Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42499 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 4 gennaio 2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 gennaio 2023, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha confermato il decreto del sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Gip dello stesso tribunale limitatamente al reato di cui al capo I) dell’imputazione di cui all’art. d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso il provvedimento COGNOME NOME, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
1.Nel primo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti della qualità della ricorrente quale amministratrice di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
Secondo la prospettazione difensiva il Tribunale, mutuando il ragionamento del gip, avrebbe erroneamente desunto detta qualifica dalla circostanza che la ricorrente aveva curato tutta la parte relativa all’elaborazione della contabilità della società RAGIONE_SOCIALE, occupandosi della gestione e dell’inserimento nel sistema delle fatture “false” grazie all’esperienza contabile maturata quale dipendente dello RAGIONE_SOCIALE.
Tali elementi, infatti, sarebbero indici dell’individuazione dell’amministratore di fatto in caso di società ed imprese realmente esistenti, mentre, nel caso di specie, la società RAGIONE_SOCIALE, era stata costituita esclusivamente con la finalità di costituire una società cartiera, in un meccanismo fraudolento volto ad evadere le imposte.
Il Tribunale avrebbe, dunque, errato nel non applicare alla fattispecie in esame il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nei casi di società non realmente operanti, la figura dell’amministratore di fatto delle singole società deve necessariamente individuarsi in quella del ruolo di ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento (cfr. Sez. 3, n. 20052 del 2022).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto al prospettato vizio di motivazione deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche a fronte della valutazione compiuta dal parte del tribunale del riesame di Potenza delle vicende criminose relative ai capi d’imputazione sottesi alla disposta la misura cautelare reale e delle ragioni poste alla base della disposta misura cautelare deve escludersi il lamentato vizio di omessa motivazione che, a ben vedere, di fatto, si risolve nella reiterazione della medesima posizione difensiva prospettata in sede di riesame, solo perché ritenuta ricostruzione alternativa preferibile a quella del provvedimento impugnato.
Le medesime considerazioni valgono in relazione al prospettato vizio di violazione di legge sub specie della violazione del principio enunciato da Sez. 3 n. 6859 del 2013 citata.
La valutazione del “fumus commissi delicti” non è omologa a quella che serve a qualificare il giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, com 2, cod. proc. pen.
Ebbene a pag. 36 del provvedimento impugnato la Corte d’appello, nei limiti motivazionali indicati, ha evidenziato le seguenti circostanze:
che la COGNOME aveva curato la parte relativa alla elaborazione della contabilità della società; che dalle emergenze tecniche si desumeva che la ricorrente, ben a conoscenza delle attività svolte dalla sorella COGNOME NOME quale amministratrice di diritto, la guidava nella gestione dandole indicazioni sulle attività poste i essere dal COGNOME; che il ruolo della ricorrente è stato confermato anche dalla audizione di COGNOME NOME in cui si specificava che ella si occupava del profilo contabile della società mentre la ricorrente gestiva gli aspetti amministrativi.
Da tali elementi la Corte d’appello, in maniera immune dai vizi censurati, ha desunto i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato essendo emerso che la COGNOME NOME, nel coadiuvare il COGNOME, ha svolto una apprezzabile attività di gestione, indice dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nell’ambito di predetta società.
2.Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/5/2023