Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27871 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 582/2025
NOME COGNOME
UP – 09/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6475/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Latina il 28/02/1962
avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale preso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto, ricorso riportandosi alla requisitoria scritta giˆ depositata; l’avvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, ha confermato la pronuncia in data 25 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Vicenza, per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilitˆ di NOME COGNOME in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A. della rubrica, ad eccezione della condotta descritta al n. 1. dello stesso capo), e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con le conseguenti pene accessorie e le statuizioni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dellÕimputato, che ha formulato cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dellÕelemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, anche con riguardo al concorso in esso del ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe attribuito al COGNOME una cointeressenza con i coimputati (richiamando talune deposizioni testimoniali) sulla scorta di unÕimpostazione non condivisibile poichŽ non avrebbe compiutamente vagliato il compendio probatorio e, in particolare:
avrebbe del tutto omesso di apprezzare le prove relative ai bonifici disposti dalla fallita RAGIONE_SOCIALE verso i fornitori (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) di cui al n. 4 della rubrica, presumendo che essi fossero privi di giustificazione, senza valutare in alcun modo in che termini NOME COGNOME sarebbe stato coinvolto nelle dette societˆ e come egli abbia potuto ordinare lÕesecuzione dei pagamenti e prelevare le somme dai conti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; e non avrebbe accolto le richiesti difensive di riapertura dellÕistruttoria per valutare le condotte dei legali rappresentanti di queste due societˆ e verificare il motivo del pagamento;
avrebbe attribuito a NOME COGNOME la qualitˆ di amministratore di fatto della fallita in violazione dei princ’pi posti dalla giurisprudenza di legittimitˆ e travisando la prova (segnatamente nella parte in cui ha valorizzato il fatto che il COGNOME agisse per conto di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo provato che questÕultima e la societˆ CM abbiano Çlocupletato con la vendita liquidatoria dei beni presenti nel magazzino della RAGIONE_SOCIALE; invece, il ruolo del COGNOME potrebbe Çaverlo indotto a coordinarsi con il rappresentante di CM e quello di RAGIONE_SOCIALE senza divenire amministratore di fatto di questÕultima, che aveva un rappresentate legale che poneva in essere attivitˆ di gestione, dato questo del tutto omesso);
infine, non avrebbe argomentato sul contributo causale, del concorso morale, del ricorrente nei fatti distrattivi, neppure sotto il profilo della causalitˆ psicologica.
2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dellÕelemento soggettivo in capo a NOME COGNOME che per poter rispondere a titolo di concorso del delitto, avrebbe dovuto agire per uno specifico scopo comune con i coimputati ed aver consapevolezza di contribuire alla commissione di unÕunica condotta nonchŽ al verificarsi di un unico evento, profilo che non è stato motivato dalle sentenza di merito; piuttosto il COGNOME agiva soltanto per conto di RAGIONE_SOCIALE e al riguardo la Corte di appello avrebbe travisato la prova.
2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto della ricettazione fallimentare, che la Corte di merito avrebbe escluso perchŽ ha attribuito al RAGIONE_SOCIALE la cogestione della RAGIONE_SOCIALE, tuttavia in assenza di prova del legame tra RAGIONE_SOCIALE e la fallita (alla luce di quanto illustrato nei motivi precedenti), ricorrendo dunque un travisamento della prova (dato che RAGIONE_SOCIALE ha effettuato i tre bonifici in favore di Mag e RAGIONE_SOCIALE, rispetto ad essi poteva eventualmente ricorrere la ricettazione fallimentare e, in ragione della delega del COGNOME a operare sui conti correnti di queste ultime, al più poteva rilevare Çla contiguitˆÈ del ricorrente a queste due societˆ e dunque Çalla ricettazione fallimentareÈ in discorso).
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine allÕaffermazione della responsabilitˆ dellÕimputato, cui si sarebbe pervenuti in violazione dei canoni posti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. La difesa ha riportato quanto giˆ esposto in precedenza e soggiunto che la vicenda in esame avrebbe avuto Çnatura squisitamente civilisticaÈ, il fatto descritto al n. 4 della rubrica sarebbe sorto da Çvicende tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che non sono mai state valutate e che, comunque, proprio per tale motivo escludono che NOME COGNOME possa aver incassato le relative somme di denaro; NOME COGNOME non è mai stato amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE; ha agito soltanto per RAGIONE_SOCIALE; e non ha commesso alcun reato e, in particolare, alcuna distrazione in danno della fallita (di cui non ricorrerebbe neppure lÕelemento soggettivo); Çrilev solo la ricettazione fallimentare; non pu˜ ritenersi responsabilitˆ al di lˆ di ogni ragionevole dubbio in presenza di una ricostruzione alternativa dotata di uno spessore logico superiore rispetto a quella sposata dai Giudici di merito.
2.5. Con il quinto motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle doglianze volte a ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) e la mitigazione della pena, fondato dalla Corte di merito su un viziato e comunque in contrasto con i parametri posti dallÕart. 133 cod. pen., secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimitˆ.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha presentato memoria con la quale ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale, ribadendo la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, nel complesso infondato, e il secondo motivoÐ inammissibile Ð possono essere trattati congiuntamente.
1.1. Deve premettersi che, Çin presenza di una doppia conform affermazione di responsabilitˆ, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruitˆ della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchŽ le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entitˆÈ (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 Ð 01; cfr. pure Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 Ð 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 Ð 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615).
Inoltre, per costante giurisprudenza, Çai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivitˆ della societˆ, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o
i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivitˆ, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimitˆ, ove sostenuta da congrua e logica motivazioneÈ (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 Ð 01). Difatti, Çla nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significativitˆ e continuitˆ non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivitˆ gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivitˆ della societˆ, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivitˆ, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimitˆ, ove sostenuta da congrua e logica motivazioneÈ (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 Ð 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 Ð dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 Ð 01: ÇIn tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una societˆ non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attivitˆ gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale ” “, nell’assetto societarioÈ).
1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello Ð in maniera convergente con quanto giˆ affermato dal Tribunale Ð ha attribuito anche a NOME COGNOME lÕeffettiva gestione della fallita e la responsabilitˆ per la distrazione degli importi oggetto delle operazioni di pagamento descritte nellÕeditto accusatorio, per il tramite di una ricostruzione congrua e logica che ha valorizzato Ð oltre a quanto rassegnato dal curatore, in particolare rispetto alla sottrazione delle somme in discorso dal compendio aziendale senza unÕeffettiva giustificazione Ð il tenore di più deposizioni testimoniali (di COGNOME, dipendente della fallita; COGNOME, dipendente di CM/CF; COGNOME, colui che aveva ceduto le partecipazioni della fallita RAGIONE_SOCIALE; di COGNOME, professionista che aveva assistito questÕultimo nella trattativa): sulla scorta di tali dati ha ricostruito anche il ruolo dellÕodierno ricorrente, riconoscendogli non solo un ruolo centrale nella fase dellÕacquisizione, nel 2014, delle quote della fallita da parte della RAGIONE_SOCIALE (che svolgeva analoga attivitˆ e di cui NOME COGNOME è stato amministratore fino al febbraio dello stesso anno e nella quale aveva effettivi poteri gestori), ma anche una posizione di vertice ed effettivamente gestoria nella stessa RAGIONE_SOCIALE (dando conto di come la COGNOME lo abbia indicato tra i ÇtitolariÈ); e di come egli avesse rappresentato di aver acquisito (insieme al coimputato COGNOME) la RAGIONE_SOCIALE, ponendo in essere unÕattivitˆ di spoliazione dei beni di essa (rivenduti Çcome CM o come CFÈ). A tali dati, la Corte di merito ha aggiunto, quale elemento significativo, la ÇdisponibilitˆÈ (riferita dal teste di polizia giudiziaria COGNOME) Çdei conti bancari sui quali confluivano le rimesse di pertinenza della Metal
RAGIONE_SOCIALE Dunque, la sentenza impugnata, alla luce di tale convergente compendio, ha disatteso il gravame, evidenziando pure che la prospettazione difensiva qui ribadita Ð secondo cui NOME COGNOME potrebbe aver agito per conto di RAGIONE_SOCIALE piuttosto che indebolire il compendio in atti, in effetti avvalora il disegno di spoliazione della fallita sopra descritto; ed osservando correttamente che la presenza, in seno alla compagine della fallita, di un amministratore di diritto che esercitava poteri gestori non esclude la presenza anche di un amministratore di fatto, quale il COGNOME.
LÕ argomentativo appena compendiato Ð conforme ai princ’pi sopra esposti e per nulla illogico Ð ha dunque esposto in maniera compiuta gli elementi posti a sostegno della responsabilitˆ del COGNOME per i fatti distrattivi in discorso, quale amministratore di fatto dellÕente, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
LÕimpugnazione, di converso, ha in ampia misura prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza denunciare effettivamente il travisamento della prova, e si è affidata ad allegazioni ipotetiche e prive di specificitˆ, segnatamente in relazione ai bonifici di cui al n. 4 della rubrica, allÕasserita necessitˆ di rinnovare lÕistruttoria nonchŽ alla attribuzione dei fatti distrattivi al COGNOME anche del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 Ð 01).
Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Come appena esposto, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi sui cui ha fondato la responsabilitˆ del ricorrente, quale amministratore di fatto, per la distrazione delle somme della fallita; in tal modo, ha chiarito in maniera chiara e conforme al diritto lÕinsussistenza dei presupposti della ricettazione prefallimentare ( 232 legge fall.), che ricorre quando il terzo estraneo non fallito Ð e non lÕamministratore di fatto dellÕimpresa fallita Ð in difetto di accordo con l’imprenditore distragga beni prima del fallimento (cfr. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283757 Ð 01). LÕimpugnazione, lungi dal contenere rituali censure di legittimitˆ, ha reiterato il medesimo ordine di allegazioni offerte alla Corte di merito, non prospettando affatto Ð al di lˆ della mera enunciazione Ð un travisamento della prova (con il terzo motivo); ha perorato (con entrambi i motivi in esame) un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, in termini ipotetici ed assertivi; infine, ha richiamato princ’pi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie (cfr. quarto motivo).
3. Il quinto motivo è inammissibile.
AnchÕesso ha riportato princ’pi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie e si è affidato a una prospettazione genericissima, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, congrua e conforme al diritto, del provvedimento impugnato. Difatti, la Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche dando conto dellÕelemento, rientrante nel novero di quelli previsti dallÕart. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nellÕesercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 Ð 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv.
271269 Ð 01), richiamando la negativa personalitˆ dellÕimputato tratta dai suoi precedenti penali; e, quanto alla pena detentiva irrogata, ha correttamente evidenziato come essa sia stata determinata nel minimo edittale (tre anni di reclusione), prima dellÕaumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale.
Ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME