Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10984 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10984 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni, depositate in replica alla requisitoria della Procura generale in data 10 gennaio 2025 dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, con richiesta di accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza emessa il 14 marzo 2025, riformava parzialmente quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME per plurimi delitti fallimentari, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio e da operazioni dolose, in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Nello specifico, per quel che qui rileva a fronte dei motivi di ricorso, COGNOME è stato ritenuto responsabile -quale presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
oltre che quale dominus del gruppo RAGIONE_SOCIALE e coamministratore di fatto di tutte le società facenti parte del gruppo – del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per il RAGIONE_SOCIALE (capo A, seconda parte) e dei delitti di bancarotta patrimoniale distrattiva e documentale, nonché di operazioni dolose cagionanti il fallimento per RAGIONE_SOCIALE (capi C-D).
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di bancarotta documentale in relazione al RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia tenuto in conto quanto dedotto con i motivi di appello, vale a dire che la gran parte della documentazione contabile era disponibile, che la mancata stampa delle scritture contabili dal 2007 al 2009 era dovuta a cause tecniche ed era conseguenza della morosità della fallita verso la RAGIONE_SOCIALE , che il Ctu del Tribunale civile aveva escluso il giudizio di inattendibilità della contabilità e che la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni finanziarie era stata possibile.
A fronte di tali motivi la Corte di appello avrebbe rilevato l’irregolare tenuta delle scritture con modalità extracontabili e la girocontazione fra i gruppi, senza però confrontarsi con le conclusioni del citato Ctu, riportate in ricorso e allegate allo stesso, dalle quali emergeva che la contabilità non era inattendibile e che l’uso del conto sintetico infragruppo non costituiva motivo sufficiente per ritenere la falsità o l’inutilizzabilità dell’impianto contabile.
Il travisamento per omissione di tali risultanze avrebbe determinato la Corte di appello a ritenere sussistente il dolo specifico invece smentito, quanto a fraudolenza, proprio dalle modalità di tenuta delle scritture contabili come ricostruite dall’ausiliario in sede civile .
Inoltre, la Corte di appello ha escluso la rilevanza dell’intervento dell’amministrazione giudiziaria , conseguente alla misura di prevenzione, che avrebbe determinato l’impossibilità di accesso di NOME alle scritture contabili, come ritenuto in relazione al figlio del ricorrente dalla Corte di appello di Campobasso per altra società.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai capi C) e D) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché operazioni dolose cagionanti il fallimento) per RAGIONE_SOCIALE, quanto alla qualità di amministratore di fatto di COGNOME.
A tal riguardo sia COGNOME nell’interrogatorio, sia anche anche il curatore, escludevano la prova di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando COGNOME amministratore di diritto e non avendo, affermava l’imputato, la società ma i svolto attività effettive. La Corte di appello avrebbe travisato tali risultanze, non individuando gli atti gestori sintomatici della qualità di amministratore di fatto dell’imputato rispetto alla fallita.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, anche attraverso la memoria di replica del difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo è infondato.
2.1 Deve osservarsi come la doglianza, nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione quanto al dolo, è inedita.
A ben vedere, la sentenza di appello ricapitola il motivo di impugnazione correlato alla bancarotta documentale – oggetto della presente doglianza – al n. 10 del fol. 24: in tale motivo, come riassunto, non vi è traccia di doglianza quanto al coefficiente soggettivo.
Pertanto, deve rilevarsi come la doglianza relativa al dolo sia inedita e, quindi, non consentita perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla
mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis , v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Per altro, a nche l’analisi diretta dell’atto di appello, operata da questa Corte, conferma che non vi era una doglianza relativa al dolo, bensì solo una assolutamente generica richiesta di assoluzione perché ‘ il fatto non costituisce reato ‘ , rivolta solo con il petitum alla Corte territoriale, ma in alcun modo argomentata: cosicché, anche a voler ritenere trattarsi di un motivo di censura formulato con l ‘ atto di appello, lo stesso era inammissibile in quanto generico. A tal proposito basti richiamare quanto affermato dalle Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 -01, che in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
2.2 Quanto alle ulteriori doglianze, inerenti al dedotto travisamento del contenuto delle emergenze tratte dalle consulenze dell’ausiliario COGNOME, va in primo luogo evidenziato come la Corte di appello esplicitamente faccia riferimento – ai foll. 36-38 della motivazione – al contributo sia del curatore che del Ctu, con specifico richiamo dei foll. 206 e 480 e ss. della relazione di tale ultimo esperto (atti allegati al presente ricorso).
A ben vedere non si verte in tema di travisamento, in quanto la Corte di appello opera un confronto puntuale con tali emergenze, giungendo alla conclusione della irregolare tenuta delle scritture: ciò emergeva sia dalla deposizione e dagli accertamenti del curatore, sia anche da quelli del consulente: gli esperti palesavano come la modalità irregolare di tenuta fosse causa di una difficoltà significativa nella individuazione dei creditori e del recupero delle partite attive.
D’altro canto , correttamente la Corte di appello evidenzia come la ricostruzione sia avvenuta attraverso le note integrative al bilancio, ma va ricordato che il bilancio non è parte delle scritture contabili delle quali l’amministratore è obbligato alla regolare tenuta, ex art. 2214, primo e secondo comma, cod. civ., il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. Infatti, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 -03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 -01).
E comunque la Corte di appello chiarisce che la modalità di gestione unitaria delle società del gruppo determinava una contabilità congiunta, che impediva l’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita, con pregiudizio per la regolare tenuta delle scritture e in particolare del libro giornale (nello stesso senso, foll. 27 e s. della sentenza di primo grado).
D’altro canto, a fronte della descritta e comprovata confusione nella tenuta delle scritture, corretto è il richiamo della Corte di appello ai principi consolidati in materia.
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati -come nel caso in esame – da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde , poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 -01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 -01; Sez. 5, n. 45174 del
22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 -01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 – 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 -01).
Nel caso in esame la Corte di appello, quindi, rende conto senza manifeste illogicità della irregolare tenuta delle scritture contabili e della difficoltà nella ricostruzione dei movimenti, richiamando anche quanto affermato dal COGNOME.
D’altro canto, la stessa deduzione di travisamento risulta operata in modo non consentito, nel senso che il ricorrente allega stralci degli atti richiamati. A tal proposito, in modo condivisibile si è affermato che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto ( ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, COGNOME, Rv. 269801). E d’altro canto, con tali brani la Corte di merito si è già confrontata in modo non manifestamente illogico, cosicché la doglianza si sostanzia in una non consentita richiesta di rilettura del materiale probatorio.
Anche il parallelismo – proposto dal ricorrente – con la sentenza della Corte di appello di Campobasso, come anche il richiesto confronto con la tesi difensiva della confusione documentale determinata dal sequestro di prevenzione eseguito dalla Guardia di finanza, risultano oggetto di una valutazione da parte della Corte di appello esente da vizi.
Il RAGIONE_SOCIALE spiega per un verso come il disordine – che sarebbe stato determinato dalla Guardia di finanza – non elide il dato della gestione documentale extracontabile e delle girocontazioni infragruppo, che in sé determinavano l ‘ irregolarità contabile ostativa alla necessaria ricostruzione per la procedura concorsuale: tanto più che neanche le difese -annota la Corte territoriale – attribuivano all’amministratore giudiziario condotte di inquinamento dei dati contabili. In sostanza le modalità di sistematica annotazione extracontabile prescindono del tutto dalla eventuale confusione operata dai militari in occasione dell’esecuzione del sequestro.
Anche rispetto alla invocata sentenza di della Corte di appello di Campobasso, che risulterebbe affermare che a COGNOME fu inibita la disponibilità della società con sede in Campobasso, senza manifeste illogicità la Corte di appello chiarisce che mentre nel caso della decisione molisana si ipotizzava l’intervento manipolativo di terzi sulle scritture in conseguenza di un provvedimento interdittivo civile, nel caso in esame, diversamente, si verte in tema di sequestro penale con affidamento anche della documentazione all’amministratore giudiziario , al quale la difesa non imputa manipolazione alcuna delle scritture contabili. L’argomentare del RAGIONE_SOCIALE
di appello risulta, a ben vedere, non manifestamente illogico e il motivo è, pertanto, complessivamente infondato.
Il secondo motivo è complessivamente infondato.
3.1 A ben vedere la Corte di appello chiarisce (foll. 14 e 43) che le quote di RAGIONE_SOCIALE erano nella titolarità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE, holding della famiglia COGNOME gestita dall’imputato .
In sostanza la fallita risultava controllata dalla società di famiglia dell’imputato e sussisteva il collegamento fra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME stesso, in quanto emergeva che il RAGIONE_SOCIALE -società gestita da NOME – aveva effettuato versamenti infragruppo quali finanziamenti proprio in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Le condotte distrattive contestate risultavano quella relativa al versamento di 170mila euro da RAGIONE_SOCIALE a Co.Sed. senza alcuna giustificazione, in quanto alcun lavoro quest’ultima società aveva svolto per la ristrutturazione e l’ampliamento del capannone – questa la ipotetica causale – non essendo mai stata ritirata la concessione richiesta per i lavori.
Altra condotta distrattiva riguardava direttamente il pagamento da parte di NOME a NOME di 13mila euro, che lo stesso NOME confessava aver ricevuto in restituzione di finanziamenti effettuati in favore della fallita.
La terza distrazione ammontava a euro 29.100,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE per indurre tale ultima società a desistere dal ricorso di fallimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Emerge dalle sentenze di merito (cfr. foll. 21 e 43 della sentenza impugnata), che COGNOME fosse stato l’artefice dell’operazione che doveva portare alla delocalizzazione del RAGIONE_SOCIALE nel capannone di RAGIONE_SOCIALE e che COGNOME era solo amministratore formale della società, della quale era dipendente, tanto che COGNOME affermava che «faceva tutto quello che egli gli diceva di fare» (fol. 17 della sentenza di primo grado): per la Corte di appello il dominus del gruppo e anche di RAGIONE_SOCIALE era lo stesso imputato.
La dichiarazione dell’imputato sul ruolo solo formale di COGNOME, privo di poteri gestori in fatto, è stata ritenuta attendibile dalle sentenze di merito, comprovata anche dalle operazioni descritte, distrattive in danno di RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE (in favore dello stesso COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre, la sentenza di appello, a riprova della cointeressenza di COGNOME nelle vicende di RAGIONE_SOCIALE, cita , oltre alla regia dell’operazione inerente al capannone, anche la circostanza che l’imputato aveva pagato personalmente il debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per evitare il fallimento della società e che l’aveva finanziata sistematicamente nei momenti di difficoltà.
A fronte di tale valutazione infondata è la censura difensiva, che contesta la qualità di amministratore di fatto dell’imputato per RAGIONE_SOCIALE .
Quelle descritte sono certamente condotte sintomatiche e oltremodo significative di un gestione di fatto da parte di NOME, che finanziava la fallita e le evitava il fallimento, condotte che si affiancano al ruolo di NOME quale dominus del gruppo di famiglia, del quale faceva parte la stessa RAGIONE_SOCIALE, come anche dimostra il coinvolgimento di RAGIONE_SOCIALE nel progetto -promosso da NOME – della nuova allocazione della RAGIONE_SOCIALE nel capannone della fallita.
A fronte di tali emergenze, ricostruite dalla Corte di appello senza vizi logici, deve osservarsi come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto non siano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioni esemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significatività e continuità richieste dall’art. 2639 cod. civ. Si tratta di poteri che pur non dovendo coincidere con tutti quelli propri dell’organo di gestione -dimostrino un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ( ex multis , Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).
Nel caso di specie le condotte distrattive vengono ad esistenza in una fase nella quale la società non era operativa, il che impone la necessità di commisurare la prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto al caso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della RAGIONE_SOCIALE. In sostanza la non operatività della fallita in sé non può determinare l’esclusione della potenziale sussistenza della qualità di amministratore di fatto.
A ben vedere, l ‘inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede continuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono gi ustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nella gestione.
Ed infatti, è stato in modo condivisibile affermato che la prova della qualifica di amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procura generale ad negotia , quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attivit à̀ gestoria in modo non episodico o
occasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630). In sostanza la significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fatto continuativo.
Nel caso in esame, pertanto, corretto e non manifestamente illogico ritenere che pur non essendovi -e non rilevando una prova dell’agire di COGNOME nella fase produttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratore di fatto in quanto dominus del gruppo, della RAGIONE_SOCIALE e anche di RAGIONE_SOCIALE che deteneva le quote di RAGIONE_SOCIALE, finanziando la fallita -sotto le spoglie di un contratto preliminare di acquisto del capannone da parte di RAGIONE_SOCIALE, unico cespite attivo di RAGIONE_SOCIALE – certamente con ingiustificato esborso per il RAGIONE_SOCIALE ma anche con un finanziamento in parte dirottato da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per 170mila euro senza giustificazione, per altra parte versato a se stesso per 13mila euro (cfr. fol. 14 della sentenza impugnata), oltre ad essersi fatto carico, l’imputato, del pagamento preferenziale in favore del creditore RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE per evitare che quest’ultima agisse per ottenere il fallimento.
COGNOME, poi, ricorda la Corte di appello, finanziava la fallita sistematicamente nei momenti di difficoltà.
Si tratta di condotte che in modo non manifestamente illogico risultano sintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che la fallita non svolgeva alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame , il che esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attività tipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti, e così via.
D’altro canto, in alcune pronunce di legittimità si evidenzia come la posizione di amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamente gestionali.
Ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori dell’oggetto sociale, utilizzata, dall’insorgere del dissesto e fino alla dichiarazione di fallimento, come “schermo” per compiere condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore dell’indicato sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223). Inoltre, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia da operazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di azienda senza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno dell’ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando
questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867).
Infine, Sez. 1 civ., 13/02/2015, n. 2952, Rv. 634700 -01, ha affermato che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.
Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l’autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l’amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all’amministrazione delle società controllate.
In Sede penale questa Corte ha affermato un principio sostanzialmente sovrapponibile a quello affermato in Sede civile: in tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n. 36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107 -01).
Nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle di finanziamento in favore della fallita -salva la distrazione successiva -il ruolo di dominus della società capofila costituisce un elemento sintomatico ulteriore della amministrazione di fatto, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azione direttiva abbia visto COGNOME sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto, COGNOME, impegnato per la gestione RAGIONE_SOCIALE solo nominalmente.
Per altro, la denuncia di travisamento -sostenuta dalla allegazione solo di uno stralcio del verbale delle dichiarazioni del curatore COGNOME -non è consentita perché aspecifica, per le ragioni esposte in ordine alla impossibilità per questa Corte di operare una valutazione complessiva dell’atto asseritamente travisato.
Possono, pertanto, affermarsi i seguenti principi.
3.2 Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
3.3 In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.
3.4 Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.
Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME