Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME e per l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME; udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME NOME, AVV_NOTAIO PASQUALE
COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società RAGIONE_SOCIALE commessi, in veste di amministratori di fatto della stessa dalla data della costituzione al fallimento, dichiarato il 15 dicembre 2016.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto in primo luogo ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché la condanna si fonderebbe sulla duplice illazione secondo cui quale socio sarebbe ex se amministratore di fatto e per questo, sicuramente, avrebbe distratto le somme oggetto di imputazione.
Assume, sotto il primo aspetto, che da pag. 12 a 15 della sentenza impugnata si evincerebbe che il suo ruolo di amministratore di fatto della società è stato desunto dalla sola circostanza per la quale egli era divenuto socio della fallita, aveva avuto un diverbio con l’avvocato NOME e ricevuto una lettera da un fornitore indirizzata anche a lui. Di conseguenza sostiene che la qualifica di fatto gli è stata attribuita principalmente in quanto figlio del dominus e finanziatore della società fallita, COGNOME COGNOME.
Mancherebbe, COGNOME inoltre, COGNOME nella COGNOME predetta COGNOME motivazione, COGNOME qualsivoglia argomentazione sulla sua concreta partecipazione ai fatti oggetto dell’imputazione e sulle presunte distrazioni delle somme, nonché in ordine alle censure veicolate con i motivi di appello.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato lamenta contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che dalle prove assunte in dibattimento era emerso che, in ogni caso, egli non aveva gestito il denaro incassato nelle serate oggetto della contestata distrazione, sia se si volesse accedere alle propalazioni del teste COGNOME (il quale aveva riferito di aver consegnato tali somme all’AVV_NOTAIO, che disponeva della delega sul conto corrente, affinché le versasse sullo stesso) che a quelle del medesimo AVV_NOTAIO (il quale aveva dichiarato che i
COGNOME
relativi importi erano stati consegnati presso gli uffici di suo padre, il defun NOME COGNOME, finanziatore dell’impresa).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al capo A.1) dell’imputazione, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e di norme delle quali si deve tenere conto nell’applicazione di detta legge, con riferimento agli artt. 223 I.fall. e 2639 cod. civ.
A riguardo ribadisce di non aver mai rivestito il ruolo di amministratore di fatto, non potendosi peraltro ciò desumere semplicemente, come invece aveva ritenuto la Corte territoriale, da quanto avvenuto nel corso del litigio con l’AVV_NOTAIO, rispetto al quale, nell’atto di appello, contestando le analoghe conclusioni cui era già pervenuto il Tribunale, aveva specificamente dedotto che: il racconto del legale era lacunoso ed equivoco; la reazione di esso ricorrente si correlava al fatto che era stato additato come soggetto aduso alle sostanze alcoliche; i testi esaminati avevano riferito che egli non si inseriva nella gestione della società.
Né, peraltro, a differenza di quanto assunto dalla pronuncia impugnata, era mai emersa la prova che avesse un potere organizzativo e gestionale nella compagine sociale o avesse esercitato tali poteri in conformità a quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità rispetto agli indici che, ex art 2639 cod. civ., consentono in concreto di attribuire a un soggetto il ruolo di amministratore di fatto.
2.4. Con riferimento alla stessa condanna per bancarotta fraudolenta documentale, il COGNOME lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione con riguardo agli atti del processo, non essendo emerso da alcun elemento dell’istruttoria che egli aveva esercitato poteri di fatto, né prima della data del 1 luglio 2015, quando era divenuto socio, né dopo detta data.
L’istruttoria svolta avrebbe al contrario dimostrato che era semplicemente il figlio del finanziatore e non godeva di alcuna autonomia gestionale, anche per l’inesperienza nel settore, come confermato dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME.
2.5. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’imputato denuncia, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 2, 224, comma 1, e 217, comma 2, I. fall.
A riguardo sottolinea che nell’atto di appello aveva evidenziato che la decisione del Tribunale non aveva indicato alcun elemento dal quale potesse
desumersi la ricorrenza del dolo specifico richiesto per la configurabili delitto, argomentazioni tuttavia disattese dalla Corte territoriale adducendo la volontà di recare pregiudizio ai creditori avrebbe potuto evincersi circostanza che sia il COGNOME che altri creditori non si erano soddisfatt patrimonio della società. Risultato al quale, tuttavia, la sentenza impugnat pervenuta, sottolinea il medesimo ricorrente, modificando l’imputazione ch faceva invece riferimento ad una tenuta delle scritture contabili in modo tal non rendere possibile la corretta ricostruzione del patrimonio e dei movime riconducibili alla società, e che nella parte motiva della decisione impugnata divenuta “omessa tenuta della contabilità”, fattispecie autonoma ed alternat rispetto alla prima.
2.6. Mediante il sesto motivo di ricorso l’imputato lamenta violazio dell’art. 62-bis cod. pen. poiché, nonostante la sua incensuratezza, le circos attenuanti generiche non gli sarebbero state concesse solo perché non si sareb dichiarato colpevole, in contrasto con i principi più volte affermati giurisprudenza di legittimità.
2.7. Con il settimo motivo il COGNOME denuncia inosservanza dell’art. 219, comma 3, I. fall., poiché non gli sarebbe stata concessa la circost attenuante speciale contemplata da tale disposizione pur ammontando l’asserit danno patrimoniale oggetto delle distrazioni all’importo limitato di e 28.524,10 e non avendo né il Pubblico Ministero né la parte civile dimostrato danno patito dalla bancarotta fraudolenta documentale.
Ha proposto separato ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO, articolando, nell’ambito di un unico motivo, una serie di doglianze sia per violazione di legge che per vizio di motivazione relazione agli artt. 147 I.fall., 2476 e 2479 cod. civ., 62-bis e 131-bis cod.
Il ricorrente deduce, innanzi tutto, il travisamento della prova con il COGNOME il quale aveva confermato che egli era un semplice consulente della fallita, della quale era dominus NOME COGNOME.
Lamenta, peraltro, che la Corte territoriale ha desunto che egli ricopriv carica di amministratore di fatto della società poiché avrebbe ricevuto una del generale dall’ex moglie COGNOME NOMENOME che era socia della stessa, mentre, realtà, era intervenuto su delega della predetta COGNOME solo in occasione di voto assembleare, dove del resto aveva espresso la volontà di un mero socio minoranza.
In sostanza, assume che non sarebbe emerso alcun ruolo gestorio da egli svolto nella società, ma solo che aveva prestato consulenza nell’approntamento dell’area dove dovevano svolgersi i concerti e individuato i fornitori del beverage, limitandosi a mansioni meramente esecutive.
Deduce poi, in subordine, che al più le funzioni esecutive svolte avrebbero configurato il fatto come di lieve entità ex art. 131-bis cod. pen., in modo tale da giustificare un differente e più attenuato trattamento sanzionatorio e censura la mancata concessione, per le stesse ragioni, delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Prima dell’esame dei ricorsi si rendono opportune alcune premesse di carattere generale.
1.1.Innanzi tutto, poiché le censure dedotte in alcuni motivi si risolvono, al di là del riferimento nella rubrica all’inosservanza di talune disposizioni normative, in una contestazione del ragionamento inferenziale svolto dai giudici di merito esplicitato attraverso la motivazione, occorre ribadire che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Inoltre, poiché le decisioni del Tribunale e della Corte d’appello integrano una c.d. doppia conforme, esse possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 01).
1.2. Per altro verso, è opportuno ricordare che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in mod continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzio talché la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale,
COGNOME
nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o di cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori clienti – in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, COGNOME, Rv. 224948- 01; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, COGNOME, Rv. 234254-01). In sostanza, può essere accertata l’amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque setto gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisc oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, COGNOME, Rv. 277540-01).
2.Cominciando dalla valutazione del ricorso proposto dal COGNOME, vanno affrontate, innanzi tutto, le questioni, che si dipanano lungo i primi quattro motivi, suscettibili di valutazione unitaria, afferenti la posizione amministratore di fatto della fallita rivestita dal predetto imputato.
A riguardo occorre considerare che il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME nella società è stato argomentato dalle decisioni di merito sulla scorta di una serie di indici, che si sono estrinsecati in un’adeguata motivazione, con la quale, peraltro, la pur diffusa difesa dell’imputato si confronta solo in parte, così declinando censure ai limiti dell’inammissibilità.
In particolare, il profilo, che appare al collegio di pregnante rilievo, con quale il ricorrente omette di confrontarsi, è che l’assunzione, almeno a partire dal 16 luglio 2015, della qualità di socio nella RAGIONE_SOCIALE comportava di per sé l’attribuzione al ricorrente di significativi poteri gestori e, in particol quelli relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e finanziari de società. Ciò perché, a quanto si evince dalle motivazioni sottese alle pronunce tanto del Tribunale quanto della Corte d’Appello, nello Statuto della società, pur essendo stato indicato come amministratore unico NOME COGNOME, tali cruciali poteri erano stati riservati, così rendendo meramente formale il ruolo
COGNOME
‘C
dell’amministratore, all’assemblea dei soci. Di qui l’assunzione formale del ruolo di socio amministratore da parte del ricorrente è stata congruamente considerata un importante indice ai fini della verifica del ruolo svolto.
