Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4646 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia condanna di primo grado dell’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi nella veste dì amministratore di fatto della società fallita RAGIONE_SOCIALE
Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi pronunce di merito, lo Stoìa avrebbe distratto beni ed utilità per un ammontare complessivo di euro 800.144,00, nonché sottratto i libri e le altre scritture contabili, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., difetto di motivazione e travisamento probatorio rispetto alla ritenuta carica di amministratore dì fatto della società.
Deduce, al riguardo, che le decisioni di merito sono pervenute a tale conclusione valorizzando le dichiarazioni dei testi COGNOME, consulente fiscale della società fallita fino al 20 giugno 2016, e COGNOME, dipendente della medesima società dal mese di settembre a quello di dicembre dell’anno 2016.
Tuttavia, da tali dichiarazioni non era emerso che egli aveva posto in essere concreti atti di gestione della società dopo la dismissione della carica formale idonei a disvelare lo svolgimento di fatto della stessa carica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. E’ opportuno ricordare che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Così, la posizion dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti – in qualsi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. La decisione impugnata ha congruamente indicato (pag. 7), disattendendo le analoghe censure svolte con i motivi di gravame, le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto amministratore di fatto della società, anche dopo la dismissione della carica formale, avvenuta il 13 maggio 2015, e la cessione delle quote societarie.
Sotto un primo aspetto, come già la pronuncia di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni del teste COGNOME che logicamente sono state ritenute significative atteso che, dopo il trasferimento delle partecipazioni societarie nell’aprile 2016, non si comprenderebbe per quale ragione, se non per lo svolgimento della carica di fatto, lo COGNOME avrebbe avuto motivo di rapportarsi
con il consulente. Del resto, il motivo, nella parte in cui deduce che dalle dichiarazioni dello COGNOME non potrebbe desumersi il compimento di concreti atti di gestione della società, non considera che, come congruamente sottolineato dalle decisioni di merito, il teste ha riferito che l’imputato si interessava sia agl acquisti che alle vendite effettuate dalla società.
A fronte soprattutto di queste ultime dichiarazioni, la circostanza che la COGNOME si sia limitata a confermare la presenza in azienda del ricorrente sino al mese di dicembre dell’anno 2016, è andata solo a corroborarne la portata che, peraltro, deve essere vagliata in un quadro complessivo – come hanno correttamente fatto i giudici di merito – nell’ambito del quale un altro elemento di grande rilievo è la dismissione della carica formale da parte dello COGNOME, amministratore della società per ben cinque anni, solo due anni prima del fallimento della stessa.
L’unico motivo di ricorso, in realtà, attraverso un’atomizzazione della risultanze istruttorie pretende di sminuirne la portata complessiva, trascurando di considerare che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).
Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Il Presi
Così è deciso, 14/11/2025 Il AVV_NOTAIO Estensore NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE