Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48109 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48109 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 settembre 2022, della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO il 25 settembre 2023, con la quale si insiste per l’accoglimento dl ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 settembre 2022, la Corte d’appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia resa in primo grado, assolveva NOME COGNOME dal reato di bancarotta distrattiva, derubricava (in relazione alla sua posizione) la parallela imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta
semplice dichiarandone l’estinzione per prescrizione, ma confermava la condanna pronunciata in relazione al coimputato, NOME COGNOME, per il quale si limitava a rideterminare la pena in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I fatti attengono al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società costituita 1′ marzo 2001 ed avente per oggetto il commercio al dettaglio e all’ingrosso, l’importazione e l’esportazione di auto, moto, cicli e relativi accessori e ricambi.
Amministrata dal COGNOME, fin dal momento della sua costituzione, la società è stata posta in liquidazione nel 2007, data in cui lo stesso COGNOME assumeva le funzioni di liquidatore, trasferite al COGNOME (unitamente alle quote) nel marzo 2010, e da quest’ultimo svolte fino al successivo fallimento dichiarato nel 2012.
Oggetto dell’imputazione sono asserite condotte depauperative del patrimonio societario (segnatamente, la distrazione di oltre 500.000 euro, eseguita mediante il trasferimento delle relative somme in favore di una società estera, la RAGIONE_SOCIALE, per la gran parte, e in favore di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE), nonché la tenuta delle scritture contabili in mod tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari.
Il ricorso, proposto dal COGNOME, si articola in un unico motivo d’impugnazione con il quale si deduce, sostanzialmente, la sua estraneità rispetto alla realizzazione delle condotte contestate.
In particolare,
il trasferimento del denaro della società sul conto corrente della BCC di Alba, sempre intestato alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME 2, è stato disposto per avere un’unica banca al fine di ridurre i costi a carico della società ed evitare un aggravamento della stessa;
la somma di C 530.660 era un fondo di accumulo presso l’ente Eurizone al fine di garantire il debito con la RAGIONE_SOCIALE;
i bonifici distrattivi, seppur avvenuti il giorno dopo la cessione delle quote sono stati indirizzati a soggetti terzi ed eseguiti dal COGNOME, quale lega rappresentate, unico soggetto ad avere l’autorità formale e sostanziale per gestire il patrimonio societario;
i documenti della società sono stati regolarmente tenuti presso la dott.ssa COGNOME e sono stati ritirati da un delegato del COGNOME;
tutti gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per giustifica riconducibilità al COGNOME di condotte formalmente riferibili solo al COGNOME
pregresso svolgimento delle funzioni amministrative, la conoscenza della situazione economica della società, la tempistica dei bonifici) sarebbero sostanzialmente irrilevanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per come si è detto, la difesa contesta, sostanzialmente, la riconducibilità al COGNOME delle condotte descritte nel capo d’imputazione, tutte commesse sotto la successiva gestione liquidatoria del COGNOME, al quale sarebbe stata consegnata anche tutta la documentazione contabile.
La Corte territoriale giustifica l’ascrivibilità al GLYPH ricorrente dei fatti (pacificamente commessi durante la gestione del COGNOME, al quale è stata anche consegnata l’intera documentazione contabile) alla luce:
della ricostruzione delle vicende societarie: il COGNOME avrebbe costituito la società e l’avrebbe amministrata ininterrottamente fino alla messa in liquidazione, avvenuta nel 2007, dopo la quale avrebbe formalmente assunto le funzioni di liquidatore fino al marzo 2010;
la piena conoscenza della condizione gestionale dell’impresa, della omessa tenuta delle scritture contabili (l’ultimo bilancio depositato è quello al 31 dicembr 2008) e del quadro economico finanziario e patrimoniale;
la data di effettuazione dei relativi bonifici, che coincide con quell dell’avvenuta registrazione del contratto di cessione delle quote societarie tra COGNOME e COGNOME;
le scarse capacità cognitive del COGNOME, sempre dichiaratosi mero “prestanome”.
Presupposto logico della decisione impugnata (esplicitato nella motivazione offerta a sostegno dell’assoluzione del COGNOME dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale e della parallela riqualificazione dei fatti contestati a tito bancarotta documentale da fraudolenta in semplice) è che il COGNOME abbia continuato a svolgere, in fatto, le funzioni gestorie della fallita anche dopo relativo passaggio formale in capo al COGNOME, considerato, invece, mero prestanome del primo. Ma la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l’attribuzione della qualifica di imprendito e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale.
Ebbene, l’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondime significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i
poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534).
Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce, in via processuale, nell’accertamento (che postula un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica) di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultant dall’organico inserimento del soggetto – quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive – in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti, qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, COGNOME, Rv, 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254).
È pur vero che, in concreto, l’unico atto gestorio compiuto sotto la gestione di COGNOME è, appunto, l’esecuzione dei bonifici, ma la mera coincidenza cronologica dell’esecuzione dei bonifici con la cessione delle quote e il conseguente trasferimento delle funzioni liquidatorie non rappresenta un elemento sufficiente a giustificare l’ascrivibilità di tali bonifici in capo al precedente liquidatore. più che esso stesso, sotto il profilo logico, ben potrebbe condurre verso una soluzione simmetrica rispetto a quella prospettata dalla Corte territoriale.
In ultimo, assolutamente irrilevante è la scarsa capacità cognitiva del COGNOME (idonea, semmai, a giustificarne l’estraneità); così come del tutto inconferenti sono le altre due considerazioni (quanto alla pregressa amministrazione e alla conseguente conoscenza della situazione contabili), proprio in quanto relative ad un periodo nel quale le funzioni gestorie erano svolte anche formalmente dal COGNOME.
Manca, quindi, una logica motivazione sulla quale fondare la riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente. E tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il C
Il GLYPH ideníe