Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, all’esito di g abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che tutti i motivi di ricorso sono versati in fatto, avendo il ricorrente articolato c che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazio effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimen impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendon sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti; che deve essere ribadito che esula «dai pot della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento d decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorre adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è necessario che l’amministratore di fatto rimanga socio, mantenendo il diritto alla percezione degli utili, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è amministratore di fatto chi eserci un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; che conseguentemente, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzion direttive nella società (Sez. 5, n. 35346 del 20 giugno 2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497);
che, peraltro, le censure mosse dal ricorrente – in larga parte – sono prive di specific perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confronta
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente