rideterminato nella minor somma di euro 950.920,07, pari alla somma delle imposte evase per gli anni 2012 e 2013.
Ciò non incide sulla confisca diretta, essendo stato stimato in circa 700.000,00 euro il valore dei beni confiscati.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente all’ammontare della confisca per equivalente, che va rideterminato nella somma di euro 950.920,07.
Il ricorso deve, nel resto, essere rigettato, a cagione della infondatezza dei primi tre motivi e della inammissibilità di quelli restanti.
Non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del procedimento, in considerazione della parziale fondatezza del sesto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della confisca per equivalente, che ridetermina nella somma di euro 950.920,07.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6/12/2023