Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME, quale amministratore di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano co confermando quella emessa dal giudice di primo grado, ha condanNOME il ricorrente per di cui agli artt.10 d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE (capo 1), 540 bis cod. pen. (capo 2), 137 com d.lgs.385/1993 (capo 3), 2621 e 2639 cod. civ. (capo 4), 2632 cod. civ. (capo 5) d.lgs.74/RAGIONE_SOCIALE (capo 6), in relazione a condotte fittizie volte ad ottenere inde finanziamenti e affidamenti bancari agevolati.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in or responsabilità, negando dì essere stato l’amministratore di fatto delle due società accertato essere evasori totali dal 2014 in poi e fittizie; con il secondo motiv violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio, al massimo edittale, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene all’eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fa alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 18 e 19 della sentenza gravata, laddove ha richiamato le dichiarazioni rese dai precedenti amministratori di diritto del RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE, nonché dall’amministratrice di società RAGIONE_SOCIALE con cui le due società avevano avuto rapporti e dal teste COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, testi che hanno riferito che il ricorrente si occupava del soci, della scelta degli amministratori di diritto prestanome e che egli aveva gestiva, le sue decisioni, le due società da loro solo formalmente amministrate. Inoltre, il giud a quo ha evidenziato che gli amministratori di diritto si succedevano nel tempo senza specifiche che erano privi di esperienza e che il COGNOME COGNOME essere nullatenente e senza u da lavoro. Il giudice ha ritenuto che la qualifica di amministratore di fatto sia desumi perché la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato nel 2014 due bonifici in favore della società RAGIONE_SOCIALE, e che il ricorrente era stato trovato in possesso di una sim svizzera, in quanto avev un periodo in Svizzera. Anche la società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al ricorrente, aveva bonifici in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precede dell’imputato, tra cui figurano diversi reati societari, affermando quindi l’insussisten per rideterminare le pena inflitta dal primo giudice, sebbene essa fosse individuata non prossima al minimo edittale. In ordine all’aumento per i reati in continuazione, territoriale ha condiviso la misura di aumento applicata dal primo giudice, affermando congrua motivazione, l’adeguatezza e proporzione.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489). In proposito, si ricorda che, nel m il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale va (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 259899).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi a avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione della condotta per considerevole, alle modalità di realizzazione della condotta e all’assenza di elementi f all’accoglimento della richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
I Consigliere estensor l u..ì
Il Presidente