Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24161 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 09/09/1971
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 216 L. Fall. e 646 cod. pen.;
Considerato che non può essere accolta l’istanza di rinvio per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze deliberata dall’Unione camere penali per i giorni del 5, 6 e 7 maggio 2025, aAtteso che nella specie la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento delle parti (vedi Rv. 284786 – 01);
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato non è consentito in sede di legittimità in quanto propone una diversa lettura dei dati processuali e ricostruzione storica dei fatti, sollecitando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaron Rv. 285881). Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla attribuzione della predetta qualifica al ricorrente, evidenziando non solo l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dall’amministratore di diritto COGNOME COGNOME – rivelatosi un mero “prestanome” all’interno della società – ma anche i riscontri ricavati dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali (si vedano in particolare pag. 11-14 della sentenza impugnata). Né sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività,
t
l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei
significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello
spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente