Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GA COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME I i IERI che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricors udito il difensore
Il difensore COGNOME COGNOME NOME del foro dì BRESCIA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11.01.2023, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della medesima città, in da 19.04.2018, relativamente all’affermata responsabilità di COGNOME NOME NOME NOME al cap dell’imputazione (artt. 110 cod. pen. e 217 comma 1 n. 4 legge fall.) come rigalificat giudice di primo grado – disponendo lo stralcio degli atti relativi con formazione di auto fascicolo e la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Brescia – e ha parzial riformato la sentenza impugnata, rideterminando la pena inflitta all’imputato in anni mesi dieci di reclusione, nonché rideterminando la durata delle pene accessorie inflitt sensi dell’art. 216 legge fall., in misura corrispondente a quella della pena principa confermato nel resto.
La pronuncia di primo grado aveva assolto il COGNOME dalle imputazioni di cui ai capi (limitatamente alla distrazione di rimanenze beni di consumo del valore di euro 16.450,00 A. 7 e C.1., perché il fatto non sussiste, dichiarandolo colpevole delle residue imputazi lui ascritte.
Segnatamente, l’imputato è stato, in definitiva, ritenuto colpevole dei reati di cui:
-Capo A – artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 e 2 e 219 comma 2 n. 1 legge fall., per avere, i qualità di socio di maggioranza nonché amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia in data 27.09.2016:
distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla RAGIONE_SOCIALE giustificazione economica e senza adeguata contropartita, il contratto di leasing stipulato la società RAGIONE_SOCIALE e relativo all’acquisto dell’autovettura Porsche Panamera TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO;
distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla RAGIONE_SOCIALE, senza giustificazione economica ed a titolo gratuito, il contratto di stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE e relativo all’acquisto del furgone TARGA_VEICOLO;
distrattato e/o dìssipato il patrimonio della società cedendo alla RAGIONE_SOCIALE, senza giustificazione economica e senza adeguata contropartita, il contratto di le stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE e relativo all’acquisto dell’autocarro Fiat TARGA_VEICOLO;
distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla RAGIONE_SOCIALE senza giustificazione economica e senza adeguata contropartita, un’imbarcazione acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE con contratto di compravendita serie 3 n. 005364;
distratto i beni iscritti nel bilancio 2015 per il valore di euro 195.551, non riv curatore fallimentare in sede di inventario;
COGNOME distratto/occultato l’autovettura Audi A3, risultata intestata alla fallita e non dal curatore fallimentare in sede di inventario;
COGNOME sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scrit comunque per averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari.
Capo C) 2 – artt. 110 cod. pen. e 216 comma 1 legge fati., per avere, nella qual suindicata, distratto e/o dissipato il patrimonio della società effettuando prelev personali per circa euro 40.500,00 recanti la causale generica Yrimborso spese anticipate”. (/ /
Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il pr difensore di fiducia, articolando le proprie censure in quattordici motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla riconos qualifica di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE capo al ricorrente. Si evidenzia come entrambi i giudici di merito abbiano fornito motivazioni illogiche v qualificare il COGNOME quale amministratore di fatto della fallita. Invero, si evidenzia contrario ai parametri costituzionali ritenere che dovesse essere l’imputato a fornire la contraria di non aver utilizzato i poteri a lui riconosciuti mediante la procura speciale r in suo favore; laddove è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il mero rilas una procura speciale non è sufficiente per dimostrare l’assunzione della qualific amministratore da parte del procuratore essendo comunque necessaria la dimostrazione di atti gestori nel caso di specie non intervenuta.
2.2. Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. p relativamente alle condotte distrattive, dissipative e di sottrazione ed occultamento scritture contabili di cui al capo A).
In particolare, si ritiene che nella sentenza impugnata non emerga quale sia il contri causale posto in essere dall’imputato in relazione alle condotte contestate. Invero, la territoriale sì è limitata a riconoscere al COGNOME la qualità di amministratore dì fat indicare quale sia stato effettivamente il ruolo assunto dal medesimo nelle varie condotte.
Dalle singole condotte contestate al capo A) non emerge quale condotta, commissiva od omissiva ovvero quale autore materiale o morale, avrebbe agevolato l’agire del coimputat COGNOME,
Atteso che l’imputato COGNOME è ritenuto amministratore attivo, occorre valutare, nelle c da lui compiute, se il ricorrente abbia svolto attività agevolati -id. Segnatamente:
-in relazione alla cessione del contratto di leasing del furgone Iveco Daily, emerge ch stato il legale rappresentante a concludere l’affare, non rinvenendosi alcuna att agevolatrice da parte del NOME, il quale non ha partecipato alle trattative e non ne conoscenza;
non emerge alcuna condotta agevolatrice distrattiva in relazione alle condotte riguard l’autovettura Audi A.3., all’autocarro Fiat Punto Van e l’imbarcazione;
in relazione alla dissipazione della Porche Panamera, emerge che la medesima era in uso al COGNOME, ma tale evenienza non può rappresentare una condotta agevolatrice. Inoltre, contratto di leasing è stato ceduto dalla società per mezzo del legale rappresentante nessuno ha dichiarato che la cessione sia stata effettuata dall’imputato;
anche in relazione al ritenuto concorso nella condotta di sottrazione e distruzione scritture contabili, non è provata alcuna condotta agevolatrice del COGNOME, né lo stes indicato come soggetto che sapeva o poteva sapere dove erano custoditi i documenti contabili. Pertanto, non è possibile ritenere l’elemento soggettivo del concorso nel rea specie, non avendo il COGNOME la contezza che le medesime fossero sparite.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla rit responsabilità dell’imputato in NOME alle condotte di distrazione e dissipazione di cui a A), punti 1,2,3,4, e 6.
Richiamando quanto precedentemente affermato nel secondo motivo, si ritiene come, anche in merito alle condotte suindicate, la Corte territoriale non abbia minimamente motivato ruolo ricoperto dal ricorrente, limitandosi apoditticamente a presumere che dal ricevimento somme di denaro sia derivata la prova di una gestione di fatto della società, dalla q consegue la responsabilità per i reati contestati. Invero, in relazione alle singole condo Corte tratta solo la configurabilità o meno dell’elemento materiale del reato, senza imput specificamente agli imputati.
In sostanza, la Corte territoriale, fornendo una motivazione illogica e presuntiva – fon come detto, sulla circostanza che il COGNOME avrebbe bonificato somme di denaro in propri favore – ha presunto il ruolo di amministratore di fatto dello stesso, omettendo di ind quale ruolo abbia effettivamente avuto nelle singole condotte distrattive e dissipa contestate.
2.4. Con il quarto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazio relazione alla condotta distrattiva di cui al capo C). lett. B) dell’imputazione.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto è carente atteso che l’ap proposto dall’imputato ha investito tutti í capi dell’imputazione, compreso il capo C), av la difesa chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto. Pertanto, la Corte territo avrebbe dovuto confrontarsi con la doglianza inerente il ruolo effettivamente ricoperto NOME NOME relazione alle somme dal medesimo percepite, spiegando il perché lo ritenga i maniera apodittica autore materiale dei bonifici.
I giudici di merito non indicano da quali elementi dovrebbe dedursi che l’imputato ab disposto personalmente i bonifici. Pertanto, se tale condotta non può fondare la prova de sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, questa può essere prova presumendo l’azione dell’imputato di aver gestito la società oppure indicando gli elementi
cui emerge che sia stato lo stesso ad effettuare ì bonifici, mancano tuttavia argoment riguardo nella sentenza impugnata.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 216 comma 1 n legge fall. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto atti di rilevanza pena pregiudizio ai creditori, le cessioni dei contratti di locazione e/o leasing ogget distrazioni e dissipazioni di cui al capo A.1, A.2. e A.3
In particolare:
-in relazione alla distrazione di cui al capo A.2., relativamente al furgone Iveco daily, la territoriale si è limitata a censurare la valutazione antieconomica effettuata dalla di mezzo del proprio consulente, senza indicare alcun valore positivo che lo stesso bene avrebbe potuto portare alla curatela. Peraltro, il mezzo in questione, immatricolato nel 2004, nel avrebbe dovuto avere sicuramente un valore molto inferiore e la stessa società avrebbe dovuto provvedere al riscatto nonché alle riparazioni del caso in quanto il veicolo non marciante o – se tale circostanza non era ritenuta veritiera – comunque a provvedere alle spese necessarie per il mantenimento. Tuttavia, la società in quell’arco temporale era g decotta e la spesa per il riscatto ed il mantenimento sarebbero state antieconomiche Pertanto, non si comprende perché il mancato riscatto del mezzo suindicato sia da considerare un danno per il fallimento, pur rappresentando il riscatto una spesa n sostenibile per una società oramai decotta;
-anche in relazione alla contestata dissipazione di cui al capo A.3., riguardante l’autoc “Fiat punto van”, non si rinviene la configurabilità dell’elemento materiale dell’offe della condotta. L’affermazione secondo cui vi sia stata un’ingiustificata diminuzione patrimonio della società non è corretta atteso che il bene non si trovava ancora patrimonio della società. Si ritiene che anche in tal caso le spese sostenute dalla soc acquirente rappresentino l’evidente antieconomicità della continuazione del contratto in ca alla fallita. Invero, la medesima ha speso le somme di euro 2.232, 50 ed euro 680,00, a c devono aggiungersi quelle di trasferimento e di assicurazione. Pertanto, se il valore del me è pari ad euro 4.000,00 – come affermato dalla Corte – e la società era in stato dì decozione non si può ritenere sussistente la contestata distrazione;
con riferimento alla dissipazione dell’auto Porsche Panamera di cui al capo A.1., si evidenz come la prosecuzione del contratto di leasing avrebbe rappresentato un onere per la società, in quanto lo stesso sarebbe scaduto nel 2017. La società, decotta, cedendolo ha invece ricevuto una somma di denaro e ha evitato di spendere alcunchè per il riscatto, non avendo neppure la capacità economica di sostenerlo.
Come riferito poi dal medesimo consulente di parte, ed indicato in sentenza, sussisteva u debito con la locatrice finanziaria che sarebbe stato destinato ad aumentare, attesa la volte indicata decozione della società. Pertanto, non vi è stata alcuna diminuzione
patrimonio societario atteso che il bene non era ancora di proprietà della società prosecuzione del contratto avrebbe comportato solo oneri per la curatela.
2.6. Con il sesto motivo, si censura la contraddittorietà della motivazione della sent impugnata in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in NOME alla con distrattiva contestata al capo A.1. (relativamente alla dissipazione della Porsche Panamera)
In particolare, la Corte territoriale non fornendo alcuna motivazione in relazione alla con distrattiva contestata, non si comprende quale ruolo abbia ricoperto l’imputato. Invero, è possibile ricavare se la sua condotta fosse stata attiva ovvero omissiva e violatric doveri tipici dell’amministratore.
La Corte territoriale non ha motivato circa il rapporto sussistente tra gli elementi neg sua conoscenza – debito accumulato con la finanziaria, valore canoni a conclusione e spese necessarie – con l’eventuale beneficio per il fallimento. Pertanto, la conclusione a cui per la Corte è apodittica, non tenendo conto che il bene non era di proprietà della socie poteva non entrare mai nel patrimonio della società in quanto la stessa società era decotta non in grado di onorare i canoni.
2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla rit responsabilità dell’imputato in NOME alla condotta distrattiva contestata al capo concernente la cessione a titolo gratuito del contratto di leasing relativo al furgone daily”.
Anche sul punto, si ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sia inad atteso che fonda la propria decisione sul valore del bene al momento della cessione de contratto, non considerando le possibilità economiche della fallita al momento del dovere riscatto. Visto lo stato di decozione della società, la Corte illogicamente ritiene che la potesse riscattare il bene e provvedere alle spese del mantenimento. Pertanto, anche in t caso, la Corte territoriale non indica se la società avrebbe potuto affrontare la spe riscatto o se avrebbe rischiato una responsabilità contrattuale con gli svantaggi che derivano, limitandosi a ritenere che il bene è stato svenduto, senza considerare che lo stes era di proprietà della finanziaria.
2.8. Con l’ottavo motivo si denunzia vizio di motivazione in relazione alla rit responsabilità dell’imputato in NOME alla condotta distrattiva di cui al capo A.3., rigu la dissipazione dell’autocarro fiat punto van.
Sul punto, si fa riferimento a quanto dedotto nei due precedenti motivi, laddove si ritiene la Corte territoriale non abbia offerto una motivazione adeguata atteso che ha indic elementi di fatto da cui emerge che la cessione del contratto ha piuttosto evitato una spe Ancora una volta, la Corte territoriale non ha correttamente valutato se le spese sosten dall’acquirente potevano essere sostenute anche dalla fallita ovvero se la stessa rischiava andare incontro ad una responsabilità contrattuale, perdendo il bene.
2.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relaz alla ritenuta responsabilità dell’imputato in NOME alla condotta dissipativa di cui al ca concernente l’imbarcazione.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto è carente nella misura in cu fornisce alcun elemento che possa ricondurre ad un’azione od omissione in capo all’imputato.
Invero, non si deduce una sua partecipazione ovvero che sia stato lo stesso ad effettuare trattative per l’acquisto o la vendita del bene.
Si evidenzia come la condotta contestata non sia sussumibile nella fattispecie di bancarot patrimoniale per dissipazione atteso che, nel caso di specie, non si rinviene una condotta comporti un depauperamento del patrimonio sociale per fini estranei all’attività aziendale.
Peraltro, la Corte territoriale incorre in un vizio di motivazione laddove nulla adduce l’irragionevolezza della vendita dell’imbarcazione, concentrandosi invece sulla vendita rite a prezzo non adeguato, non motivando sulla ritenuta dissipazione. Inoltre, non si rinvi una motivazione sotto il profilo dell’elemento soggettivo e sul perché la ven dell’imbarcazione medesima debba essere ritenuta estranea ai fini dell’impresa, posto che un bene non utilizzato dalla stessa per svolgere la propria attività.
2.10. Con il decimo motivo si contesta violazione dell’art. 216 legge fall. e v motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato in NOME condotta distrattiva di beni strumentali del valore complessivo di euro 179.101,15 di cu capo A.5 dell’imputazione.
La Corte territoriale, in NOME alla contestata e ritenuta distrazione dei beni strumenta indica quale ruolo sia stato effettivamente svolto dall’imputato, non essendo individuat quale autore materiale della presunta distrazione, né come autore di una condotta omissiva.
Nel caso di specie, si rende evidente come la prova dell’esistenza dei beni ritenuti sottr data dall’analisi della situazione contabile fatta dal curatore. Invero, lo stesso curator in grado di individuarli, se non genericamente, affermando come non sia in possesso del registro dei beni ammortizzabili e che la documentazione contabile consegnata dal consulente della fallita risulta non attendibile. Pertanto, dinanzi a tali elementi, non può configurato il reato in argomento, non essendovi la prova dell’esistenza dei beni oggett distrazione e non potendosi presumere l’attendibilità delle scritture contabili.
Inoltre, la Corte territoriale si limita a disattendere I furto e la vendita dei beni prospettati dalla difesa, non motivando sul perché fosse sufficiente un dato contabile a fondare il giud sull’esistenza dei beni.
2.11. Con l’undicesimo motivo denunzia l’erronea applicazione dell’art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva contestata al cap concernente la vettura Audi A3.
Richiamando quanto dedotto nei motivi precedenti, si contesta la mancanza di motivazione offerta dalla Corte territoriale, inerente al ruolo ricoperto dall’imputato in rela
condotta contestata. Inoltre, anche nel caso di specie, non può ritenersi integrato il re bancarotta fraudolenta per distrazione.
Si rileva che, come emerge dagli atti, il bene è sempre rimasto presso le officine RAGIONE_SOCIALE e dunque non vi è stata alcuna sottrazione, non essendovi mai stato un distac effettivo del bene dal patrimonio della società.
Inoltre, non emerge un occultamento del bene, non marciante per avaria del motore, e non è rinvenibile alcuna azione dell’imputato che ne possa configurare un nascondimento.
2.12. Con il dodicesimo motivo si contesta l’erronea applicazione degli artt. 216 comma n. 2 legge fall., artt. 42, 43 comma 1 e 40 comma 2 cod. pen.
La difesa evidenzia come la Corte territoriale abbia erroneamente considerato che la prov del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudo documentale sia derivata dalle circostanze per cui: i beni distratti sono stati rinvenu grazie alla situazione contabile del 31.12.2015, le somme bonificate all’imputato sono st accertate tramite documentazione bancaria, le auto sono state rinvenute grazie alle verifi al PRA. Tuttavia, non si considera come le azioni suindicate non siano state caratterizzate modalità di esecuzione volte ad impedire ai creditori di notarle e di non accertarle e non state connotate da alcuna volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. Invero, i document PRA sono pubblici, le auto non state vendute ed i bonifici al COGNOME sono reperibili documentazione bancaria e sono stati eseguiti fino ad un anno prima del fallimento.
La motivazione, pertanto, risulta inadeguata laddove si ritiene che la presunta sottrazion da inquadrare – secondo quanto ricostruito dalla Corte – all’inizio del 2016 – al massimo data 11 marzo 2016 – alla data del furto denunciato dalla società. Invece, la documentazione di cui si ha certezza la presenza è riferibile sino all’anno 2015, mentre non vi è a documentazione per l’anno 2016.
Inoltre, la condotta contestata, così come temporalmente inquadrata dalla Corte territoria non è vicina al fallimento della società, né è avvenuta dopo la richiesta del falliment conoscenza della procedura concorsuale medesima, sicché si deve concludere che non sussiste il dolo specifico.
2.13. Con il tredicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla rit responsabilità dell’imputato in NOME al reato di bancarotta documentale specifica.
In riferimento al contestato vizio motivazionale, la difesa evidenzia che la Corte terr ritiene irrilevante la circostanza per cui la gran parte della documentazione, dalla quale emerse le condotte contestate, è stata recuperata presso il consulente della società, sen spiegare perché, se l’intenzione dell’imputato fosse stata quella di nascondere al curator condotte distrattive, egli non abbia pensato che con la documentazione in possesso de consulente sarebbe stato comunque possibile accertarle.
La Corte territoriale ha indicato alcuni fatti contestati come quelli che si sarebber nascondere mediante la sottrazione delle scritture contabili, non tenendo conto che lo scopo
del dolo specifico non deve realizzarsi per la sua configurabilità, dovendo invece esservi possibilità concreta. Pertanto, sì ritiene che in relazione ai bonifici in favore dell’i alla proprietà delle automobili, non appare confacente la previsione della concreta possibi del loro nascondimento, atteso che il PRA e gli estratti conto sono documenti consultabili curatore.
In sostanza, la sentenza impugnata non offre una motivazione sulla natura delle condotte che si sarebbe voluto nascondere, né sull’idoneità delle condotte poste in essere dagli imputat celare operazioni fraudolente, nè pone a confronto la contestata sottrazione con la condot del legale rappresentante che ha collaborato con il curatore, permettendo di recuperare scritture.
2.14. Con il quattordicesimo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazi in riferimento alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche.
Si ritiene come la Corte di appello non si sia confrontata con il motivo di gravame avanzato sede di appello sul punto, limitandosi ad una mera valutazione dei precedenti pena dell’imputato, aspecifici e risalenti nel tempo, al fine di valutare la capacità a delinq COGNOME, violando in tal modo la norma di cui all’art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen. che rich l’attualità della pericolosità sociale.
Inoltre, poichè la condotta in astratto più grave è la bancarotta documenta contraddittoriamente la Corte territoriale ritiene che la distrazione delle somme liquide al capo C) lett. b) dell’imputazione, possa connotare in maniera negativa la pen determinando uno scostamento dal minimo. Peraltro – si aggiunge – la gravità della condott di cui al capo C) lett. B) è stata già considerata nell’aumento ex art. 219, comma 2, legge fai!. Dunque, i giudici di merito hanno considerato ingiustificatamente due vol medesimo fatto per la determinazione della pena.
Da ultimo, si lamenta l’apparente motivazione offerta dalla Corte territoriale in ord mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nella parte in cui si è limitata a rite basandosì su quanto affermato dal giudice di primo grado, l’inesistenza di elementi posi tali da giustificare la loro concessione.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando diversi tratti inammissibílità.
1.1. Quanto al primo motivo occorre operare delle premesse in diritto alla luce d principi affermati da questa Corte in materia di amministratore di fatto e di procura gene o speciale conferita dall’amministratore formale.
Questo Collegio intende in particolare richiamare il principio – perfettamente calzante ris al caso di specie – affermato da Sez. 5, Sentenza n. 2793 del 22/10/2014, dep. 21/01/2015, Rv, 262630 – 01 – qui condiviso – secondo cui la prova della qualifica di amministrator fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale “ad negotia”, quando questa per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di auton e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in non episodico o occasionale (fattispecie in cui questa Corte, nel ritenere immune da viz sentenza impugnata, la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di bancarott fraudolenta, ha reputato non rilevante la circostanza che l’imputato, a fronte del conferime di una procura generale rilasciata sin dalla costituzione della società ed avente ad ogg ampi poteri, avesse compiuto un unico atto gestorio); e nel caso di specie i giudici di m nelle conformi pronunce di primo e secondo grado hanno innanzitutto evidenziato come la procura, di ampissima portata, era stata rilasciata al ricorrente all’atto della costituzione società in cui peraltro il COGNOME aveva conferito la propria ditta individuale, assu partecipazione societaria pari al 96 %, senza tralasciare di mettere in luce come contempo, fossero emersi anche concreti atti decisionali dell’imputato, che aveva tra l’ disposto bonifici in proprio favore, privi di giustificazione, per complessivi euro (oggetto della condotta distrattiva di cui al capo C.b, rispetto alla quale, peraltro, non aveva avanzato censure ad hoc). In ogni caso, i giudici di merito hanno argomentato anche riguardo alla ravvisata distrazione intervenuta attraverso i bonifici in argomento sono stati ritenuti indicativi del potere decisionale dell’imputato per essere stati dis favore dello stesso – senza una effettiva e dimostrata giustificazione – circostanz evidentemente depone per l’assunzione della relativa decisione da parte del medesimo quale diretto beneficiario delle somme illegittimamente riscosse (ammontanti a ben, complessiv euro 40.500,00). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altra parte, si deve rammentare che in tema di fatti di bancarotta fraudolenta, di cui a 223 legge fallimentare, il rilascio di una formale procura da parte dell’appar amministratore della società non esclude che costui sia un “uomo di paglia” o un c amministratore e che l’amministratore, vero dominus, sia, come appurato nel caso di specie, l’apparente procuratore, ne’ esclude il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta l’amministratore.
Sicché, se è vero che, come precisato da Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282775 – 01 (in relazione a fattispecie in cui questa Corte ha annullato la decision giudice di merito che aveva ricondotto all’imputato la qualifica di amministratore di fa quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della s
che non risultava avessero generato passività), ìn tema di bancarotta fraudolenta, la qualif di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferiment una procura generale “ad negotia”, ma richiede l’individuazione di prove significative concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della seque organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mez dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa, è altrettanto vero che nel c specie le funzioni direttive sono state in buona sostanza ravvisate non solo per il conten della procura e per il contesto in cui venne rilasciata ma anche in considerazione del complessiva strategia – di cui vi è cenno nella sentenza impugnata a pag. 5 – sottesa al plurime condotte poste in essere anche attraverso la stessa procura che autorizzava al loro compimento, soprattutto a quelle realizzate non molto tempo prima della dichiarazione di fallimento, ritenute pienamente indicative di una sistematica e preordinata dismissione d patrimonio della società – non di rado in favore di società che presentavano collegamenti co l’imputato come nel caso della RAGIONE_SOCIALE nella cui compagine societa figurava non solo una dipendente della RAGIONE_SOCIALE ma anche il fratello del NOME, già socio de RAGIONE_SOCIALE (dismissione del patrimonio a cui faceva seguito il fallimento della società con accertamento del passivo per diverse centinaia di euro a fronte di una totale assenza attivo). Non solo, nella sentenza impugnata si precisa altresì che dalla relazione ex articol legge fallimentare emerge che il ricorrente gestiva personalmente i conti correnti della fa – dai quali egli risultava pacificamente avere bonificato in suo favore a più riprese la so complessiva di euro 40.500. Ad ulteriore dimostrazione del concreto potere dispositivo gestionale delle risorse della società facente capo all’imputato, si sottolinea come lo st utilizzasse personalmente la vettura Porsche Panamera oggetto di contratto di leasing stipulato dalla società – senza che ne fosse emerso un effettivo scopo sociale (contratto leasing che veniva peraltro poi ceduto senza adeguata contropartita secondo l’impostazione accusatoria di cui al capo Al e riscontro nelle pronunce di merito). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tale impostazione il ricorrente si limita, viceversa, ad una critica ge riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze sollevate nelle sedi di merito alle quali la sentenza impugnata (ma in realtà già quella di primo grado aveva esaurientemente affrontato il tema) aveva, come detto, già fornito adeguate risposte, evidenziando, in buo sostanza, come il ruolo rivestito dal ricorrente risulti ricostruito sulla base di elementi – non suscettibili di verifica nella presente sede – fondati su prove anche documentali, quali si è desunto, con argomenti esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottr controllo di legittimità, il potere di agire del ricorrente in NOME ai rapporti contrattuali della fallita, e ciò anche alla luce delle specifiche condotte di utilizzo per di depauperamento dei beni della società, anche a suo favore, con pregiudizio dei creditori, medesimo riconducibili.
Costituisce invero ius receptum (cfr. per tutte Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01) che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qua alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’eser un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto sì traduce nell’accertamento elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qual fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, q sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestio detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplina quale costituisce oggetto dì una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimit sostenuta da congrua e logica motivazione.
1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo deve osservarsi che essi si fondano su una errata impostazione in diritto dal momento che quanto argomentano si attaglia piuttosto a caso dell’amministratore formale, mera testa di legno, che secondo la giurisprudenza d questa Corte risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale solo nel caso in c abbia avuto sentore degli atti distrattivi posti in essere dal vero amministratore e non li volutamente impediti, laddove nel caso di specie gli atti distrattivi e dissipativi, stessa sottrazione delle scritture contabili, sono stati attribuiti al ricorren amministratore di fatto, nel senso che sono state ritenute a lui direttamente imputabi condotte illecite, sia pure contestate in concorso con l’altro amministratore – che era risu svuotato dei poteri effettivi propri dell’amministratore dal momento che con la procura e erano stati attribuiti al COGNOME che li aveva esercitati anche di fatto.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto che assuma, in base a disciplina prevista dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto”, tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, cod. pen. le condotte illecite riguardan l’amministrazione della società o a pretendere l’esecuzione degli adempimenti previsti dall legge, è responsabile dì tutti i comportamenti, sia omissivì che commissivi, posti in ess dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (Sez. 3, Sentenza 33385 del 05/07/2012; tale equiparazione impedisce di ritenere una responsabilità limitat ad alcune condotte soltanto), e rispetto a tale evenienza nulla ha argomentato la difesa che limita ad assumere che ove siano due gli amministratori ad avere avuto un ruolo attivo ciascuno deve rispondere solo degli atti direttamente compiuti, e a rappresentare che sol alcune condotte sarebbero, nel caso di specie, materialmente riferibili al COGNOME; laddo come ha ben posto in evidenza la Corte di appello, è emerso che fosse lui a gestire i con societari, attraverso í quali erano realizzate le movimentazioni in dare ed avere, con rel esborsi ed introiti, ovvero operazioni implicanti la piena disponibilità del denaro della so
alle quali era evidentemente collegata la stessa gestione dei rapporti contrattuali intorno ruotano le contestazionì di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sicché rimangono prive d pregio tutte quelle cure che lamentano il difetto di prova del coinvolgimento dell’imput rispetto a ciascuna delle condotte distrattive e dissipative passate in rassegna (col t motivo di ricorso).
A ben vedere la difesa, infine, assume – cambiando di nuovo impostazione – che necessita la prova del concorso, rectlus dello specifico contributo del COGNOME, dal momento che egli non aveva rivestito la qualifica né di amministratore di diritto né di fatto, laddove come es con riferimento al primo motivo di ricorso i giudici di merito hanno ritagliato in c ricorrente la specifica veste di amministratore di fatto con la conseguenza che su di gravavano tutti gli obblighi dell’amministratore.
Rimane solo da aggiungere, quanto alla distrazione di cui al capo C.b, che, come già sopra esposto, la Corte di appello ha evidenziato come essa non fosse stata oggetto di specifica contestazione in appello sicché deve ritenersi manifestamente insussistente il viz di omessa pronuncia denunciato al riguardo (col quarto motivo di ricorso).
D’altra parte, neppure si potrebbe ritenere che essa sia stata contestata attraverso la censu che aveva eccepito il difetto della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricor ravvisata anche attraverso tale condotta – dal momento che deve convenirsi con la sentenza impugnata che in ogni caso, alla stregua dell’atto di appello, non si possa rite specificamente contestata la condotta distrattiva in argomento.
La Corte di appello ha comunque argomentato al riguardo (come peraltro già il primo giudice), e neppure nella presente sede si rinvengono specifici rilievi che consentano superare l’impostazione congruamente motivata dai giudici di merito.
1.3. Quanto alle condotte distrattive/dissipative relative ai contratti dì leasing d punti Al, A2, A3 (aventi, rispettivamente, ad oggetto la Porsche Panamera, il furgone Iveco iI veicolo Fiat Punto Van), contestate col quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, si osservare che nelle conformi pronunce di primo e secondo grado risultano specificamente individuati gli episodi ad esse relativi, con relative analisi delle ragioni che hanno in ritenere non congrui ì prezzi versati pure alla luce dei rilievi difensivi, per manifestamente infondate le generiche doglìanze del ricorrente tese a censurare nuovamente – i profili dell’elemento oggettivo riconosciuto in sentenza; esse per altro ve omettono di considerare, quanto all’elemento soggettivo – non oggetto di censura in appell con la conseguenza che il motivo articolato sul punto solo nel ricorso in scrutinio è pro inammissibile per essere inedito – che, ai fini dell’integrazione della bancarotta fraudolen sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno che possa derivare alle ragio creditorie da determinate operazioni ovvero della idoneità dell’atto ad esporre a ragioni dei creditori; danno nel caso dì specie ravvisato in re ipsa non solo per la non congruità del prezzo pattuito ma anche – come ben si sottolinea nella pronuncia di prim
grado – per l’assenza di notizie circa la sorte del prezzo incassato; circostanza evidentemente supera tutte le considerazioni svolte in ricorso circa i vantaggi che la soci avrebbe conseguito nel cedere quei contratti (per essere oramai in una situazione d decozione che le impediva la prosecuzione).
1.4. Quanto al nono motivo afferente la cessione dell’imbarcazione è solo il caso d precisare che secondo la congrua ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito essa è stata venduta ad un prezzo notevolmente inferiore – non essendo risultate( attendibili convincenti, per tutta una serie di ragioni specificamente indicate, i rilievi espo consulente della difesa già affrontati con adeguata motivazione dai giudici di merito e pedissequamente riproposti (cfr. in particolare la sentenza di primo grado al paragrafo 6.3 quella di secondo grado a pagg. 24 e 25).
Per il resto non possono che valere le considerazioni già svolte in relazione alle altre ip distrattive affrontando i motivi di cui ai punti precedenti; non si può però non sottolinear riferimento allo specifico argomento speso dalla difesa circa la estraneità del bene risp all’esigenze della società che esso più che deporre per la insussistenza della distrazione tale bene tradisca piuttosto la natura impropria, a monte, del suo acquisto.
1.5. La congruità anche della disamina della bancarotta patrimoniale afferente i be strumentali, messa in discussione col decimo motivo, non lascia spazio alle questioni qu riproposte che avevano trovato già adeguata analisi nella sentenza di primo grado a paragrafo A.2; e quella di secondo grado ha ulteriormente precisato la vicenda distrattiva argomento, con diffusi argomenti esposti alle pagg. 18 e 19 in cui vengono presi i considerazione anche i rilievi difensivi, ritenuti evidentemente recessivi e comunque n decisivi ai fini del sovvertimento totale della valutazione.
Quanto al contributo dell’imputato contestato anche rispetto a tale distrazione, si d ripetere che esso non era stato specificamente messo in discussione in appello e che in ogn caso per esso non possono che valere le considerazioni già svolte ai punti precedenti, i particolare allorquando si è trattata la riferibilità delle condotte al COGNOME quale amminis di fatto.
Né, in verità, era stata messa in discussione con l’atto di appello la esistenza dei beni c assumono distratti, essendosi piuttosto in quella sede fornita una ricostruzione alternativ NOME alla loro sorte e al loro valore, sicché il motivo che viene sul punto azionato solo presente sede è inammissibile perché del tutto nuovo.
1.6. Del tutto nuovo è anche il motivo undicesimo che sì appunta sulla distrazione de autovettura Audi A3. In ogni caso la sentenza impugnata ha esaminato adeguatamente anche la vicenda relativa a tale bene alle pagg. 20 e 21.
1.7. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, di cui al dodicesimo e tredicesimo motivo, ove la sì contesta sostanzialmente sotto il profilo soggettivo del dolo speci deducendo violazione di legge e vizio di motivazione – si osserva che gli argomenti spesi
riguardo sono suggestivi e non considerano che ciò che è emerso è stato accertato attraverso fonti su cui gli amministratori non avrebbero potuto incidere in quanto sottratte alla disponibilità, così per le risultanze del P.r.a. come per i dati contabili telematici rima disponibilità del consulente e quelli bancari; e quanto all’assunta collaborazione svolta da amministratore nulla di concreto ed utile ai fini che occupano è stata addotto; e in ogni ca giudici di merito hanno evidenziato che nonostante quanto reperito dal curatore non si comunque riusciti ad effettuare una compiuta, totale, ricostruzione delle vicende.
Sicché quanto si rappresenta nei motivi in scrutinio non appare affatto idoneo a screditare ricostruzione dei giudici di merito relativa alla condotta di bancarotta fraudo documentale, per sottrazione, che dà congruamente conto della sussistenza – anche dell’elemento soggettivo del dolo specifico (così a pagg. 25/27 della sentenza impugnata) avendo in particolare la Corte di appello alla pag. 28 inteso piuttosto evidenziare co proprio la frammentarietà dei dati reperiti risulti indicativa del dolo di recare pregiu creditori dal momento che la gran parte delle scritture contabili non è pervenuta ne disponibilità degli organi fallimentari; si è in buona sostanza ritenuto che a fronte condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale – ricostruite grazie a dati acquisiti aliunde -siano state strumentalmente occultate le scritture contabili.
Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. legge fall., il dolo, specifico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accer responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quan fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentar sotto forma della loro omessa tenuta – che rappresenta l’evento fenomenico dal cui verificars dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regola funzion all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.
I motivi sono dunque nel loro complesso infondati.
1.8. Del pari, nel suo complesso, infondato è il quattordicesimo motivo sul trattament sanzionatorio.
E’ noto infatti che in tema di concessione di attenuanti generiche e di dosimetria della pe le statuizioni relative sono in linea di massima censurabili in sede di legittimità so nell’ipotesi in cui le relative statuizioni siano frutto di mero arbitrio o di un ragi illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata – come nel caso di specie soluzione adottata dal giudice di merito al riguardo.
In particolare, nel caso di specie la Corte di appello, al pari del primo giudice, ha innanz evidenziato che non emergono elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento del attenuanti generiche – evidentemente non evidenziati neppure con l’atto dì appello.
Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni
circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione elementi dì segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 – 01), laddove nel caso di specie a fronte della mancanza di tali elementi positi vi sono i precedenti penali dell’imputato.
E, quanto alla pena, è il caso di precisare che la sentenza impugnata ha comunque offerto adeguata motivazione indicando le ragioni (i precedenti penali) per le quali ha ritenut mantenere ferma la pena base stabilita dal Tribunale relativa al reato già in primo gra ritenuto più grave – quello di bancarotta fraudolenta documentale – , e ciò è sufficiente risultando intaccata la valutazione già operata al riguardo avendo l’annullamento invol unicamente il reato di bancarotta impropria che era stato posto in continuazione fallimenta ex art. 219 comma 2 n. 1 I.f.; sicché la censura che si appunta sul fatto che la Cort appello avrebbe impropriamente fatto riferimento, per motivare la determinazione della pena base, alla circostanza della distrazione di somme in proprio favore, rimane priva di ril non considerando che la Corte di appello si è limitata a confermare la pena base come individuata dal Tribunale e che questo aveva già indicato in maniera più che precisa e adeguata le ragioni che militano per la determinazione della pena base – come confermata in appello – in anni quattro e mesi sei di reclusione (pena peraltro comunque non eccedente la media edittale).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna Così deciso il 19/3/2024.