Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6128 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6128 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRACCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizione ex art. 616 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 del Igs. 74/00 al medesimo ascritti nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, commessi rispettivamente il 20 maggio 2017 (reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/00, capo B) e fino al febbraio 2017 (quanto al reato di cui all’a 10 d. Igs. citato, capo A).
Il ricorso articola due motivi.
Con il primo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, violazione della legge penale in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 74/00 con conseguenziale violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., avuto riguardo al profilo della carenza di prova certa circa il ruolo d amministratore di fatto in capo al ricorrente, non valutandosi come esaustiva sul punto la motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale in risposta ad apposito motivo di appello, che contestava la mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE fatture redatte in lingua tedesca e recanti la sottoscrizione del NOME e, per l’effetto, l’impossibilità di determinarne il contenuto.
Sotto altro profilo, si deduce manifesta illogicità della sentenza di appello che avrebbe tralasciato di valutare adeguatamente le dichiarazioni del COGNOME, già coimputato del ricorrente, che avrebbe indicato in NOME il soggetto che gli aveva proposto di diventare amministratore della RAGIONE_SOCIALE, escludendo di aver intrattenuto rapporti successivamente con il figlio di questi, NOME.
Con il secondo motivo, deduce un ulteriore profilo di mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitt di cui all’art. 10 d. Igs. 74/00, con conseguenziale violazione dell’art. 546 lett. e) cod. proc. pen., assumendosi che i giudici di appello abbiano confuso l’omessa tenuta, o comunque l’omessa conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, con il relativo occultamento (reato a condotta commissiva).
La Procura Generale, con conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizione ex art. 616 cod. proc. pen..
Nelle more dell’udienza, il difensore ha trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in data 8 gennaio 2025, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che dalla lettura della sentenza di appello e, in particolare, del riepilogo dei relativi motivi (non oggetto di specifi impugnazione) emerge che in quella sede la questione relativa alla omessa traduzione RAGIONE_SOCIALE fatture-documento sia stata posta con riferimento alla impossibilità di conoscenza del relativo contenuto ad opera dell’imputato che le aveva sottoscritte (circostanza che non risulta negata dal ricorrente), mentre nel ricorso per cassazione il problema della traduzione RAGIONE_SOCIALE fatture viene posto con riferimento alla mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della stesa in relazione al ruolo di amministratore di fatto ascritt all’imputato.
Resta fermo, come evidenziato dalla Corte territoriale e neppure contestato in ricorso, che il NOME ha firmato tali documenti, atto ritenuto sintomatico dell’attività gestoria, in capo al predetto, della società, e che la valutazione di t circostanza quale elemento di prova a carico del ricorrente è questione di merito, estranea al perimetro della cognizione di questo collegio.
A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha, altresì, valorizzato sul punto un’ulteriore circostanza riportata nella sentenza di primo grado, ovvero che dalle acquisizioni documentali svolte dall’RAGIONE_SOCIALE, grazie ad attività di collaborazione internazionale, sia emerso che tutti gli acquisti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono stati realizzati dall’odierno ricorrente “il cui nome appare distintamente dai documenti in atti”.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sul punto della qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente, è coerente rispetto al motivo come riepilogato, e scevra dai lamentati profili di illogicità e contraddittorietà.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la censura viene articolata dal ricorrente senza realmente confrontarsi con la motivazione svolta dalla corte territoriale la quale giunge a confermare la statuizione di condanna anche con riferimento al capo A) RAGIONE_SOCIALE imputazioni, dopo aver premesso quanto segue:
che gli operanti avevano rinvenuto presso la sede legale della società solo una vetrofania recante la relativa denominazione;
che le scritture risultavano istituite ed originariamente depositate presso al RAGIONE_SOCIALE e da tale società riconsegnate all’amministratore in carica al 2013 (ovvero, al NOME NOME, già amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE come , emerge dalla sentenza di appello, pagina 3); GLYPH
– che, infine, le scritture non erano state rinvenute nel corso dell’attività ispetti che il ricorrente non si era mai presentato presso gli uffici amministrativi per chiarire la sua posizione e che neppure aveva prodotto la documentazione richiesta durante l’attività di controllo.
A fronte di tali argomenti, la censura formulata con il secondo motivo risulta inammissibile per genericità, poiché non si confronta con l’acquisita prova della istituzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, limitandosi ad affermare che la Cort territoriale avrebbe confuso il reato di occultamento con la diversa ipotesi di omessa tenuta o mancata conservazione RAGIONE_SOCIALE stesse. Sotto altro profilo, il motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge, in quanto non dedotto con l’atto di appello che, diversamente, censurava l’affermazione di responsabilità del COGNOME per il fatto di cui al capo A) RAGIONE_SOCIALE imputazioni per mancanza di prova certa circa la sua qualità di amministratore di fatto.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 13/01/2026