Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 887 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 887 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi, in concorso con COGNOME NOME (separatamente giudicato), in qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita nel 2016, contestata per avere distratto i ricavi economici, provento dell’alienazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale, e per avere omesso di tenere la documentazione contabile della società, per il periodo successivo al 2013.
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che COGNOME NOME, amministratore di fatto della fallita, svolgente attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di frutta e verdura, avesse distratto la cassa sociale, risultante dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2013, ammontante ad euro 1.481,31, escludendo la possibilità di ritenere certa la distrazione di altri beni (ritenendola peraltro genericamente contestata in imputazione); aveva condannato, inoltre, l’imputato per avere omesso la tenuta delle scritture contabili per il periodo 1/1/2014 5/9/2016, al fine di “impedire agli organi fallimentari di accertare non solo la sorte della cassa, ma anche quella delle rimanenze e dei crediti verso clienti’.
Con la medesima sentenza aveva assolto NOME, amministratore di diritto della società, per mancanza dell’elemento soggettivo.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di condanna rispetto ad entrambe le fattispecie incriminatrici, ritenendo che l’omessa tenuta della documentazione fosse stata funzionale all’occultamento delle operazioni anche rilevanti, attuate nel triennio 2014-2016; ha confermato, inoltre, la condanna per la bancarotta distrattiva, ancorché concernente una somma esigua, considerata la mancanza di spiegazioni rispetto alla destinazione della stessa somma.
2.NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova.
Deduce relativamente alla bancarotta documentale ( al punto IA) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che l’originario coimputato COGNOME aveva dichiarato che la contabilità era tenuta presso lo studio del AVV_NOTAIO, non potendosi, pertanto, escludere che le scritture si trovassero nell’archivio dello studio e che l’imputato, privo di una qualifica formale, non avrebbe avuto alcun titolo a chiederne la restituzione; non vi sarebbe prova che il curatore abbia compulsato lo studio suindicato per chiedere la restituzione della suddetta documentazione.
Deduce, inoltre, ( al punto IB) relativamente alla bancarotta distrattiva, che le medesime perplessità espresse dal Tribunale in ordine ad una presunta attività di distrazione per complessivi euro 142.780 – alla luce delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare che aveva posto dei dubbi sulla effettività di tale posta contabile in quanto artatamente inserita, a suo parere, per evitare l’esposizione di perdite in bilancio- avrebbero anche dovuto condurre ad escludere un’attività distrattiva per la somma esigua di 1.481,31 euro in quanto i dubbi sulla ricostruzione dei flussi creditizi espressi dal curatore avrebbero dovuto condurre a ritenere a non attendibile la ricostruzione sulla giacenza di cassa. Non si era, altresì, considerato che la società fallita era rimasta attiva nell’anno 2014 e che, pertanto, la somma era fruibile e non poteva dirsi congelata al 31 dicembre 2013. Non si era tenuto conto dell’esiguità della somma e della inidoneità della condotta a danneggiare le aspettative dei creditori, essendo il reato di bancarotta un reato di pericolo concreto.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto.
Deduce che la circostanza che l’imputato risultasse delegato alla firma di tutti i conti correnti bancari e postali non potrebbe essere assunta a fondamento della qualifica di amministratore di fatto in quanto, al momento del conferimento della suddetta delega, legale rappresentante della società non era COGNOME ma il figlio del medesimo imputato, COGNOME NOME; successivamente COGNOME aveva cercato di aprire dei nuovi conti correnti, per togliere effetto alla delega conferita dal precedente amministratore e, soltanto nel 2014, quando l’imputato era stato nuovamente assunto, gli era stata conferita una nuova delega.
In ogni caso non vi sarebbe prova che l’imputato abbia utilizzato la suddetta delega in forma esclusiva e continuativa e, in difetto di ciò, non poteva attribuirsi all’imputato la qualifica di amministratore di fatto.
Il nuovo amministratore aveva trasferito la sede legale della società presso lo studio del AVV_NOTAIO e tale circostanza rendeva priva di rilievo la circostanza che i conti correnti della società fossero rimasti domiciliati presso il civico attiguo alla residenza dell’imputato, in quanto corrispondente alla sede sociale.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta condotta distrattiva per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
1.Il procedimento ha tratto origine dal fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2012 da COGNOME NOME (figlio dell’odierno imputato), e dalla moglie, e venduta, nel 2014, ad COGNOME NOME al prezzo di dieci euro.
