Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A, riportandosi, nel resto, ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riform decisione di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Pistoia il 17.7.201 dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo c) – sottrazione fra pagamento di imposte – nei confronti di NOME COGNOME e, esclusa l’aggravan danno di rilevante gravità contestata in relazione alle altre due imputazioni resi ai capi a) e b), per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrim rideterminato la pena nei suoi confronti in anni due e mesi otto di reclusione, ri le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della pluralità d bancarotta; è stata rideterminata anche la durata delle pene accessorie dall’ultimo comma dell’art. 216 I.fall., nella stessa misura della pena principale revocata la confisca disposta sui beni dell’imputato.
L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati citati nella sua qualità di amm di fatto dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 8.6.2015.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOMECOGNOME trami difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.
2.1. Con la prima ragione di censura si eccepisce violazione di legge e vizio di mot quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente come amministratore d della fallita: í giudici di merito avrebbero equivocato il ruolo aziendale del r account manager ricollegandolo ad una qualifica gestoria di direttore amministra (equiparandolo al coimputato COGNOME anche nella sanzione), mentre invece la sua f rimaneva pur sempre quella di un dipendente, addetto a curare i rapporti con i cl a far crescere il fatturato, ma privo di capacità decisionale rispetto al dell’impresa.
A riprova della estraneità gestionale del ricorrente, il ricorso elenca dettaglia dichiarazioni di alcuni testi della difesa – sottovalutati o svalutati nella decisi – nonché alcuni dati di mai) che ne provano l’estraneità alla gestione aziendale si ripercorrono le dichiarazioni: a) dei testimoni NOMENOME NOME COGNOMECOGNOME nella ricostruzione della responsabilità dell’imputato, evidenziandone le contradd la non veridicità, soprattutto con riguardo alla restituzione nelle mani del ricor chiavi dei locali aziendali ove erano custoditi i beni sottratti e in rife dimensione gestoria dell’incarico del ricorrente: si tratta, secondo la difesa, d interessati ad evitare coinvolgimenti nel reato; b) della teste COGNOME, mettendon la non credibilità, e dal teste COGNOMECOGNOME le cui dichiarazioni sono ritenute irri della prova a carico dell’imputato, contrariamente a quanto affermato dalla s impugnata.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motiva relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fr
documentale, in relazione al quale mancherebbe del tutto risposta ai motivi d’appello da parte della sentenza impugnata, che si è limitata a trattare tutte le ragioni di critica prisma della dedotta non configurabilità del ruolo di amministratore di fatto in ca all’imputato.
E’ stata ammessa trattazione orale del ricorso su istanza della difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Entrambi i motivi eccepiti ruotano intorno alla qualifica di amministratore di fatto ricorrente.
2.1. Il primo motivo è formulato secondo uno schema di censure sottratto al sindacato di legittimità, che, come noto, è limitato a verificare la complessiva tenuta logica de motivazione del provvedimento impugnato.
Non è consentita, infatti, la mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fat ritenuta dal ricorrente più plausibile in un’ottica di difesa delle sue ragioni, senza tuttavia, siano rilevabili vizi di manifesta illogicità della motivazione del provvedim impugnato, i quali – soli – consentirebbero al Collegio di aprire il proprio giudizi aspetti ricostruttivi della vicenda e sulla valenza delle prove utilizzate (Sez. 6, n. del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il compito del giudice di legittimità è, infatti, quello di verificare la raz argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione ‘diretta’ di singoli elementi istruttori o l’apprezzamento ‘diret prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplora (Sez. 1, n. 37070 del 4/4/2023, COGNOME).
I motivi sono anche reiterativi delle ragioni di appello, già superate in modo convincent e senza iati logici dalla sentenza impugnata.
In sintesi, il ricorso si configura come un elenco di prove, soprattutto testimoniali, d quali si offre una lettura edulcorata, in chiave difensiva.
Ed invece, la motivazione della sentenza d’appello, conformemente a quanto accertato in primo grado, ritiene che esistano elementi seri che provano la capacità gestionale della fallita da parte del ricorrente, non limitata a mansioni settoriali e subordinate, c invece prospetta la difesa, ma compiuta con attività gestionale autonoma senza posizione di subordinazione ad alcuno, anzi, secondo le testimonianze delle quali dà atto la motivazione della sentenza d’appello, si trattava di decisioni gestorie a volte in contras con quelle dell’amministratore di diritto, NOME COGNOME COGNOMEcfr. pag. 6, ov ripercorrono le dichiarazioni principali del teste NOME COGNOMECOGNOME. Inoltre, il rico
dava direttive ai dipendenti della fallita e prendeva decisioni che son dell’amministratore e non dell’account manager, ad esempio indicando le mansioni e í compiti che, di volta in volta, i dipendenti dovevano svolgere (il teste NOME della sua diretta esperienza, evidenziando anche che fu proprio il ricorrente a r i lavoratori dell’azienda circa i pagamenti degli stipendi quando la società entrò all’atto della chiusura aziendale, fu proprio lui ad essere destinatario delle sede e della scheda SIM aziendale del teste NOME).
La ricostruzione della Corte territoriale si orienta nel senso della giur dominante anche nell’individuare i parametri tipici per costruire l dell’amministratore di fatto, che sarà tale se avrà esercitato non “tutti” i p dell’organo di gestione, ma anche soltanto alcuni poteri sintomatici della gestoria, definibili come significativi e continuativi.
Il Collegio richiama, invero, il condivisibile principio secondo cui la n amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’eserci continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od al nondimeno, significativítà e continuità non comportano necessariamente l’eserci tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’ attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 3 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; successivamente, sia pur con vari ac interpretativi dovuti alle differenze di fattispecie, hanno ribadito il pri pronunce massimate: Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009; 5, n. 45134 del 27/6/2019, COGNOME, Rv. 277540; Sez. 2, n. 26556 del 24/5 Desiata, Rv. 283850).
La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce, quindi, nell’acc di “indicatori di capacità gestionale”, vale a dire elementi sintomatici dell’i organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organ produttiva o commerciale dell’attività della società (rapporti con í dipendenti, o i clienti), ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia es produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, e tale accertamento co oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove s congrua e logica motivazione (così si esprime ancora la giurisprudenza cit soprattutto, spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attri qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (cfr. la citata pronuncia n. 26556 del 2022).
In conclusione, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’attribuzione della qualif di amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici iner alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, secondo una valutazio
degli “indicatori di capacità gestionale” dei quali spetta al giudice di merito valutar pregnanza in concreto.
Nella specie, entrambe le pronunce di merito – in doppia valutazione conforme, quindi hanno convincentemente valorizzato la continuità dei poteri di indirizzo gestionale in capo al ricorrente, desunti da numerosi indicatori, riportati concordemente dai testi-dipendenti della fallita e già richiamati nei limiti di interesse in questa sede.
La sentenza, peraltro, ha superato tutte le obiezioni difensive, proposte con l’atto appello in modo sovrapponibile al ricorso, relative alla attendibilità del racconto dei tes in particolare del teste COGNOME, definito quale soggetto completamente disinteressato a raccontare il falso riguardo a chi avesse realmente i poteri gestori o cogestori (si descritto, infatti, parallelamente, anche il ruolo di NOME, altro amministratore, situazione manageriale creatasi all’indomani dell’ingresso del personale direttivo della RAGIONE_SOCIALE nella società fallita, in seguito all’acquisto delle quote di capitale della fa da parte di quest’ultima. Tale operazione, peraltro, è ritenuta alla base del falliment poiché la RAGIONE_SOCIALE, principale cliente e debitore della fallita, con l’ingresso ne società non aveva mai pagato il proprio debito).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La risposta della Corte d’appello rispetto alle obiezioni relative all’affermazione responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale non è carente, bensì parametrata correttamente alla critica proposta, che – come si è anticipato – anche per tale reato ruota intorno all’assenza della condizione di amministratore di fatto della fall in capo al ricorrente.
I motivi d’appello, infatti, per entrambe le ipotesi di bancarotta contestate al ricorre erano riferiti all’insussistenza del ruolo gestorio e facevano perno su tale affermazion per escludere i reati.
La sentenza impugnata, dal canto suo, ha chiarito che avrebbe risposto alle censure relative ai “capi di imputazione” riferiti al reato di bancarotta fraudolenta: dunque, anc esplicitamente, il richiamo alla pluralità di imputazioni depone nel senso che la sentenza impugnata ha inteso trattare dei motivi d’appello in modo unitario, visto che si trattav di ragioni collegate tutte, soltanto, a criticare la qualità di amministratore di fatt ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 dicembre 2023.