Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48826 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso COGNOME e l’inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALE; uditi i difensori: l’AVV_NOTAIO per la parte civile conclude per il rigetto d entrambi i ricorsi; gli avvocati COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e COGNOME e COGNOME per COGNOME hanno chiesto l’accoglimento dei propri ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene rispettive di sette e sei anni di reclusione (oltre alle pen accessorie) per reati fallimentari e tributari contestati come commessi nelle vesti di amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 21 giugno 2018.
Più precisamente, secondo l’ipotesi accusatoria che le sentenze di merito hanno convalidato, la predetta società era formalmente amministrata, dal 21 marzo 2014 alla data del fallimento, da NOME COGNOME, ma sostanzialmente gestita da COGNOME e COGNOME: il primo sarebbe stato il “regista”, di fatto continuando sotto il nuovo schermo societario l’attività di due sue precedenti società; COGNOME si sarebbe continuamente ingerito nella gestione della società poi avviata al fallimento.
Il capo 1 contestava agli imputati la dissipazione di un immobile, acquistato a 137.000 euro e subito dopo ceduto a meno della metà del prezzo di acquisto; nonché la distrazione di risorse economiche per oltre 12 milioni di euro, trasferite a terzi estranei a mezzo bonifico; e poi la distrazione di gioielli e orologi per circ 90.000 euro complessivi, nonché di un’autovettura Audi; oltre a ciò, i due imputati sono stati chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale e di aver cagionato il dissesto mediante il sistematico accumulo di debiti tributari, per oltre 24 milioni di euro.
Il capo 2 contestavagli imputati i reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 -quater, comma 2, d. Igs. 74/2000, nella medesima veste di amministratori di fatto della società RAGIONE_SOCIALE che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 1,6 milioni di euro, avvalendosi nelle dichiarazioni fiscali di fatture parimenti fittiz per oltre 10 milioni di euro ed utilizzando in compensazione crediti iva inesistenti per circa 294.000 euro.
In favore del fallimento costituitosi parte civile, gli imputati sono sta condannati al risarcimento dei danni, definitivamente liquidati in 37.490.000 euro, con statuizione provvisoriamente esecutiva.
Infine, è stata disposta la confisca dei beni già sequestrati agli imputati nonché di ulteriori somme fino alla concorrenza di 4.575.504,79 euro.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso COGNOME (AVV_NOTAIO)
Con unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al primo motivo di appello, che è stato ritrascritto nel corpo del ricorso, e che riguardava la prova della qualifica di amministratore di fatto asseritamente rivestita.
Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver adeguatamente dato conto del contenuto del motivo di gravame nelle pagine da 16 a 19 della sentenza impugnata, si sia limitata – nelle successive pagine da 27 a 29 – ad un mero richiamo di due documenti (una nota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la relazione del curatore), senza però fornire risposta alle critiche articolate nell’atto d impugnazione, che appunto riguardavano direttamente la valutazione di quei documenti.
In particolare, la mancata risposta concernerebbe:
la valutazione delle dichiarazioni delle dipendenti della società fallita, che avrebbero fatto riferimento all’amministratore di diritto COGNOME quale organo effettivo della società, senza operare alcun richiamo alla figura dell’RAGIONE_SOCIALE (pag. 8 dell’atto di appello);
la critica alla conclusione secondo la quale il COGNOME sarebbe stato eterodiretto dall’COGNOME (pagg. 11-12 dell’atto di appello);
l’effettiva ingerenza dell’RAGIONE_SOCIALE nella gestione sociale e la valutazione del dato, ritenuto significativo dal giudice di primo grado e contestato dall’allora appellante, della pretesa similitudine gestoria tra la società fallita e le precedenti società dell’RAGIONE_SOCIALE (pagg. 16-17-18 dell’atto di appello);
la valutazione delle dichiarazioni della dipendente di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che secondo gli argomenti sviluppati nell’atto di appello (alle pagg. 18-20) non avrebbero il valore indiziante loro attribuito dal giudice di primo grado.
4. Ricorso COGNOME (avvocati COGNOME e COGNOME)
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’art. 2639, primo comma, cod. civ. ed alle norme incriminatrici contestate, nonché vizio di motivazione.
L’estensione di responsabilità all’amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell’esercizio significativo e continuativo dei poteri tipici inerenti all qualifica o alla funzione.
La sentenza impugnata, ricorda il ricorrente, non ha affermato che l’amministratore di diritto fosse una mera “testa di legno”, ma ha ritenuto che all’amministratore formale si affiancassero ben due amministratori di fatto.
Richiamata la giurisprudenza relativa all’individuazione degli elementi sintomatici dell’ingerenza nella gestione sociale, il ricorrente censura la
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata tale ingerenza sulla base di indizi non gravi né precisi e concordanti. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, essendosi sostanzialmente limitata a richiamare gli indici richiesti dalla giurisprudenza senza confrontarsi con i rilievi critici dispiegati nell’atto di appello.
La sentenza di appello sarebbe logicamente viziata nella parte in cui ha valutato gli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo allo COGNOME.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla dipendente COGNOME si riferivano all’ingerenza dell’imputato non già nella complessiva gestione della società, ma solo nelle attività relative ai cantieri che, in ragione della qualifica professional rivestita, egli seguiva, con posizione di parziale autonomia determinata da una procura speciale conferitagli dall’amministratore di diritto COGNOME ed il cui significato sarebbe stato sopravvalutato dalle sentenze di merito. Anche le dichiarazioni rese dalle altre persone informate sui fatti confermerebbero l’assunto e, su questo aspetto, la sentenza di appello pare aver frainteso il significato delle critiche mosse alla ricostruzione della sentenza di primo grado.
Nemmeno appaiono dirimenti le mali richiamate dalla sentenza appellata quale elemento a sostegno di un giudizio di significativa ingerenza nella gestione: si tratta di poche mail selezionate, nell’ambito di una corrispondenza molto più consistente, e in ogni caso di comunicazioni dimostrative soltanto dell’attività svolta dallo COGNOME in specifici cantieri. Tra le mali non considerate dalla Corte di appello ve ne sarebbe piuttosto una nella quale COGNOME invitava l’interlocutore a chiamare «il capo», segno della sua posizione subordinata.
La Corte di appello ha svalutato il dato rappresentato dalle dimissioni dello COGNOME, atto che secondo i giudici di secondo grado non appare incompatibile con la circostanza di aver continuato a svolgere di fatto un incarico gestorio: il ricorrente cita giurisprudenza dalla quale si desume che l’esercizio di attività gestoria, per essere rilevante ai fini della qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto, deve essere giustificabile in base ad un rapporto di lavoro subordinato od autonomo con la società, rapporto all’evidenza cessato. Lo COGNOME, anzi, avrebbe chiesto per iscritto di essere riassunto per poter seguire alcuni lavori di cantieri risalenti alla società di famiglia fallita nel 2012, ma non avrebbe nemmeno ricevuto risposta: dato vieppiù incompatibile con la qualità di amministratore.
La sentenza di appello incorre in manifesta illogicità, infine, quando addebita allo COGNOME una responsabilità per non aver tenuto la contabilità della società, come avrebbe dovuto fare in ragione della veste di amministratore di fatto; laddove invece il fatto che egli non si occupasse della contabilità doveva rappresentare un indice sintomatico negativo circa la funzione rivestita. Similmente, quando la Corte
territoriale osserva che lo COGNOME non aveva interesse alle distrazioni, dà per dimostrato il presupposto della qualifica rivestita, mentre lo scarso suo interesse dovrebbe piuttosto indurre a ritenere non provata proprio la qualità di amministratore.
4.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi, lamentando che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente sulla base dell’oggettività dei fatti commessi e della ritenuta qualifica rivestita, senza accertare positivamente a suo carico alcuna condotta commissiva o di colpevole inerzia rispetto a comportamenti altrui integranti reato.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti per le circostanze aggravanti contestate.
Il giudice di primo grado, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha operato un primo aumento di pena in ragione della contestata recidiva ai sensi dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. ed ha poi operato un ulteriore aumento, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. per la residua circostanza aggravante contestata (art. 219, primo comma, legge fati.), salvo infine procedere alla riduzione per il rito.
Tenuto conto della facoltatività del secondo aumento, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in ordine alla decisione di operarlo.
4.4. Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
I giudici di merito avrebbero valorizzato più volte i medesimi elementi, sia ai fini della determinazione della pena che della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, come pure, e ancor prima, della decisione di applicare le circostanze aggravanti contestate: il riferimento è ai precedenti per reati specifici ed all’ammontare del denaro distratto (cioè, alla gravità del fatto).
Inoltre, la Corte di appello avrebbe fornito una risposta contraddittoria al motivo di appello sul punto, dal momento che ha valutato come “neutro” il comportamento processuale dell’imputato, comportamento che era stato invece stigmatizzato dal primo giudice. La Corte territoriale avrebbe dunque accolto un argomento difensivo rilevante, mantenendo però illogicamente ferma la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, che il primo giudice aveva fondato sul comportamento processuale ritenuto negativo.
5. Si è proceduto a discussione orale.
Il Procuratore generale ha richiamato la requisitoria scritta già depositata, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso COGNOME e per il rigetto del ricorso COGNOME.
AVV_NOTAIO per la parte civile ha depositato nota spese e conclusioni scritte e chiesto il rigetto dei ricorsi.
Gli avvocati COGNOME e COGNOME per il ricorrente COGNOME, richiamato anche il contenuto di una memoria tempestivamente depositata, e l’AVV_NOTAIO COGNOME per il ricorrente COGNOME si sono riportati ai rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
1.1. Secondo la stessa prospettazione della Corte milanese, che nelle pagine da 16 a 18 ha diligentemente riepilogato il contenuto dell’atto di appello, l’imputato aveva mosso diversi rilievi critici al ragionamento sulla base del quale il giudice di primo grado aveva riconosciuto in capo a lui la qualità di amministratore di fatto della società fallita.
Si tratta di quei “rilievi critici” che devono essere contenuti nei motivi d appello, a pena di inammissibilità per genericità secondo quanto puntualizzato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, ed ora precisato dal nuovo art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. come introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Naturalmente, quando un motivo di appello è inammissibile per genericità, l’eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello che su di esso si esprimesse (senza dichiararne l’inammissibilità) non potrebbe formare oggetto di un ammissibile motivo di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
Ed è anche vero che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del. 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).
1.2. Per esemplificare, con riguardo alla fattispecie concreta: l’imputato ha lungamente argomentato circa le dichiarazioni rese dalle dipendenti della società, in merito alla circostanza che il COGNOME, investito della qualifica formale d
amministratore, non si è limitato a fungere da “testa di legno” ma ha effettivamente svolto le proprie funzioni.
La Corte territoriale non ha fornito risposta a tali rilievi, e nondimeno potrebbe non conseguirne l’accoglimento del motivo di ricorso che lamenta mancata motivazione sul punto, se fosse stata fornita adeguata spiegazione (in risposta alle doglianze sollevate nell’atto di gravame) circa la contemporanea assunzione da parte di RAGIONE_SOCIALE del ruolo di amministratore di fatto: la circostanza che l’amministratore di diritto fosse effettivo non esclude che vi fossero anche uno o più gestori di fatto e, dunque, la mancata risposta a questo (solo) profilo di critica potrebbe non essere di per sé significativa di una motivazione carente.
1.3. Il vizio di motivazione è, però, più profondo e radicale.
1.3.1. Dalla trascrizione del primo motivo di appello contenuta nel ricorso per cassazione e, ancor prima, dal fedele suo resoconto, contenuto nelle citate pagine 16-18 della sentenza impugnata, si evince che l’appellante aveva contestato la ricostruzione del primo giudice sostanzialmente con i seguenti argomenti:
-le dichiarazioni raccolte hanno dimostrato un ruolo effettivo dell’amministratore formale;
l’identità di sede legale ed operativa tra la società fallita e le precedenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non è significativa, posto che si tratt di mere domiciliazioni presso studi professionali, che può essere stata decisa dal COGNOME e che comunque non dimostra l’ingerenza di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, società della quale non era dipendente come invece lo era stato, insieme allo COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE;
il ritrovamento di documentazione di NOME nella sede di AZ non è significativa ai fini della responsabilità di COGNOME, dal momento che la perquisizione ha avuto ad oggetto l’ufficio del diverso imputato COGNOME, pure lui chiamato a rispondere quale amministratore di fatto e che comunque era procuratore di COGNOME;
la circostanza che in un’occasione la dipendente di NOME abbia consegnato alla banca, in busta chiusa, disposizioni di bonifico riguardanti società con le quali non aveva rapporti di lavoro è inidonea a dimostrare un collegamento di COGNOME con RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto anche dell’assenza di firma in calce alle disposizioni e di qualsivoglia indicazione circa il conto corrente di riferimento;
pure irrilevante è la presenza nel computer in uso alla società RAGIONE_SOCIALE di una fotografia contenente dati anagrafici e fiscali di RAGIONE_SOCIALE, non essendo dimostrato chi avesse in uso il computer né tantomeno il telefono usato per scattare la foto;
le dichiarazioni della teste COGNOME sono state fraintese: la teste ha chiarito di aver confuso, per assonanza, la denominazione RAGIONE_SOCIALE e la denominazione Az, nel rispondere alle domande. Si è dunque corretta e ha chiarito che COGNOME si era presentato al suo ufficio, assieme a tale COGNOME, per conto di Az e non di RAGIONE_SOCIALE ed ha comunque chiarito di non aver visto l’imputato per molto tempo;
meramente suggestiva sarebbe l’identità dei professionisti che hanno seguito le diverse società: in ogni caso, non si tratta di un dato che necessariamente collega proprio COGNOME a RAGIONE_SOCIALE.
1.3.2. A fronte di un motivo di appello così strutturato, la Corte territoriale si è limitata a rispondere: «Si ricorda che la prova decisiva sul punto … è costituita da due documenti: la nota della NUMERO_DOCUMENTO del 6/11/2015 allegata alla relazione del Curatore e la stessa relazione» (pag. 27), per poi trascrivere, senza commento alcuno, taluni passaggi dell’uno e dell’altro documento (pagg. 28-29).
Del primo documento, in particolare, sono trascritti i passaggi nei quali la RAGIONE_SOCIALE:
dà atto del ritrovamento nell’ufficio della Az di faldoni intestati alla RAGIONE_SOCIALE;
riferisce che la COGNOME ha dichiarato che le persone che si occupano delle diverse società erano le stesse e con nomi simili e che la COGNOME, che si recava all’ufficio postale per compiere diverse operazioni, era cointestataria di un libretto di deposito con l’COGNOME;
attesta che presso l’agenzia di Bottanuco della BPM erano aperti conti correnti di tutte e tre le società (AZ, COSF e RAGIONE_SOCIALE);
precisa che nel pc sopra menzionato c’era una foto contenente i dati della RAGIONE_SOCIALE.
Del secondo documento è trascritto il passaggio che sottolinea come il professionista che ha accompagnato COGNOME all’incontro con il curatore era lo stesso che aveva redatto una consulenza per COGNOME in altro procedimento.
1.3.3. Risulta dunque evidente che, a fronte delle critiche argomentate nel primo motivo di appello, la Corte territoriale ha semplicemente richiamato i medesimi elementi sui quali si appuntava la critica, senza commentarli né rispondere ai rilievi mossi.
Eppure, si trattava di dati probatori oggetto, tutti, di puntuali rilievi enuncia nell’atto di appello, come sopra riepilogato: dalle considerazioni in ordine al contenuto della testimonianza COGNOME, alla ritenuta non significatività della foto contenuta nel pc, alla spiegazione alternativa (ricondotta allo COGNOME) del ritrovamento della documentazione di RAGIONE_SOCIALE negli uffici di Az, alla non sicura attribuibilità di un ruolo all’COGNOME in RAGIONE_SOCIALE sulla base degli accertamenti bancari che riguardavano anche altre società ovvero alla coincidenza dei professionisti di riferimento.
1.3.4. Con i rilievi mossi nel primo motivo di appello, dunque, la Corte territoriale dovrà confrontarsi, libera nell’esito, nel giudizio di rinvio.
Analogamente va accolto, in quanto fondato, il primo motivo del ricorso COGNOME.
I
2.1. In sede di appello, come la stessa Corte territoriale ricorda alle pagine da 4 a 10 della sentenza impugnata, il ricorrente aveva contestato con specifici motivi la propria qualifica di amministratore di fatto.
COGNOME aveva evidenziato, in particolare:
la mancata spiegazione da parte del Tribunale dei rapporti tra lui ed COGNOME;
l’irrilevanza del dato rappresentato dall’avere egli svolto attività lavorativa in altre società e di non essere nuovo ad esperienze di fallimento;
l’irrilevanza della presenza sua e della moglie alla perquisizione nei locali di Az, spiegabile semplicemente con la circostanza che entrambi erano dipendenti di quella società e comunque non correlabile, in assenza di una specifica e chiara motivazione, alle vicende che hanno coinvolto la diversa società RAGIONE_SOCIALE;
profili di inattendibilità della testimonianza COGNOME, riepilogati dalla Corte d appello alle pagine 7-8 della sentenza impugnata;
l’omessa considerazione della testimonianza COGNOME;
una possibile interpretazione (a giudizio dell’allora appellante più attendibile di quella fatta propria dal Tribunale) del dato relativo al licenziamento dello stesso COGNOME (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata);
l’impossibilità di trarre la prova della qualifica di amministratore di fatto da un numero limitatissimo di e-mail, tra le molte scambiate, e la possibile interpretazione di una mail ritenuta significativa dal Tribunale (perché sintomatica di una gestione da parte dello COGNOME del conto corrente della società) in senso diverso da quello fatto proprio dal Tribunale: dalla mail (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata) si dovrebbe invece desumere, secondo la prospettiva dell’appellante, che la gestione del conto era stata preclusa allo COGNOME fino ad una certa data, mentre l’unico bonifico ritenuto rilevante era stato disposto prima di tale comunicazione e dunque senza un controllo da parte dello COGNOME;
un’interpretazione della procura rilasciata in suo favore in senso coerente alle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze del COGNOME e non esorbitante dalle stesse (ibidem).
I rilievi mossi nell’atto di appello sono rimasti privi di risposta, perché la Cort di appello, in poche righe contenute a pagina 24 della sentenza, con un richiamo alla decisione di primo grado riepilogata alle pagine 21-23, si limita a richiamare in maniera generica le mail già citate, aggiungendo che nessun rilievo assume la vicenda del licenziamento dello COGNOME perché essa «non ha alcuna incidenza decisiva sul fatto che egli fosse ancora amministratore di fatto», ed ha ritenuto persino «marginalmente significativa», tanto da non dovervi nemmeno dedicare uno sforzo motivazionale, la vicenda relativa alla procura rilasciata allo COGNOME, vicenda che, in astratto, può invece assumere rilievo, come si dirà.
2.2. Siffatta motivazione è apodittica, tanto da configurare un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Va ricordato che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859). Se è vero che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti. La motivazione della sentenza di secondo grado, cioè, deve recare un esame delle censure proposte dall’appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell’impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all’evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Come è noto, «la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; conf. Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850; Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040).
Ed è pure vero che la prova della qualifica di amministratore di fatto «può trarsi anche dal conferimento dì una procura generale “ad negotia”, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestorìa in modo non episodico o occasionale» (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 262630), purché naturalmente non ci si limiti a considerare il contenuto della procura, senza verificare che vi sia stato svolgimento effettivo dell’attività che la procura autorizzava a compiere (cfr. Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775).
Nel caso concreto, la rilevanza della procura è stata del tutto svalutata dalla stessa Corte di appello, che avrebbe invece dovuto confrontare il suo contenuto e il suo concreto esercizio con i rilievi critici svolti nell’atto di appello; qu all’inserimento organico dello COGNOME anche in alcuni soltanto dei settori gestionali della società, esso è stato meramente affermato con un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che, alla luce di quanto sopra esposto, non è consentito in quanto violativo dell’obbligo di fornire risposta ai rilievi critici che a qu sentenza l’atto di appello aveva, sul punto specifico, formulato.
2.4. Anche per quanto riguarda COGNOME, dunque, la Corte di appello dovrà fornire risposta ai motivi di impugnazione che ne contestavano la qualità di amministratore di fatto.
3. I residui motivi del ricorso COGNOME sono assorbiti.
La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che dovrà rispondere ai rilievi critici formulati negli atti appello presentati da COGNOME e COGNOME, come sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 15/11/2023