Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LEONESSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese RAGIONE_SOCIALE quali chiede la liquidazione.
AVV_NOTAIO si riporta COGNOME memoria depositata e alle relative conclusioni scritte; insiste per la conferma integrale della sentenza impugnata anche relativamente alle statuizioni civili.
AVV_NOTAIO COGNOME si riporta a tutti i motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME dal Tribunale di quella stessa città con la sentenza in data 11 dicemb 2017, limitatamente al delitto di cui al capo B), con esclusivo riferimento alle condott bancarotta fraudolenta patrimoniale – relative COGNOME cessione di due rami d’azienda della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita il 3 gennaio 2012, COGNOME RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) – e di bancarotta fraudolenta documentale, commesse COGNOME qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e al delitto di cui al capo L2), con esclusivo riferimento alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimonial commesse COGNOME qualità di concorrente extraneus, ossia quale referente della RAGIONE_SOCIALE, destinataria della cessione del ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 9 novembre 2012, con conseguente rideterminazione della pena; ha, inoltre, confermato la condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitatamente ai fatti di cui ai capi D), E) e F), pur dichiarando estinti per intervenuta prescr i corrispondenti reati, riducendone l’importo ad Euro 2.531.044,00 e di RAGIONE_SOCIALE.
Attraverso articolata motivazione la Corte territoriale ha dato conto, quanto al delitt cui al capo B), tramite indicazione di elementi probatori di fonte diversa, di qual4 fosser indici di significatività della funzione gestoria svolta da COGNOME in seno COGNOME RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ancorché ne avesse dismesso le quote di partecipazione, e quanto al delitto di cui al capo L2), come plurime fossero le evidenze atte a dimostrare come lo stesso COGNOME, COGNOME qualità di amministratore di fatto della cessionaria RAGIONE_SOCIALE fosse ben consapevole dello stato di decozione in cui versava la cedente AL RAGIONE_SOCIALE, nel momento in cui si era privata del ramo d’azienda.
Nell’interesse di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione il suo difensore e deduce, con quattro motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):
2.1. il vizio di motivazione apparente, quanto COGNOME conferma della condanna agli effet penali per il delitto di cui al capo B) e della condanna agli effetti civili per i fatti di cu E) ed F), posto che la Corte territoriale aveva disatteso in maniera apodittica tutti i rilievi d atti a dimostrare come la qualità di amministratore di fatto della cedente RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ascritta a COGNOME, non si potesse fare discendere dagli atti gestori compiuti nell’interesse della cessionaria RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), né dCOGNOME chiamata in correità effettuata da COGNOME, le cui dichiarazioni accusatorie, COGNOMEo già di per univoche quanto al significato RAGIONE_SOCIALE cd. ‘interlocuzioni settimanali intrattenute con COGNOME‘, potevano dirsi riscontrate dalle generiche dichiarazioni di NOME, amministrator di diritto della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), né dall’esistenza di un cd. ‘conto transitorio’ presso la cessionaria RAGIONE_SOCIALE, nel quale venivano annotati gli incassi e pagamenti di competenza della RAGIONE_SOCIALE, gestito da COGNOME NOME,
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genero di COGNOME, trattandosi di evidenza priva della capacità di spiegare come l’imputato avesse potuto ingerirsi COGNOME tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, COGNOMEo in pregiudizio dei creditori di quest’ultima;
2.2. la violazione di legge – da inosservanza dei canoni di valutazione della prova e dei canoni di giudizio nonché degli artt. 110 cod. pen. e 216 L.F. – e il vizio di motivazione apparen o, comunque, illogica o contraddittoria, in riferimento al ruolo di concorrente estraneo spiegat dal ricorrente COGNOME realizzazione della condotta distrattiva in danno della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi dire illustrato, COGNOME stregua dei criteri interpretativi elaborati dal diritto vivent fosse stato il concreto contributo, eziologicamente efficiente, offerto da COGNOME COGNOME spoliazione patrimonio della cedente RAGIONE_SOCIALE, in tal senso non potendosi dire appagante il riferimento, contenuto COGNOME sentenza impugnata, COGNOME conoscenza da parte dell’imputato della esposizione debitoria della società cedente o al suo essere gestore della società beneficiaria.
2.3. il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena irrogata e del diniego concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in quanto affidata a formule di stile;
2.4. il vizio di motivazione in punto di conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione ai fatti di cui ai capi D), E) ed F), posti in essere da COGNOME COGNOME q di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rilevandosi come la Corte territoriale avesse eluso i rilievi difensivi in ordine COGNOME effettiva riferibil medesimi al ricorrente, finendo per riconoscere una responsabilità di posizione a suo carico.
Con memoria depositata in data 30 gennaio 2024 l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la declara d’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e dif sostenute per il presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richiesta dal Procuratore Generale e dal difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte territoriale ha dato ampio ragguaglio, COGNOME motivazione complessivamente considerata (ed in particolare alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata), di come NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tramite un complesso intreccio di partecipazioni societarie, detenessero quote o fossero titolari di azioni in società tutte operanti nel settore della sicurezza (per costituite a far data dagli anni ’90 in varie città dell’Italia centro settentrionale): fra q RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE, dichiarate fallite dal Tribunale di Torino in data 3 gennaio e 9 novembre 2012, dopo che avevano ceduto nel 2009
e nel 2010 COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, pure riconducibile a COGNOME e a COGNOME tramite altre società (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata), i rami d’azienda che ne costituivan gli unici beni di rilievo nell’attivo, senza conseguirne il corrispettivo.
Donde, il giudice di appello ha dimostrato come, al di là RAGIONE_SOCIALE intestazioni formali del quote (al prestanome di COGNOME, NOME, o al prestanome di COGNOME, NOME) o della loro formale gestione gestione (in capo a persone operanti -22in seno agli organi amministrativi tli una società ora dell’altra, come nel caso di COGNOME, COGNOME COGNOME), la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. fossero riferibili ad un comune centro d’intessi, identificabile nel duo COGNOME–COGNOME, i quali erano gli ideatori e gli artefici di una strategia protesa a spostare la ‘parte sana’ di società, poste sotto il loro controllo, ad all’uopo costituite, lasciando a quelle così depauperate il debito erariale maturato e destinandol al fallimento.
Alla stregua della ricostruzione del fatto così riportata, deve riconoscersi che il pr motivo di ricorso è infondato.
Infatti, la motivazione offerta COGNOME sentenza impugnata in ordine COGNOME significatività d indici rivelatori della gestione di fatto da parte di COGNOME della RAGIONE_SOCIALE non è affatt apparente, risultando, invece, sufficientemente esplicativa dell’iter logico seguito dal giud d’appello per dar conto del convincimento maturato con riguardo al tema dedotto.
Invero, le dichiarazioni dibattimentali del coimputato COGNOMECOGNOME che aveva riferito di ave interloquito con COGNOME per le vicende più rilevanti della RAGIONE_SOCIALE e di avere quantificato assieme a lui, in Euro 200.000,00, il prezzo della cessione COGNOME RAGIONE_SOCIALE dei due rami di azienda (avvenuta in data 21 dicembre 2009), come riscontrate da quelle di COGNOME COGNOMEpag. 38 della sentenza impugnata) – che aveva riferito di essersi intestato per cont di COGNOME il 60% quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di esserne stato procuratore speciale dall’Il dicembre 2008 al 17 dicembre 2010 – e da quelle di COGNOME (pag. 39 della sentenza impugnata) – che avevano dato conto dell’esistenza, in seno COGNOME RAGIONE_SOCIALE, di «un conto transitorio derivante dalle operazioni di cessione di ramo d’azienda» per le quali si er interfacciato con COGNOME, genero di COGNOME) -, nonché dal contenuto della missiva con la quale l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2011 aveva chiesto a COGNOME, COGNOME e COGNOME di sollevarlo dalle spese affrontate o da affrontare in un procedimento penale nel quale era stato coinvolto per effetto della qualifica formale rivestita in seno COGNOME soc depongono ragionevolmente per il ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE. svolto dal ricorrente all’epoca della cessione dei rami di azienda di questa COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, ricordato come in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessi la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate
in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dCOGNOME fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, me non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 16/02/2005, Rv. 231301), deve riconoscersi che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del chiamante in correità, COGNOME NOME, è sufficientemente specifico in riferimen al tema da provare, perché consta di espressioni atte a ben delineare il ruolo avuto da COGNOME nell’operazione di cessione dei due rami d’azienda della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE: ossia, quello di chi discute RAGIONE_SOCIALE vicende più rilevanti della vita dell’impresa e, ave preso la decisione di disfarsi di una parte rilevante dell’attivo, quale un ramo d’azienda, ne deci il prezzo di cessione. Ruolo gestorio della società poi fallita, comprovato, anche quanto a significatività e a continuità, dalle dichiarazioni di COGNOMECOGNOME che aveva ammesso di essere u mero prestanome di COGNOMECOGNOME da quelle di COGNOMECOGNOME amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dal 13 maggio 2010 al 3 novembre 2010, che aveva dato atto di come l’imputato, tramite il genero COGNOME, avesse accesso alle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, e dal contenuto della missiva inviata il 5 dicembre 2011 anche a COGNOME da COGNOME NOME, anch’egli amministratore della RAGIONE_SOCIALE, di manlevarlo dalle spese di difesa affrontate in un giudizio subito COGNOME qualità indicata.
Ne viene che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di dir secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., post l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti COGNOME qualifica funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile att gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimen organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendent fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso azien produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logi motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540), come nel caso di specie.
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, strettamente connesso al primo.
Fatto integrale rinvio a quanto spiegato nel punto 2 della presente motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) svolto da
COGNOME COGNOME, vanno disattesi i rilievi difensivi circa la riferibilità soggettiva al ricorrente di cui ai capi D), E) ed F), già integranti reati dichiarati estinti per prescrizione.
4. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.
La motivazione rassegnata COGNOME sentenza impugnata quanto al ruolo di concorrente extraneus spiegato da COGNOME NOME NOMEquale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE) COGNOME realizzazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo L2), commesso con pt t GLYPH V1.4o, la cessione di un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, si basa sulla valorizzazione u – n verso) del contesto operativo generale nel quale l’operazione distrattiva in danno della AL RAGIONE_SOCIALE era maturata, connotato – come dianzi evidenziato – dCOGNOME sostanziale condivisione da parte del COGNOME e del COGNOME RAGIONE_SOCIALE modalità esecutive del disegno di fondo RAGIONE_SOCIALE loro iniziative economiche, e, per altro verso, sul considerazione che il ricorrente, pur senza essere il dominus della cedente, aveva collocato nel ‘cda’ di quest’ultima il suo prestanome, COGNOME NOME, con la conseguente consapevolezza dell’accumulazione da parte della cedente di un ingente debito, che egli non poteva ignorare che le fosse stato lasciato a carico, essendo stati trasferiti COGNOME soci cessionaria, della quale era egli era pacificamente amministratore di fatto, soltanto cespiti atti
Si tratta di argomentazione che, nel rispecchiare gli esiti di un accertamento di merito insindacabile in questa sede, dà congruamente conto della conclusione raggiunta dCOGNOME Corte territoriale, la quale, pertanto, ha mostrato di essersi attenuta al principio di diritto second è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente p produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dCOGNOME legge a tut dei creditori dell’impresa (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409; Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998, dep. 1999, Rv. 212729).
4. Inammissibile è, invece, il terzo motivo.
I rilievi articolati in punto di diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant regime di prevalenza non sono consentiti in questa sede.
Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opp circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza del pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Donde, poiché nel caso al vaglio, a fronte della valorizzata condotta processuale di COGNOMECOGNOME COGNOME incensurato, che aveva assiduamente partecipato al processo, rendendo dichiarazioni sin dalle indagini preliminari, il Collegio di merito ha, tuttavia, assegnato rilievo anche COGNOME «seri
RAGIONE_SOCIALE condotte illecite oggetto di accertamento e del vero e proprio meccanismo illecito essere dall’imputato, con la condivisione di COGNOME e degli altri soggetti gregari 58, primo capoverso), non emerge nessun profilo di arbitrarietà nell’apprezza discrezionale in tal modo compiuto, con la conseguenza che non vi è spazio per le prosp censure.
Per tutto quanto esposto, s’impone il rigetto del ricorso. Consegue la conda ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e COGNOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappres difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (RAGIONE_SOCIALE), che liquida in complessivi Euro 3.600,00 per ciascuna parte, oltre a di legge e spese eventualmente prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proce Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sos presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.600,00 per ciasc oltre accessori di legge e spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso il 15/02/2024.