Ancora più significativo, tuttavia, in forza dell’esigenza, che, al di là de poteri formali, il ruolo venga esercitato mediante poteri di fatto che disvelino la carica realmente rivestita eppure non attribuita di diritto, la decisione censurata, e già quella di primo grado, hanno valorizzato, in maniera adeguata, i concordanti contributi dichiarativi dei testimoni, i quali hanno evidenziato che COGNOME COGNOME, padre dell’imputato e finanziatore della società, in quanto impegnato in molteplici attività, non si interessava direttamente a quella della società fallita, e ai relativi incontri il suo portavoce e COGNOME era proprio il figlio, e ciò anche prima di diventare socio.
E, del resto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente entrambe le decisioni di merito ne hanno inferito il ruolo di amministratore di fatto svolto ancor prima di diventare socio soprattutto perché egli, a seguito del forte litigio intercorso con l’AVV_NOTAIO (che aveva contestato proprio la gestione posta in essere da entrambi i ricorrenti), aveva preteso e ottenuto dall’amministratore delegato COGNOME che il medesimo COGNOME non partecipasse più alle riunioni. Il che, fosse anche dipeso da eventuali offese del NOME alla sua persona, denota la pregnanza del potere direttivo di fatto dell’imputato nella società, tale da consentirgli di imporre all’amministratore formale l’esclusione dalle riunioni di un soggetto, come il NOME, che sin dall’inizio era stato coinvolto dal padre nel progetto della società RAGIONE_SOCIALE
2.1. Quanto alle condotte distrattive, occorre premettere che è incontroverso che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate e non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex plurimis, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497- 01).
Di qui la Corte territoriale, una volta accertato, in forza delle dichiarazion testimoniali, che le somme erano entrate nella disponibilità della società e non sono state rinvenute nelle casse sociali alla data della dichiarazione di fallimento, senza che fosse stata fornita dagli amministratori alcuna giustificazione sulla destinazione delle stesse per finalità sociali, si è limitata a fare applicazione, ritenendo responsabile il COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del consolidato assunto per il quale la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni
COGNOME
suddetti (ex ceteris, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262740 – 01).
3. Con riferimento al quinto motivo del ricorso del COGNOME, va premesso che esso è costruito in modo intrinsecamente contradditorio. Per un verso, infatti, il ricorrente sembra lamentare che vi sia stato un mutam illegittimo nel fatto ritenuto rispetto a quello oggetto dell’imputazione, esse primo concretizzatosi in un’omessa tenuta delle scritture contabili a fronte di puntuale prospettazione accusatoria sulla tenuta delle stesse in modo inidoneo ricostruire correttamente la situazione economico-patrimoniale della società. P altro verso, l’imputato muove dall’avvenuta condanna per l’omessa tenuta del scritture contabili non per dedurre l’illegittimo mutamento dell’imputazione ben per lamentare che la decisione impugnata non ha argomentato in ordine all’elemento soggettivo richiesto in questa ipotesi, ossia il dolo specif arrecare pregiudizio ai creditori.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere il motivo ammissibile considerando come distinte le censure nelle quali lo stesso si articola, esso non è fondato.
3.1. Sotto un primo aspetto, come noto, le Sezioni Unite nella pronunci “Carelli” hanno chiarito che, in tema di correlazione tra imputazione contestat sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si ria l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incer sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio sudd non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fr contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”ite processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ord all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carell Rv. 248051 – 01).
Nella fattispecie in esame, se è vero che l’imputazione era costruita com tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla socie nel relativo capo si faceva poi riferimento, così rendendo immediatamente comprensibile all’imputato che la contestazione atteneva, in realtà, ad sostanziale omissione nella tenuta delle scritture contabili alla “s documentazione amministrativo-contabile acquisita dalla Curatela e all’assenza delle registrazioni contabili delle poche fatture rinvenute”. Talché il COGNOME
COGNOME
non ha subito alcun pregiudizio nell’esercizio del proprio diritto di difesa, essendo di immediata e chiara percezione la prospettazione accusatoria formulata nei suoi confronti.
3.2. Quanto, poi, alla sussistenza del dolo specifico in capo all’imputato, la sentenza impugnata ha adeguatamente osservato che la gestione scorretta e disordinata della contabilità sociale si sviluppò parallelamente ad altri fatt provati in modo certo, idonei a evidenziare la volontà degli amministratori di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori, ossia: il mancato pagamento del COGNOME; il pagamento irregolare degli altri fornitori; le distrazioni poste in essere; la prova dello svolgimento di altri eventi dopo il mese di luglio dell’anno 2015 dei quali non vi è traccia nella contabilità (cfr. pag. 15 dell decisione impugnata).
Di qui, nel ritenere sussistente il richiesto dolo specifico per l’ipotesi omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 01).
4.11 sesto motivo è inammissibile.
Tale motivo, infatti, non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione al DE COGNOME delle circostanze attenuanti generiche non già perché egli non ha confessato, come adduce il ricorrente, ma in quanto aveva fornito alla curatela informazioni scarse che si erano poi rivelate anche non veritiere e, comunque, in quanto non era emerso alcun elemento positivo da valorizzare per l’attenuazione, mediante la norma generale di cui all’art. 62-bis cod. pen., del trattamento sanzionatorio. La motivazione, dunque, è assolutamente congrua, considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente argomentato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
COGNOME
ce
Ciò comporta, d’altra parte, che il ricorso con il quale si deduce l’illegit della decisione in parte qua deve essere corredato, a pena di inammissibilità, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, della puntuale indicazione elementi di segno positivo già indicati al giudice del merito e da questo considerati nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il settimo motivo è, parimenti, inammissibile, poiché, ancora una volta, COGNOME, nel contestare la decisione della Corte d’Appello nella misura in cui non gli è stata concessa la circostanza attenuante speciale correlata alla spe tenuità del danno di cui all’art. 219, terzo comma, I.fall., non si confro alcun modo con la motivazione – peraltro adeguata – della stessa che ha esclus possa configurarsi tale un danno di quasi trentamila euro, con conseguent genericità della relativa doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 20 Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Andando ad esaminare le censure di NOME COGNOME, occorre trarre le mosse da quelle “principali” con le quali lamenta che gli è stato erroneame ascritto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita.
Si tratta di censure che non colgono nel segno, a prescindere dal questione della ritenuta interposizione fittizia nelle quote formalmente intes all’ex moglie NOME COGNOME.
Invero, ciò che è stato oggetto di valutazione dirimente, sin dalla sente di primo grado, è che i numerosi testi esaminati nel corso del dibattimen hanno riferito che il COGNOME COGNOME esercitato significativi poteri gestori, tanto ne fase prodromica all’inizio dell’attività, al punto da aver indivi l’amministratore formale, quanto in quella successiva di gestione degli even occupandosi direttamente del settore dell’attività diretto al procacciamento e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pag. 15 sentenza di primo grado). Di pregnante rilevanza sono state ritenute, tra le altre argomentazioni congrue, le dichiarazioni del teste COGNOME, il quale ha riferit il COGNOME era presente quotidianamente sul cantiere e dava direttive sullo svolgimento dei lavori (pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado) e quelle d teste COGNOME che, analogamente, ha aggiunto che l’imputato anche dopo l’inizi dell’attività si occupava dei rapporti con i fornitori (pag. 9 della stessa s di primo grado).
Talché sono emersi quegli indici che consentono di ritenere, in forza del giurisprudenza richiamata nel § 1.2., un soggetto, pur privo di una car formale nella società, amministratore di fatto della stessa.
COGNOME
Q
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., in realtà il COGNOME non ha sviluppato in maniera adeguata la relativa censura nel motivo di ricorso nel quale s limitato a fare riferimento, in via subordinata, alla lieve incidenza dell attività nella gestione nella società, deducendo non già che ciò avrebbe dovu comportare l’applicazione della predetta norma, bensì influire sul trattamen sanzionatorio.
Peraltro, come si è evidenziato, è al contrario emerso che il ricorrente svolto un ruolo gestorio di significativo rilievo in tutte le fasi della vi società, donde la censura, oltre che incomprensibile e contradditoria, si dis manifestamente infondata, stante la gravità dei fatti nonché i numero precedenti a carico dell’imputato.
Con riferimento alla generica doglianza con la quale lo stesso COGNOME adduce che non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, stessa è inammissibile, avendo riguardo ai principi richiamati nel § 4, per neppure in questa sede il ricorrente ha indicato elementi positivi valutabili fine.
I ricorsi devono essere dunque nel complesso rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua Così deciso in Roma il 25 settembre 2024
COGNOME