Amministratore di Fatto: La Cassazione Conferma la Responsabilità Penale Nonostante la Nomina di un Prestanome
Nel complesso panorama del diritto penale societario, la figura dell’amministratore di fatto assume un’importanza cruciale. Si tratta di colui che, pur non avendo una carica formale, gestisce e dirige un’impresa, prendendo le decisioni strategiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la nomina di un prestanome, una cosiddetta “testa di legno”, non è sufficiente a schermare la responsabilità penale di chi esercita effettivamente il potere gestorio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Nomina di un Amministratore “Schermo”
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. La sua difesa si basava su un punto centrale: al momento dei fatti contestati, egli non era più l’amministratore legale della società. Al suo posto era stato nominato un altro soggetto.
Tuttavia, le indagini e i successivi gradi di giudizio hanno fatto emergere una realtà differente. Il nuovo amministratore era un soggetto nullatenente e privo di redditi, il cui unico ruolo sembrava essere quello di figurare formalmente come responsabile legale. L’imprenditore, invece, aveva continuato a gestire la società in tutto e per tutto, mantenendo una quota societaria del 50% e presenziando persino durante una verifica fiscale presso la sede aziendale. A rafforzare questo quadro, è emerso che la nomina del nuovo amministratore non era mai stata registrata nel registro delle imprese e non vi era traccia della delibera assembleare di nomina. Successivamente, inoltre, la carica di amministratore era passata al figlio dell’imprenditore.
La Decisione della Corte: La Responsabilità Penale dell’Amministratore di Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’imprenditore inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non contestavano vizi di legge, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse basata su una motivazione logica, completa e coerente. I giudici d’appello avevano correttamente ricostruito la vicenda, evidenziando come la nomina del nuovo amministratore fosse stata un mero espediente per far ricadere la responsabilità penale su una “testa di legno”, lasciando la gestione effettiva nelle mani dell’imprenditore.
Le Motivazioni: Gli Indizi della Gestione Effettiva
La motivazione della sentenza si fonda su una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, hanno fornito la prova inconfutabile del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorrente. Gli elementi chiave considerati dai giudici sono stati:
* La continuità della gestione: L’imputato aveva mantenuto la gestione della società anche dopo la nomina formale di un altro soggetto.
* L’irregolarità della nomina: L’assenza della delibera assembleare e della registrazione nel registro delle imprese ha indebolito la posizione dell’amministratore di diritto.
* La presenza fisica in azienda: La presenza dell’imputato durante la verifica fiscale è stata interpretata come un chiaro segno del suo controllo operativo.
* Il profilo del prestanome: Il fatto che l’amministratore nominato fosse nullatenente e privo di redditi ha rafforzato l’ipotesi che si trattasse di una figura fittizia.
* Il mantenimento di quote societarie: La conservazione di una partecipazione del 50% nel capitale sociale ha indicato un interesse economico e gestionale tutt’altro che cessato.
Questi indizi, valutati complessivamente, hanno permesso ai giudici di superare lo schermo formale della carica legale e di individuare il vero dominus della società.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce un principio consolidato ma di fondamentale importanza: nel diritto penale, la sostanza prevale sulla forma. La responsabilità per i reati fiscali e societari ricade su chi esercita effettivamente il potere decisionale e gestorio, indipendentemente da chi figuri formalmente come amministratore.
Per gli imprenditori, la lezione è chiara: tentare di eludere le proprie responsabilità attraverso la nomina di prestanomi è una strategia inefficace e rischiosa. I giudici dispongono di ampi poteri per indagare la realtà fattuale e sono in grado di ricostruire, attraverso prove e indizi, chi sia il vero amministratore di fatto. La sentenza conferma che la responsabilità penale è personale e colpisce chi compie le scelte illecite, non chi si limita a prestarne il nome.
Chi è considerato ‘amministratore di fatto’ e può essere ritenuto penalmente responsabile?
È considerato amministratore di fatto colui che, pur senza una nomina formale, esercita in modo continuativo i poteri di gestione di una società. Secondo la sentenza, questa persona è penalmente responsabile per i reati commessi nell’interesse dell’azienda, come la dichiarazione fiscale fraudolenta.
Nominare un amministratore di diritto (prestanome) esclude la responsabilità penale di chi gestisce effettivamente l’azienda?
No. La sentenza chiarisce che la nomina di un amministratore formale, soprattutto se si tratta di una figura priva di mezzi e competenze (una ‘testa di legno’), non è sufficiente a escludere la responsabilità penale di chi continua a gestire di fatto la società.
Quali elementi possono dimostrare in giudizio che una persona è l’amministratore di fatto?
Sulla base del caso esaminato, gli elementi probatori includono: il mantenimento di una quota societaria significativa, la presenza fisica nei locali aziendali durante controlli fiscali, l’irregolarità formale nella nomina del nuovo amministratore e il profilo del prestanome (es. nullatenente e privo di redditi).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.4, d.lgs.74/2000. Il deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisame della prova in ordine all’affermazione della responsabilità e, rappresentando di non ess l’amministratore di fatto della società, rappresentata dall’amministratore di diritto, tale COGNOME, che ha presentato le dichiarazioni fraudolente.
Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, afferma la fondatezza.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacab cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei f precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’imputato ha mantenuto la gestione della società anche successivamente alla nomina di NOME COGNOME quale amministratore di diritto. In tal senso, evidenzia il giudice che gli accertatori non rinvenuto alcuna traccia della delibera assembleare societaria di nomina del nuov amministratore di diritto e che tale nomina non era stato registrata nel registro delle imp Inoltre, a sostegno della qualifica di amministratore di fatto, il giudice ha afferma l’imputato era presente presso la sede societaria durante la verifica fiscale e che successivamen alla nomina del COGNOME, soggetto nullatenente e privo di redditi, quale nuovo amministratore diritto, il ricorrente aveva comunque mantenuto una partecipazione societaria pari al 50% d capitale sociale. Infine, successivamente era stato nominato quale amministratore della societ il figlio dell’imputato, NOME COGNOME. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che il conf della carica di amministratore a NOME COGNOME sia stata effettuata al solo scopo di far ricad su una “testa di legno” la responsabilità penale delle dichiarazioni fiscali infedeli ef dall’imputato, precedente rappresentante legale dell’ente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023