Le sentenze di merito hanno concordemente ritenuto che l’odierno imputato, abbia assunto un ruolo di amministratore di fatto della società fallita valorizzando, a tale proposito, le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME NOME (originario coimputato assolto definitivamente dal Tribunale) il quale aveva dichiarato di essere stato coinvolto e di avere ricevuto l’offerta di nomina di amministratore della società, pur essendo privo di esperienza in tal senso, sulla base di un rapporto di conoscenza con il COGNOME NOME, ma di avere svolto sempre unicamente mansioni di manovalanza, venendo, peraltro, pagato saltuariamente e in nero. È stato, inoltre, sottolineato che COGNOME NOME è risultato avere avuto ampia delega ad operare su tutti i conti correnti bancari e postali della società e che una delega, in tal senso, gli era stata conferita anche nel gennaio 2014 quando amministratore della società fallita era risultato COGNOME NOME; inoltre, anche
il curatore aveva riferito di avere avuto contatti con vari creditori della fallita i quali avevano confermato di avere avuto esclusivamente rapporti con COGNOME NOME. La sentenza di appello, altresì, ha evidenziato che anche un argomento logico sorregge la conclusione, secondo cui COGNOME NOME non ha mai avuto alcun ruolo effettivo di amministratore, considerata la sua mancanza di esperienza e l’irragionevolezza insita nell’affidamento ad un terzo dell’amministrazione di una società di cui facevano parte, in modo esclusivo, padre e figlio.
Rispetto a tale ricostruzione ritenuta probante del ruolo di amministratore di fatto, assunto dall’imputato, la difesa ripropone argomenti inefficaci non confrontandosi con il rilievo probante espresso dalla delega conferita all’imputato ad operare sui conti della società nè con gli altri elementi indicati dai giudici di merito. Ne consegue l’infondatezza della censura difensiva, espressa con secondo motivo ma logicamente pregiudiziale alle altre, con cui la difesa contesta il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente rispetto alla società fallita.
Con il primo motivo la difesa contesta la mancanza di prova dell’omessa tenuta delle scritture contabili dolendosi che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’originario coimputato COGNOME aveva dichiarato che la contabilità era tenuta presso lo studio del AVV_NOTAIO (deceduto prima che il curatore lo potesse compulsare e richiedere la consegna della documentazione). Ha dedotto che il curatore si sarebbe limitato a registrare il mero dato del decesso del suddetto AVV_NOTAIO, senza verificare se presso lo studio sussistesse la documentazione contabile della società fallita e che l’imputato, in quanto privo di qualifica formale, non aveva alcun titolo per chiedere allo studio informazioni sull’esistenza di tale documentazione.
La doglianza è assertiva, non suffragata da alcun elemento a sostegno, e si scontra con la constatazione che nessuna documentazione risulta comunque essere stata versata dall’imputato, che in virtù del riconosciuto ruolo di dominus ben ne avrebbe avuto la possibilità, neppure nel corso del procedimento.
3.È fondata la censura difensiva, sollevata sempre con il primo motivo ( al punto B), concernente la ritenuta responsabilità in ordine al reato di bancarotta distrattiva. La difesa, sul punto, fa leva sulla illogicità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito nel ritenere provata la distrazione, per la quale è intervenuta condanna, oltre che sulla mancanza di certezza dell’attendibilità dei dati esposti in contabilità; deduce, inoltre, la non configurabilità di una distrazione penalmente rilevante rispetto ad una somma costituente ‘giacenza di cassa’, trattandosi di somma per sua natura destinata a soddisfare le esigenze di liquidità di una società, tanto più in quanto ancora operativa. Inoltre, si duole della mancata considerazione della esiguità della somma ritenuta distratta e della inidoneità della condotta
distrattiva, per come delineata, a determinare una compromissione dell’esigenza di conservazione del patrimonio in funzione di tutela degli interessi dei creditori, ricordando la natura di pericolo concreto del reato contestato.
Rispetto a tali doglianze la sentenza impugnata non ha opposto alcuna specifica motivazione essendosi limitata a confermare il giudizio di condanna per la fattispecie distrattiva in ragione della mancanza di spiegazioni data alla destinazione della somma di cui pure è stata ritenuta ‘la sostanziale esiguità’, anche avuto riguardo in particolare alla circostanza temporale evidenziata dalla difesa in ordine alla prosecuzione dell’attività aziendale oltre il momento di rilevazione della stessa cassa.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla ritenuta condotta distrattiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME