Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22536 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per la inammissibilità del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglirnento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME – quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del 14 luglio 2 colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circosta aggravante di cui all’art. 219 co. 1 e 2 L.F. L’amministratrice formale della società, NOME COGNOME era stata assolta già dal primo giudice per non aver commesso il fatto, essendo stata ritenuta mero prestanome.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni de coimputata NOME COGNOME, circa il ruolo di amministratore di fatto della società e tenutario de scritture contabili attribuito al ricorrente. In sintesi, secondo la difesa ricorrente, la se impugnata muove dalle contraddittorie dichiarazioni della COGNOME, per inferirne il ruolo amministratore di fatto del ricorrente e attribuirgli la responsabilità per la sottrazione scritture contabili, costruendo tale qualifica in ragione della tenuta delle scritture ma se indicare alcun atto gestorio, e, quindi, in assenza di indici sintomatici dell’attività di ge effettiva riconducibili al COGNOME, che era semplicemente il consulente della societ amministrata, invece, dalla coimputata COGNOMECOGNOME
2.2. Con il secondo motivo, denuncia omessa motivazione in merito alla richiesta di acquisizione documentale, rigettata con ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2019 ( avente a oggetto il verbale di sequestro delle fatture e note di credito della società fallita, in data 13/10/200 danno di COGNOME NOME; processo verbale di constatazione della GDF del 25/10/2001, nei confronti della fallita; allegato al PVC del 03/10/2013 n. 1 relativo alla scheda anagrafica de società); detta istanza era stata ribadita con richiesta di rinnovazione istruttoria formulata giudizio di appello. La decisività della circostanza non acquisita è correlata al fatto che i Giu di merito avrebbero considerato il COGNOME tenutario delle scritture contabili, già pri dell’accesso della G.d.F., da qui, inferendo la credibilità della COGNOME, laddove, dal proces verbale di constatazione del 25 gennaio 2001, emergerebbe che la contabilità del lavoro era tenuta presso uno studio in Torre del Greco.
2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e illogicità del motivazione quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarot documentale. Manca in atti la prova del conferimento delle scritture contabili da part COGNOME al COGNOME; d’altro canto, fu la COGNOME a sottoscrivere il processo verbale della
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio motivazion e la violazione di legge quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della fallit
1.1. La Corte d’appello, condividendo il percorso argomentativo del primo giudice (in caso di doppia conforme la motivazione della sentenza impugnata va letta congiuntamente a quella di primo grado – Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) ha evidenziato che, sulla scorta delle dichiarazioni della amministratrice formale (ritenuta credibile e attendibile con cong argomentazione, non viziata in diritto né manifestamente illogica, neppure confutata in modo specifico), della relazione ex art. 33 I. fall. e degli accertamenti compiuti dalla G.d.F., era e che il COGNOME– che aveva costituito la società e aveva partecipato quale delegato alle operazion di verifica della G.d.F.- era il dominus effettivo della gestione organizzativa ed economica della società.
1.2. In realtà, la COGNOME era risultata essere un mero prestanome, ed assolta, in quanto, priva qualsiasi competenza tecnica (laureata in scienze motorie, campo nel quale aveva sempre svolto la sua attività lavorativa), era stata coinvolta dal ricorrente, suo lontano parente, e a accettato l’incarico offertole in un momento di difficoltà economica, essendosi limitata alle poc attività non delegabili, in ragione del ruolo formale attribuitole, ovvero al ritiro in banc assegni e alla loro sottoscrizione secondo le direttive del RAGIONE_SOCIALE, presso il cui studio ven effettuata ogni operazione, e al quale ella si era totalmente affidata; così come non poteva ch essere la COGNOME, nella sua qualità, a sporgere la denuncia nel marzo 2003 per il danneggiamento delle scritture contabili. Come rilevano i Giudici di merito, la amministratrice formale dich nell’interrogatorio, di non avere mai posseduto i documenti della società, di non sapere ch fossero i soci e quali gli amministratori, neanche distinguendo le due figure; non sapeva null dell’ingente debito verso RAGIONE_SOCIALE di quasi venti milioni di euro; aveva provvedu personalmente alla liquidazione dei propri compensi per meno di un anno, perché poi, a seguito degli accertamenti della GDF manifestò al RAGIONE_SOCIALE l’intenzione di uscire dalla società.
2.3. Quanto al COGNOME, invece, i Giudici di merito hanno evidenziato come egli sia laureato i giurisprudenza e iscritto all’albo dei tributaristi – e, infatti, era il consulente fiscale de – come detto, aveva costituito la società predisponendone l’atto costitutivo; la verifica fi avvenne presso il suo studio, ed era stato delegato ad assistere alle operazioni, dalla RAGIONE_SOCIALE; n PVC è indicato come tenutario delle scritture, risultando che la società ricorrente avrebbe fat parte di un vorticoso giro di false fatturazioni per operazioni inesistenti, non aveva magazzi né sede operativa.
2.4. E’ noto che, da tempo, questa Corte tende a riconoscere la responsabilità dell’amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, c l’amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzi che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso dell estensibilità della disposizione di cui all’art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati soc equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dal legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di
esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla fu ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 de 20/06/2012, Rv. 253363). L’art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce alle funzion inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all’interesse protetto dalla nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l’obbligo della lea della correttezza nell’espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe, infatti, irrazionale, e contrasto con l’interesse protetto dalla legge, che fosse escluso dall’obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena con degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115).
Secondo costante elaborazione giurisprudenziale, la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicat individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovv alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d’analisi, riconducibili – secondo validate massime d esperienza – ad indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della v societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipende e dei terzi, l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralg dell’ente economico. Il relativo apprezzamento – che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione – non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell’attività d’impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto dell ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. La nozione di amministrato di fatto introdotta dall’art. 2639 cod. civ. presuppone l’esercizio, in modo continuativ significativo, dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariame all’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bensì ad un’apprezzabile att gestione, che sia effettuata in modo non episodico od occasionale, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497), e anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condott illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, “intraneus”, nell’assetto societario. (Sez. 5 n. 2514 dei’ 04/12/2023 (dep. 2024 ) Rv. 285881). Detta condizione, inoltre, ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministrato di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. In altri te la effettiva gestione da parte dell’amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. Nel caso in esame, il provvedimento censurato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – evidenzia concreti indicatori dell’effettiva riconducibilità all’imputato di poteri
della fallita, in primo luogo, valorizzando la circostanza, del tutto autoevidente a tali fini, RAGIONE_SOCIALE ebbe l’iniziativa della costituzione della società e ne predispose l’atto costitutivo, no la delega a interloquire con la polizia giudiziaria conferitagli in occasione dell’accesso della G. e le specifiche competenze tecniche da lui possedute, a fronte, per contro, della totale estranei della amministratrice al mondo imprenditoriale.
La Corte territoriale ha dato conto con motivazione ampia e circostanziata, aderente ai principi di diritto richiamati, degli indicatori di una effettiva gestione sostanziale in via e della società da parte del RAGIONE_SOCIALE, ancorando la propria valutazione a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e procedendo – a sua volta – nella nuova disamina dei fatti, alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nell’atto d’appello. Il amministratore di fatto del RAGIONE_SOCIALE – già consulente e creditore della società fallita -r ricostruito, in coerenza con le premesse in fatto, sulla base di indici sintomatici espres dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa commerciale dell’attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispett all’amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di opera dell’ente.(Sez. 5 n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279z1-97). In tale contesto, s’appalesano inconducenti i rilievi difensivi volti, da un lato, a delimitare il ruolo dell’imputato e, da censurare gli esiti di ulteriori fonti di prova, finendosi con il richiedere una compl rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico per mancata dimostrazione della decisività dei documenti che si assumono ingiustamente pretermessi, dal momento che il giudizio di attendibilità della COGNOME si fonda su un coacervo di elementi logicamente valutati dai Giudic merito, cosicchè risulta ineccepibile la motivazione con la quale la Corte d’appello ha formula una valutazione di irrilevanza della prova di cui si chiedeva la rinnovazione.
Il terzo motivo, incentrato sulla bancarotta documentale, è manifestamente infondato ( oltre che generico nella sua formulazione, meramente assertiva) dal momento che risulta logica l’osservazione della Corte di appello sul punto, ovvero che, a prescindere da riscontr documentali, essendo il ricorrente il consulente contabile della società, non poteva che essere lui a detenere le scritture, peraltro, a fronte della assoluta incompetenza della amministratr legale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Co Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024