Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22867 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Nova Siri DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 16.12.2022 della Corte di Appello di Torino visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’acco g limento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16.12.2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato contestato al capo q) di cui all’art. 5 d. I g s. 74/2000 per omessa presentazione, nella q ualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2011, con evasione della suddetta imposta nella misura di C 871.572, perfezionatasi in data 29.12.2012, al contempo dichiarando, in parziale riforma della pronuncia resa all’esito del primo grado di g iudizio estinti
tutti gli altri reati per intervenuta prescrizione. A chiarimento della più comples vicenda sottostante al residuo reato occorre puntualizzare che l’imputato era stato tratto a giudizio e condannato dal giudice di primo grado per i reati di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. nella veste di promotore e costitutore un’associazione criminosa volta alla perpetrazione di reati di natura tributaria realizzati attraverso la costituzione di una serie di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aventi a oggetto la prestazione di servizi che, a dispetto dell’amministratore formalmente nominato, operavano sotto la sua direzione, delle quali faceva parte la RAGIONE_SOCIALE, nella cui amministrazione di diritto si erano avvicendati vari componenti del sodalizio fino alla sua liquidazione, destinata alla gestione di un’unica commessa affidatale da RAGIONE_SOCIALE. Nello specifico il COGNOME, che aveva amministrato per oltre diciotto anni il RAGIONE_SOCIALE avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, costituito un ulteriore RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE anch’esso da lui amministrato e diretto con lo scopo di trasformare la RAGIONE_SOCIALE in un soggetto interposto rispetto alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preposte alla esecuzione delle commesse le quali fatturavano nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta fatturava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, cui veniva in tal modo assicurata una posizione fiscalmente neutra attraverso il ricorso alle compensazioni derivanti dalle fatture passive emesse nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE prestatrici dei servizi che si sottraevano al pagamento degli oneri di legge e che perciò, diventando contenitori di debiti, venivano rapidamente messe in liquidazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 2639 civ., il ruolo di amministratore di fatto all’interno della RAGIONE_SOCIALE, inopinatame attribuitogli dalla Corte di appello confondendo i poteri gestori consortili co poteri gestori di fatto. Muovendo dalla definizione dell’art. 2602 cod. civ. secondo la quale il RAGIONE_SOCIALE è un contratto con cui più imprenditori istituiscon un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, sostiene che rientri nei poteri propri della capof l’esercizio del controllo, sottoforma di direzione e coordinamento, nei confront delle RAGIONE_SOCIALE consorziate, attività questa che si sostanzia nella conduzione di una politica economica comune volta ad imprimere un’identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti distinti riuniti in un RAGIONE_SOCIALEo: di tale pr cardine è espressione l’art. 2545 septies cod. civ. che disciplina il RAGIONE_SOCIALE organizzate anche in forma consortile con espressa attribuzione dei poteri di controllo e coordinamento ad una o più RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che, non esistendo un modello astratto di autonomia gestionale, la verifica debba essere compiuta in relazione alle specificità del caso concreto che nel caso di un consorzio, tanto più se, come nella fattispecie, verticale, implicant
cioè una maggiore interferenza da parte del capofila presso le consorziate per ottenere un prodotto o servizio ottimale di natura omologa per la clientela, comporta ex se una limitazione dell’autonomia di queste ultime. Interferenza questa che tuttavia, secondo la difesa, non implica alcuna consapevolezza da parte dell’imputato – su questo punto vertendo la censura della sentenza impugnata dell’impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE di adempiere al debito IVA sorto dalla prestazione, non avendo il COGNOME alcuna ragione per ingerirsi nell’espletamento dei doveri tributari della consorziata. Di ciò costituisce conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 29.6.2021 prodotta dalla difesa, su cui invece la pronuncia impugnata resta del tutto silente, con cui NOME COGNOME, ovverosia l’ultimo rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, era stato condannato per bancarotta, processo nel quale costui aveva espressamente dichiarato di aver assunto l’incarico di amministratore relazionandosi con tale NOME COGNOME che di fatto gestiva la RAGIONE_SOCIALE, senza essersi mai rapportato, all’infuori di un unico incontro, con il COGNOME che aveva, invece un ruolo di direzione della compagine sociale. In sintesi, assume il ricorrente che la posizione apicale rivestita all’interno del RAGIONE_SOCIALEo consortile non possa essere confusa, non essendosi mai tradotta in atti di gestione di fasi o settori della societ controllata, con la amministrazione di fatto della D RAGIONE_SOCIALE attesa l’autonomia mantenuta da quest’ultima, seppur mitigata dalla sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure difensive, pur attaccando le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’affermazione di colpevolezza e segnatamente il ruolo rivestito dall’imputato all’interno della cooperativa resasi inadempiente all’obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta in contestazione, si sviluppano in assenza della necessaria correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta a medesime doglianze articolate con l’atto di appello, che vengono in questa sede sostanzialmente riproposte.
Le puntualizzazioni in ordine all’inquadramento dei poteri della capofila di un RAGIONE_SOCIALEo consortile si traducono in un’astratta disquisizione manchevole del necessario confronto con gli specifici elementi individuati dai giudici di merit sintomatici di un effettivo potere gestorio da parte dell’imputato.
Tra questi figura, in primo luogo, sul piano della vicenda squisitamente contrattuale, la catena di fatturazioni inerenti alla medesima commessa che, ove svolta direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE consorziata RAGIONE_SOCIALE, non spiega – al difuori della sottostante vicenda commerciale così come ricostruita dai giudici di merito che vede RAGIONE_SOCIALE nella posizione di soggetto interposto tra RAGIONE_SOCIALE, costituita all’apposito fine di intrattenere i rapporti con la clientela, e le RAGIONE_SOCIALE consorz
preposte all’esecuzione delle prestazioni da questa richieste, con compensazione da parte di HDL, così come di RAGIONE_SOCIALE, del debito IVA con le fatture passive ricevute – per quali ragioni le suddette consorziate fatturassero nei confronti RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, fatturava nei confronti di HDL. All’interno del meccanismo elusivo così congegnato militano, secondo la coerente ricostruzione della sentenza impugnata, i poteri amministrativi e al contempo decisori esercitati dal COGNOME insieme ai suoi accoliti più stretti, emblematicamente definiti dall Corte sabauda come un direttorio posto ai vertici della RAGIONE_SOCIALE cooperativa, il quale non solo ne deteneva la contabilità, ma ne gestiva altresì gli aspetti finanziar curando il rientro della sua posizione debitoria con gli uffici erogatori e con banche, supervisionando attraverso la predisposizione delle buste paga il salario del personale dipendente e verificando l’adempimento agli obblighi contributivi, oltre ad aver assunto in prima persona le decisioni concernenti il funzionamento della stessa RAGIONE_SOCIALE: l’imputato aveva infatti provveduto personalmente alla scelta dei soggetti cui affidare formalmente l’amministrazione, tutti privi di specifich competenze e come nel caso del COGNOME, nominato liquidatore, in condizioni di disoccupazione.
Sulla scorta di tale ricostruzione che non viene fatta oggetto di specifiche confutazioni, i poteri che residuano in capo alla cooperativa sono ben al di sotto della ridotta autonomia conseguente all’esercizio dei poteri di direzione e di coordinamento da parte del capoRAGIONE_SOCIALEo delle imprese consorziate, trattandosi al contrario di un sostanziale svuotamento dei poteri gestori in capo all’amministratore di diritto, che in quanto ridotti alle sole funzioni esecutive de prestazioni commissionategli, vengono coerentemente definIti di natura spicciola.
Quanto alla omessa pronuncia sulla condanna resa dal Tribunale di Milano del liquidatore COGNOME per bancarotta documentale semplice, singolare è la posizione della difesa che, pur avendo prodotto la suddetta sentenza innanzi ai giudici del gravame, neppure indica le ragioni della sua rilevanza in ordine alla configurabilità dell’autonomia gestoria della cooperativa asseritamente in contrasto con l’affermazione di responsabilità per il reato in esame. Al contrario è significativa della natura di prestanome ricoperta dal liquidatore della RAGIONE_SOCIALE l sua assoluzione dal reato, contestualmente contestatogli nel medesimo processo, di bancarotta fraudolenta la quale, a differenza dal delitto ascrittogli, presuppone la prova che l’omessa tenuta delle scritture contabili sia finalizzata ad impedire l ricostruzione del patrimonio sociale o del volume di affari della RAGIONE_SOCIALE dichiarat fallita, con relativo pregiudizio dei creditori. Conseguentemente, di nessuna censura è passibile l’omessa pronuncia del giudice di appello sulla suddetta produzione documentale, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo (Sez. 2, Sentenza n. 31278 del 15/05/2019, Rv.
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276982; Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 secondo cui in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).
E’ dunque evidente che allo svuotamento dei poteri gestori in capo al formale amministratore della consorziata corrisponda la loro assunzione da parte dell’imputato che, in quanto amministratore di fatto della stessa, è onerato degli obblighi fiscali gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE e che perciò è stato coerentemente ritenuto responsabile, sia pure in concorso con l’amministratore di diritto, del reat omissivo in contestazione.
Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell’art.129 c.p., i compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Segue a tale esito l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 14.11.2023