Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39477 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEMPESTA COGNOME nato a GARBAGNATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 17 novembre 2023 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del 4 luglio 2022 del Tribunale di Milano, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo 1.1, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena principale nella misura di due anni e sei mesi di reclusione per i residui reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 rubricati ai capi 1.m e 1.0.
1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 2639 cod. civ. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, erroneamente desunta dall’analisi di documenti e testimonianze tutt’altro che indicativi e persino travisati. Lamenta, in estrema sintesi, da un lato, l’omessa considerazione delle testimonianze dei sigg.ri COGNOME e COGNOME, indicate nei motivi di appello a confutazione della qualifica gestoria a lui attribuita, dall’altro, la esclusiva valorizzazione delle condotte ascrittegli quale prova di tale gestione.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE clienti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presso le quali veniva distaccato il personale della RAGIONE_SOCIALE. In disparte il malgoverno delle prove testimoniali addotte a sostegno della effettività del distacco, la Corte di appello – afferma – ha ulteriormente errato nel ritenere che l’interesse al distacco sussista solo in caso di imprese operanti in rete o in gruppo e nel non considerare che il distacco di personale costituisce prestazione di servizi imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso di specie, le operazioni di distacco – e non di somministrazione di mano d’opera – sono state reali e hanno determinato un flusso finanziario effettivo tra le parti corrispondente a quelle indicate nei relativi documenti fiscali.
1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione all’elemento soggettivo del reato erroneamente confuso con (e sovrapposto a) quello oggettivo. Manca, lamenta, l’analisi del quid pluris che connota il dolo specifico, non desumibile né dalla consapevolezza della illiceità dell’operazione di somministrazione di mano d’opera, né dalla potenziale attitudine della condotta a favorire l’evasione di terzi. Non v’è nemmeno prova, conclude, della restituzione delle somme ricevute
a titolo di pagamento delle prestazioni fatturate, argomento questo dimostrato in giudizio e negletto anche dalla Corte di appello.
1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione.
2.Con memoria del 31 maggio 2024 il ricorrente ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di rigetto del ricorso insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.11 ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile dei residui reati a lui ascritti perché, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, aveva emesso nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti. I fatti sono contestati come commessi il 31 dicembre 2013 (capo 1.m) e 31 dicembre 2015 (capo 1.0).
2.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore dei servizi di pulizia e facchinaggio presso strutture alberghiere e industriali e amministrata dal ricorrente e dalla madre, gestiva diverse RAGIONE_SOCIALE cooperative “minori” utilizzate al solo fine di assumere la manodopera che veniva somministrata ai clienti finali: RAGIONE_SOCIALE, industrie e hotel. Tali cooperative “minori” erano mere “cartiere”, del tutto prive di autonomia amministrativa e finanziaria gestite dallo stesso ricorrente e dalla madre. In particolare, avendo RAGIONE_SOCIALE acquisito numerosi appalti, i suoi amministratori si erano determinati a creare una serie di RAGIONE_SOCIALE più piccole, nella forma di RAGIONE_SOCIALE cooperative, deputate alla assunzione del personale, che veniva poi destinato ai clienti finali. In altri termini, RAGIONE_SOCIALE si avvaleva del personale preso in carico dalle cooperative, alle quali aveva fittiziamente subappaltato i lavori, ma che, in realtà, si limitavano a fornire il personale necessario alla loro esecuzione. A causa della crescente complessità di gestione del sistema così strutturato, il ricorrente e la madre avevano costituito una RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (fondata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, la prima con il compito di seguire la gestione amministrativa delle cooperative facenti capo a CBS, la seconda con compiti di gestione dei dipendenti) adibita alla gestione amministrativa del personale ed anche delle RAGIONE_SOCIALE da cui i lavoratori dipendevano formalmente. Si
era così venuto a strutturare un vero e proprio sistema organizzativo, nel quale, al vertice era collocata RAGIONE_SOCIALE, cui era collegata, per le indicate mansioni, RAGIONE_SOCIALE, ed alla cui base operavano le varie RAGIONE_SOCIALE cooperative. Il tratto comune di tutte queste cooperative era – come detto – la totale mancanza di autonomia finanziaria e amministrativa.
In tale contesto, proseguono i Giudici distrettuali, operava la RAGIONE_SOCIALE costituita nel 2009, inizialmente amministrata da NOME COGNOME, quindi da altri amministratori che si succedevano tra loro a cadenza quasi annuale. Costoro, pur formalmente ricoprendo tale incarico, non avevano alcuna esperienza nel settore, erano per lo più privi di reddito, e, in alcuni casi, se ne era accertata anche l’irreperibilità. La RAGIONE_SOCIALE inoltre, al momento della costituzione, aveva dichiarato la propria sede a Limbiate, per poi mutarla per tre volte, almeno sino al momento della verifica fiscale. Nel 2010 la RAGIONE_SOCIALE risultava avere alle sue dipendenze sei persone retribuite direttamente da CBS e non disponeva neppure di una autonoma struttura amministrativa.
Nel 2011 NOME aveva preso in appalto specifici lavori presso l’ortomercato di Milano, instaurando rapporti contrattuali con la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE amministrata da RAGIONE_SOCIALE) e poi con RAGIONE_SOCIALE, entrambe operanti all’interno dell’ortomercato per il confezionamento di frutta e verdura.
La documentazione inerente il contratto con NOME era stata rinvenuta su GLYPH supporto informatico creato e gestito dalla madre del ricorrente, NOME; da tale documentazione si ricavava che, per l’esecuzione delle attività materiali, NOME utilizzava la strumentazione presente nei magazzini di NOME e NOME, essendo priva di attrezzature proprie (la Corte di appello cita a riscontro la “denuncia di nuovo lavoro” predisposta da NOME); ed infine erano le stesse NOME e NOME a indicare in maniera dettagliata e prescrittiva a NOME, i lavoratori da assumere, le modalità di assunzione, il corrispettivo orario, il vestiario lavorativo da acquistare e a comunicare ogni problematica relativa all’assunzione del personale.
Di qui la conclusione che, pur essendo formalmente incaricata del subappalto dei servizi di confezionamento merci ed emittente fatture con tale causale, la RAGIONE_SOCIALE, in realtà, si interponeva nella assunzione della relativa manodopera, somministrandola illecitamente alle committenti.
L’interposizione fittizia di manodopera è ulteriormente desumibile, afferma la Corte di appello, dalla testimonianza del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che aveva riferito che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, clienti finali e destinatari della prestazione lavorativa, si rivolgevano direttamente a CBS per ciò che concerneva il personale formalmente dipendente di NOME.
Da questi dati di fatto i Giudici distrettuali hanno disatteso la deduzione difensiva del distacco regolare di manodopera effettuato ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003, in considerazione, affermano, della assoluta mancanza dell’interesse specifico, rilevante, concreto e persistente del distaccante che costituisce uno dei requisiti di legittimità dell’istituto come quello che può ravvisarsi nel caso di imprese operanti in “rete” (art. 3 dl. n. 5 del 2009) o in “gruppo” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ. L’istruttoria dibattimentale non ha restituito altro se non la mera messa a disposizione di personale, nell’ambito di una somministrazione illecita di manodopera.
Il ruolo gestorio del ricorrente è stato confermato dalla Corte di appello in base a prove documentali e testimoniali.
Quanto alle prove documentali, la sentenza fa riferimento al rinvenimento di un documento (“Nostre RAGIONE_SOCIALE“) estrapolato da un computer in uso al ricorrente che non è stato isolatamente considerato come elemento decisivo per dimostrare il ruolo dell’imputato in RAGIONE_SOCIALE, dovendo la sua rilevanza essere collegata al contenuto, alla modalità di creazione e di gestione di tutta la documentazione societaria. Vengono in considerazione cioè non solo questo, ma anche altri documenti, quali ad esempio quello denominato “denunce nuovo lavoro” e “il contratto SIPA”. Tali documenti, come peraltro tutta la documentazione inerente NOME, erano stati rinvenuti non solo nei computer in uso al ricorrente e alla sua famiglia, ma anche presso RAGIONE_SOCIALE, presso il commercialista di quest’ultima e presso i magazzini nella disponibilità della famiglia COGNOME. Si tratta, secondo la Corte di appello, di circostanza significativa ed indicativa del diretto coinvolgimento dei COGNOME nella gestione amministrativa, economica e finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, essendo irrilevante chi fosse il materiale autore dello specifico e singolo documento informatico.
Altro riscontro documentale è costituito dalle comunicazioni inviate via email all’imputato, la cui rilevanza, afferma la Corte di appello, non può essere ridimensionata. Al contrario, tutte le comunicazioni citate, sia quelle provenienti dai referenti di NOME, sia quelle provenienti da RAGIONE_SOCIALE, contenevano indicazioni per l’assunzione dei dipendenti, per la loro retribuzione e concreta gestione ed erano indirizzate a NOME. Che vi fossero altri destinatari è circostanza valutata dalla Corte territoriale come priva di rilevanza, perché si tratta di soggetti (nella stragrande maggioranza dei casi, COGNOME NOME), cui tali comunicazioni erano comunque indirizzate per il loro ruolo esecutivo, laddove al contrario l’indicazione del ricorrente rimanda al suo ruolo decisionale. A tal fine, la Corte di appello ritiene significativa la mail del 1 ottobre 2012 inviata a NOME COGNOME da NOME nella quale l’interlocutore si rivolge all’imputato chiedendogli di procedere all’assunzione dei dipendenti ivi indicati. Il ricorrente dunque era individuato come il soggetto in condizione e in grado di decidere
l’assunzione del personale, mansione questa naturalmente riservata, osservano i Giudici distrettuali, al reale amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle prove testimoniali, la sentenza fa riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il primo, presente sul luogo di svolgimento dell’attività di NOME nell’ortomercato, aveva come referente il ricorrente che si comportava quale gestore esclusivo della RAGIONE_SOCIALE. Irrilevante, secondo i Giudici distrettuali, che il COGNOME non si fosse mai presentato agli operai, costituendo dato di comune esperienza che un amministratore può gestire una RAGIONE_SOCIALE anche senza necessariamente frequentare i luoghi di lavoro.
Il secondo aveva espressamente fatto riferimento al COGNOME come uno dei gestori della RAGIONE_SOCIALE, secondo un patrimonio di conoscenze articolato e sedimentato, grazie all’attività svolta presso RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE preposta al controllo delle cooperative operanti all’interno dell’ortomercato, trattandosi, dunque, di soggetto particolarmente qualificato.
Alcun rilievo, infine, è stato dato dalla Corte di appello alla deduzione difensiva secondo la quale non vi sarebbe prova che gli amministratori di diritto succedutisi in RAGIONE_SOCIALE non avessero un ruolo operativo. In realtà, obiettano i Giudici distrettuali, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno dimostrato che i formali amministratori erano persone prive di competenza, di reddito, e a volte irreperibili, a fronte invece dei dati convergenti in ordine al ruolo operativo rivestito dall’imputato. Di tali amministratori di diritto peraltro non vi è traccia alcuna, se non negli atti di designazione, in tutta la documentazione gestionale esaminata.
5.Tanto premesso, il primo motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
5.1.In termini generali, va ribadito che, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 – 01); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, COGNOME, Rv. 224948 – 01). E’ stato
al riguardo precisato che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.).
5.2.Nel caso di specie, la qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE è stata desunta dalla Corte di appello sulla scorta di prove documentali e testimoniali il cui governo logico resiste alle generiche deduzioni difensive che si risolvono, da un lato, nella richiesta di rivalutare le deposizioni testimoniali del COGNOME e del COGNOME, dall’altro nello svilimento probatorio del citato file “NOSTRE SOCIETÀ”, senza però tener conto del quadro complessivo della vicenda come descritta dalla sentenza impugnata che fa riferimento anche alle comunicazioni inviate via mail al ricorrente e alla contestuale latitanza di tutti gli amministratori formali della RAGIONE_SOCIALE. La circostanza che il ricorrente, nel contesto dato, fosse destinatario di indicazioni relative alla assunzione dei dipendenti, alla loro retribuzione e gestione costituisce argomento tutt’altro che manifestamente illogico (e dunque insindacabile in questa sede) per ritenere, da parte dell’imputato stesso, lo svolgimento continuato e significativo dei poteri tipici dell’amministratore dell’ente.
6.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, oltre ad essere generico, si alimenta di inammissibili deduzioni fattuali volte a sostenere l’effettività del distacco di personale piuttosto che la illecita somministrazione di mano d’opera affermata dai Giudici di merito.
6.1.11 ricorrente lamenta che la Corte di appello ha escluso il distacco per l’assenza di un effettivo interesse di NOME senza considerare, però, che tale affermazione costituisce la logica conseguenza dell’accertamento in fatto relativo alla assoluta assenza di autonomia della RAGIONE_SOCIALE. Si legge alle pagg. 24 e segg. della sentenza impugnata che «fill contenuto delle numerose e-mail rinvenute consentiva di rendere manifesto come fosse la stessa committente RAGIONE_SOCIALE a indicare ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. gli stessi nominativi dei lavoratori da assumere, le modalità di assunzione dei medesimi, il corrispettivo orario e, in generale, tutte le problematiche relative alla gestione del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Sostanzialmente RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto ad eseguire alcun tipo di servizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a
prendere in carico il personale indicatole per il confezionamento merci. Dall’analisi delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE emergeva un profilo di inesistenza oggettiva delle stesse, poiché quanto descritto in fattura non rispondeva alla reale prestazione fornita. Infatti, la RAGIONE_SOCIALE fatturava dei servizi, attività soggetta a IVA, ma in realtà provvedeva solo alla somministrazione della manodopera che aveva in carico, attività invece non soggetta ad IVA. In questo modo, veniva applicata dell’IVA, che veniva poi presa a credito dalla RAGIONE_SOCIALE (..) Anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operava all’interno dell’ortomercato di Milano e, come nel caso della RAGIONE_SOCIALE, dalle e-mail acquisite agli atti emergeva come era la stessa RAGIONE_SOCIALE a comunicare a RAGIONE_SOCIALE il nominativo dei lavoratori da assumere, il vestiario lavorativo da acquistare, le paghe orarie previste, nonché le eventuali problematiche relative alla loro assunzione. Alla luce di tali comunicazioni e-mail emergeva come RAGIONE_SOCIALE non avesse ad eseguire alcun tipo di servizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitandosi, invece, a prendere in carico il personale dipendente indicatole da quest’ultima per lo svolgimento del confezíonamento merci, in modo che a fronte della emissione, da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di fatture aventi ad oggetto “quintali movimentati per vs. conto c/o ortomercato di Milano” risultava accertata l’effettuazione di una mera somministrazione di manodopera».
6.2.In tale contesto fattuale (non contestato in appello) appare evidente che evocare la formale regolarità del distacco e la sussistenza dell’interesse richiesto dall’art. 30, commi primo e secondo, d.lgs. n. 76 del 2003) equivale a negligere completamente il sostrato fattuale del ragionamento accusatorio validato in entrambi i giudizi di merito e a estraniarsi dalla ratio decidendi. Appare fin troppo evidente che, sul piano formale, la posizione retributiva e contributiva dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE apparisse regolare, ma nemmeno una parola è stata spesa dal ricorrente per contrastare la circostanza, documentalmente provata, della assunzione di personale (da distaccare) sulla base delle specifiche indicazioni fornite dai fruitori del distacco, quasi a dimostrare l’interesse di questi ultimi più che del distaccante.
7.Anche il terzo motivo è inammissibile per genericità.
7.1.Francamente inaccettabile, sul piano metodologico, far derivare la prova della inesistenza del dolo specifico di evasione dalla testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva affermato di non aver rinvenuto tracce di restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo della fatture emesse per prestazioni inesistenti.
7.2.In disparte l’ennesimo utilizzo del contenuto di prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento per supportare le deduzioni difensive, il
ricorrente neglige, anche qui, l’apparato motivazionale che, oltre a far leva sulle ragioni della inesistenza delle prestazioni fatturate, eleva a rango di indizio ulteriore del dolo di evasione la sistematica evasione di imposta posta in essere da RAGIONE_SOCIALE negli anni dal 2010 al 2016, a dimostrazione della natura fittizia della RAGIONE_SOCIALE, formalmente amministrata da prestanome, e del dolo di evasione.
8.Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.
8.1.La Corte di appello ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che «on vi sono elementi positivi, né risultano indicati dall’appellante, cui ancorare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte non solo della condotta posta in essere connotata da significativa gravità e dalle modalità professionali della sua commissione, ma anche dello stato soggettivo di non incensuratezza» (pag. 48).
8.2.La Corte di appello fa buon governo del principio secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, COGNOME, Rv. 195339).
8.3.Ne consegue che l’obbligo di motivazione non sussiste sia se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, COGNOME, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, COGNOME, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell’imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).
8.4.Inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di
fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
8.5.Manca, nel caso di specie, l’allegazione di specifici indicatori della attenuazione della pena in tesi negletti dalla Corte di appello.
9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00.
Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 06/06/2024.