Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Piombino Dese il DATA_NASCITA
e
NOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/07/2023 dalla Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
udito il P.M. nella persona del AVV_NOTAIO, che h concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al capo sub al) dell’imputazione per COGNOME e quanto al capo b) dell’imputazione per COGNOME;
ascoltate le conclusioni formulate dal difensore di NOME COGNOME;
lette le note a firma del difensore di NOME COGNOME.
4
RITENUTO IN FATTO
Con separati atti, i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, e di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Cort d’appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha dichia l’estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di bancarotta semplice documentale di al capo a2) della rubrica ascritto al COGNOME e ha confermato nel resto la penale responsabil degli imputati in ordine alle restanti imputazioni.
A NOME COGNOME è ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato ai sensi dell’art. 219 legge fall., perché, quale amministratore di fatto della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, con decorrenza dal 2 febbraio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento, allo sc recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sott distruggeva i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile o estremamente diffico la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, omettendo avanzare istanza di fallimento nonostante lo stato di decozione in cui la società di capi versava.
A NOME COGNOME è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale aggravato ex art. 219 legge fall., perché, quale socio accomandatario della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, con decorrenza dal 24 maggio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento omettendo i doveri connessi alla qualifica rivestita, allo scopo di recare pregiudizio ai credi di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le contabili, così rendendo impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimoni e del movimento degli affari della società.
La difesa di NOME COGNOME articola otto motivi, tutti proposti ai sensi dell’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione.
4.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d’appello ha riconosciuto all’imputato il ruol amministratore di fatto della società, senza considerare che in realtà lo stesso si interess in assenza dell’amministratore di diritto, degli acquisti e dei rapporti con i clienti tuttavia assumere decisioni e iniziative di tipo gestionale.
4.2 Con il secondo motivo lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la responsabil dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli, nonostante l’assenza di prove in meri sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili.
4.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d’appello hanno ravvisato la condotta del deli nella mancata consegna all’organo fallimentare della documentazione contabile, senza considerare che dal compendio istruttorio era risultato che la tenuta della contabilità rien nei compiti attribuiti ai dipendenti e che la stessa era consultabile attraverso il server dell’ufficio, in quanto redatta sia in forma cartacea, sia in formato informatico.
4.4 Con il quarto motivo censura la decisione in verifica nella parte in cui, tenuto c dell’assenza di prova in merito alla volontà dell’imputato di impedire la consultazione
2 RAGIONE_SOCIALE
documenti contabili, ha omesso di riqualificare il delitto ascritto all’imputato nella fatti cui all’art. 217 legge fall.
4.5 Con il quinto motivo lamenta che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di volta ad accertare che la gestione della contabilità avveniva attraverso un software e mediante il caricamento della stessa sul server dell’ufficio, rinnovando la richiesta con l’odierno ricorso.
4.6 Con il sesto motivo, articolato in relazione al delitto di bancarotta semplice dich estinto per intervenuta prescrizione, lamenta che la corte territoriale ha ascritto all’i l’ingente debito della società, in realtà riferibile alla precedente gestione, in quanto ris epoca antecedente al 2012.
4.7 Con il settimo motivo lamenta che, nonostante la situazione debitoria fosse riferibile precedente gestione, i giudici d’appello hanno riconosciuto all’imputato le circosta attenuanti generche equivalenti all’aggravante contestata ex art. 219 legge fai!. che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa o quantomeno parametrata in termini cli subvalenza.
4.8 Con l’ottavo motivo lamenta che, a seguito della dichiarazione di estinzione p prescrizione del delitto di bancarotta semplice, la corte territoriale ha omesso di rideterm la pena inflitta all’imputato.
La difesa di NOME COGNOME articola quattro motivi, tutti proposti ai sensi dell’ comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione.
5.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d’appello ha riconosciuto la penal responsabilità dell’imputato, nonostante: questi, rivestendo solo formalmente il ruol amministratore di diritto della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, non avesse ma accesso negli uffici, concessi in locazione alla neoistituita “RAGIONE_SOCIALE“; il curato fosse attivato a recuperare la documentazione contabile accedendo al server dell’ufficio; non fosse stata ammessa la perizia richiesta, volta a recuperare la documentazione stessa.
5.2 Con il secondo motivo censura la decisione della corte d’appello che ha ravvisato il do specifico del delitto, senza considerare che l’imputato, mera “testa di legno”, fosse sconosci ai dipendenti ed estraneo alla gestione e alle dinamiche aziendali, sicché la vicenda ascri avrebbe dovuto essere inquadrata, al più, nella fattispecie di cui all’art. 217 legge fall., prescritta.
5.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d’appello non hanno applicato l’istituto d all’art. 131-bis cod. pen., nonostante l’imputato non avesse alcun potere di controllo gestione dell’azienda e, dunque, sebbene la responsabilità dello stesso fosse di grado minimo e, comunque, non idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.
5.4 Con il quarto motivo censura la violazione dell’art. 545-bis cod. pen. per omesso avvi all’imputato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L(
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, fondato è il primo motivo che determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalis alla stregua di specifici indicatori, individuati rapportandosi non soltanto alle qualifiche rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in es adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, COGNOME, Rv 268273; RAGIONE_SOCIALE Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE P.v. P_IVA; RAGIONE_SOCIALE Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497), ma anche alle concrete attività dispiegate i riferimento alla società, riconducibili a indici sintomatici, quali la diretta partecipaz gestione della vita societaria, l’identificazione nelle funzioni amministrative da pa dipendenti e dei terzi, l’intervento nella scelta delle strategie societarie, la cui decl presuppone la valutazione dell’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri ine alla qualifica o alla funzione, non necessariamente riconducibili all’esercizio di tutti i pot dell’organo di gestione, quanto, piuttosto, a una apprezzabile attività di gestione.
La prova della posizione di amministratore di fatto, pertanto, esige l’accertamento di eleme che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fa della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale – rapporti c dipendenti, i clienti o i fornitori – e, dunque, in ogni settore gestionale della società,
produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.
2.1 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale ha individuato, quali indicatori dell riconducibilità a NOME COGNOME COGNOME poteri gestori della fallita, le sole dichiarazioni quanti riferivano che a prendere decisioni era l’imputato, indipendentemente dalla volon dell’amministratore di diritto.
Sono queste argomentazioni che non soddisfano l’impianto motivazionale sia perché prive di approfondite indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali è stata ricono all’imputato la veste di gestore di fatto dell’ente, sia perché non rispondenti alle solleci contenute nel motivo di ricorso.
Nell’iter logico della sentenza non risulta affatto approfondito il vaglio e la ricerca di eleme appoggio che consentano di comprendere perché sia stata attribuita a COGNOME il ruolo di amministratore di fatto.
2.2 Spetta al giudice d’appello esplicitare le ragioni dell’asserito ruolo di amministra fatto dell’imputato facendo spazio a una motivazione che si basi su elementi fattuali, idone sufficienti a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio.
Fondato è anche il primo motivo formulato nell’interesse di NOME COGNOME, ch determina l’assorbimento delle ulteriori censure.
3.1 L’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale p sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddo investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta “tes legno”), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di
e
e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell’effettiva e con consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affa (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754).
3.2 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale non ha rappresentato alcun eleme sintomatico della consapevolezza dell’imputato in merito allo stato della documentazione contabile, limitandosi ad affermare che lo stesso, nella qualità formalmente rivest disattendeva ai suoi compiti e doveri, lasciando all’amministratore di fatto il pieno cont della documentazione stessa, senza assumere alcuna iniziativa a riguardo.
3.3 Anche stavolta, la corte d’appello ha omesso di dare indicazioni in merito agli elementi fatto sulla base dei quali ritenere provata la conoscenza in capo al prestanome dello stato de scritture, offrendo una motivazione carente in relazione alle sollecitazioni contenute nell’a appello.
3.4 La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio per il nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenu COGNOME amministratore di fatto della fallita “RAGIONE_SOCIALE” e dei motivo per i q ritenuto la consapevolezza in capo a COGNOMECOGNOME amministratore di diritto della “RAGIONE_SOCIALE“, dello stato della documentazione contabile della fallita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Trieste.
Così deciso il 09/04/2024.