Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50431 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 7 novembre 2022, confermava quella del Tribunale leccese che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché documentale di tipo specifico in relazione alla società «RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita. Amministratrice di diritto della società era il coni dell’imputato, NOME COGNOME, mentre al COGNOME veniva contestata la qualità di amministratore di fatto.
Oltre alla distruzione o, comunque, alla sottrazione delle scritture contabili, veniva contestata la distrazione di beni mobili della fallita, rinvenuti nell disponibilità della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge, contestando la qualità di amministratore di fatto attribuita a COGNOME sulla base della relazione ex art. 33 legge fall., indicata dal ricorrente quale consulenza di parte, benchè dall’istruttoria fosse emersa la qualità di amministratrice di fatto della madre dell’imputato, NOME COGNOME, come riferito dalla stessa curatrice fallimentare, dai testi escussi, risolvendosi gli elementi a carico dell’imputato nella sola conoscenza delle vicende aziendali e nel ritiro della documentazione contabile presso il commercialista , oltre che sulle «impressioni» della curatrice.
Inoltre, non risulterebbe provato, quanto alla bancarotta per distrazione, il pregiudizio per i creditori, essendo i beni comunque acquisiti all’attivo fallimentare, tanto più che anche l’impresa beneficiaria della distrazione risultava essere amministrata di fatto da COGNOME NOME.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen., ravvisando per un verso la necessità di escludere la circostanza aggravante dell’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., mentre la condotta collaborativa del COGNOME, che rese ampie dichiarazioni, avrebbe meritato il riconoscimento del minimo edittale e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente negate anche a fronte del positivo comportamento post del ictum.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando quanto al primo motivo che lo stesso risulti versato in fatto e manifestamente infondato, quanto al secondo sussistendo adeguata motivazione sia in ordine alla quantificazione della pena, che in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
6 II ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-
duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, il ricorrente propone una diversa ‘lettura’ delle risultanze probatorie di fatto, risultando versato in fatto il motivo, come correttamente rilevato anche dalla Procura generale.
2.1 Mentre le sentenze di merito, in doppia conforme, evidenziano come i testimoni escussi – le dipendenti della società fallita, il commercialista che all’imputato consegnò le scritture non rinvenute, l’avvocato che fu incaricato di curare gli interessi della società – riferirono tutti di un ruolo attivo e gestori dell’imputato, il ricorrente propone di riconoscere la qualità di amministratrice di fatto della società fallita solo alla propria madre.
Ma sul punto la Corte di appello in modo logico e puntuale, senza incongruenze, conferma la prima sentenza che riconosce la sussistenza di una stabile ripartizione di competenze fra i due congiunti: per un verso la COGNOME, sarta, si occupava del reparto produzione degli abiti da sposa, mentre le competenze e le funzioni relative agli aspetti societari (contabilità, gestione amministrativa, gestione dei permessi dei lavoratori) erano esercitate da COGNOME. In tale contesto correttamente viene dalle sentenze di merito valorizzata la conseguente conoscenza da parte del COGNOME delle vicende societarie, riferite dalla curatrice fallimentare, che risultarono invece del tutto ignote alla amministratrice di diritto. Inoltre, COGNOME e la madre erano soci della fallita (cfr. sentenza di primo grado, fol. 2), il che costituisce un ulteriore indice sintomatico dell’interesse all gestione.
E bene, il motivo in esame, in primo luogo, non è consentito nella parte in cui, a fronte di tale logica ricostruzione, propone una diversa valutazione delle emergenze probatorie, una loro ‘rilettura’, senza per altro dedurre travisamenti della prova.
A tal proposito va richiamato quanto affermato da questa Corte in ordine alla prova della posizione di amministratore di fatto, che si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i cl ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto
di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nel caso in esame, da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101 -01; mass. conf. N. 22413 del 2003 Rv. 224948 – 01, N. 43388 del 2005 Rv. 232456 – 01, N. 35249 del 2013 Rv. 255767 – 01).
Per altro, non incorre in alcun errore applicativo della legge penale la Corte territoriale, che correttamente ritiene attribuibile al ricorrente i delitti contest pur coesistendo l’amministrazione di fatto del COGNOME con quella della madre.
E’ pacifico il principio per cui la qualità di amministratore di fatto non richieda l’esclusività della gestione della società, cosicché ben può ipotizzarsi, a fianco alla testa di /egno-amministratrice di diritto, una doppia amministrazione di fatto, dell’imputato e della madre, caratterizzate entrambe da continuità e significatività, oltre che distinte per settori (produzione per l’una, amministrazione per l’altro).
Quanto al profilo della esclusività delle funzioni, infatti, in tema di reat fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 129 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040 – 01).
Come anche è stato ritenuto, in modo condiviso da questo Collegio, che la modifica dell’art. 2639 cod. civ., operata dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale già maturata al riguardo, individuandosi l’attribuzione della penale responsabilità all’amministratore di fatto nell’esercizio continuativo e significativo della funzione amministrativa, a nulla rilevando il concorrente esercizio anche ad opera di terzi, «siano essi soggetti formalmente qualificati ovvero anch’essi privi della formale legittimazione» (così testualmente, in motivazione, in modo condivisibile Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, NOME, Rv. 238893).
A ben vedere, è proprio il parametro qualitativo della «significatività», richiesto dall’art. 2639, comma 1, cod. civ. che non solo non si risolve nella esclusività, ma rappresenta lessicalmente, oltre che logicamente, la coesistenza anche di plurimi amministratori di fatto, che espletino continuative e «significative» funzioni gestorie chi in un comparto dell’organizzazione aziendale, chi nell’altro. D’altro canto, questa Corte ha in più occasioni chiarito che la significatività del potere di fatto debba consistere nell'”esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale” (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; mass. conf. N. 9222 del 1998 Rv.
212145 – 01, N. 43388 del 2005 Rv. 232456 – 01, N. 18464 del 2006 Rv. 234254 – 01).
Il motivo è quindi, come ritenuto anche dalla Procura generale, manifestamente infondato.
2.2 Pertanto, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente svolgano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, siano essi soggetti formalmente qualificati ovvero anch’essi privi della formale legittimazione.
2.3 Per altro, anche la dedotta irrilevanza della distrazione, essendo i beni stati recuperati all’attivo fallimentare, è censura manifestamente infondata, in quanto in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito, non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278951 01).
3. Il secondo motivo è generico.
In primo luogo, lamenta l’omessa esclusione dell’aggravate dell’art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. non potendo attribuirsi a COGNOME la distrazione.
Sul punto il motivo è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione impugnata che evidenzia come COGNOME fosse il destinatario della distrazione in quanto titolare della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE ove i beni furono rinvenuti, il che, scrive la Corte territoriale, riscontra l’ipotesi che l’imputato avesse «pieni poteri sugli stessi» e dunque avesse concorso nella distrazione.
Infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la
correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale a provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono s accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Quanto alla censura relativa alla omessa riduzione della pena, va rilevato come la stessa sia stata quantificata nel minimo edittale di anni tre di reclusi previo riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità dell’art. 219, comma 3, legge fall. valutata equivalente a quella relativa pluralità di fatti di bancarotta contestata, ai sensi dell’art. 219, comma 2 legge fall.: di ciò non tiene conto il ricorrente, che sollecita una ulteriore ridu senza però motivare censurare quanto al giudizio di equivalenza.
In ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con il riferimento che la Corte di appello compie al «altre condanne» ritenute ostative alla attenuazione, indicate meglio dal sentenza di primo grado come numerose, specifiche e anche per bancarotta fraudolenta. Ne consegue che, stante l’adeguatezza anche di un solo elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tra gli elemen indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163), il motivo in questo caso è manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso in Roma, 12/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente