Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 28/08/1985
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Brescia 1’11 aprile 2016);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di quattro motivi,:
che in data 18 novembre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato in Cancelleria tramite PEC memoria con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, evidenziando come i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato tutti gli elementi di prova, raccolti sede dibattimentale;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si censura il riconoscimento in capo all’imputato dell qualifica di amministratore di fatto, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 – 7 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimi in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura de fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili trav (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794); ciò, tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «I tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’eserc di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una signific continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici si dell’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus”, nell’assetto societario» (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Rv. 285881);
che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si deduce la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie di bancarotta documentale contestat sono generici per aspecificità, in quanto non si confrontano, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come tutte le criticità rile relative alla mancata consegna al curatore fallimentare ed al commercialista delle scrittur contabili, fossero idonee a dimostrare induttivamente che la sottrazione della contabilità avev avuto come precipuo e specifico fine quello di ostacolare l’attività del curatore di ricostruz del patrimonio sociale);
che il quarto motivo, che denuncia la mancata derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta documentale semplice, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità « Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e n quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei f gestionali. (Fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore)» (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente