Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale l’imputato era stato condannato, operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, non presentava la dichiarazione fiscale relativa all’iva per l’anno di imposta 2017, con evasione di imposta per € 136.112,58. In Curno il 29/07/2018.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso.
Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto tenuto conto che la nomina dello COGNOME, quale amministratore di diritto, era stata deliberata dall’assemblea in data 30/11/2015 e la stessa era stata formalizzata alla RAGIONE_SOCIALE in data 16/03/2017, data dalla quale sarebbe comunque cessata la qualifica di amministratore di fatto.
Vizio di motivazione in relazione alla rilevanza, ai fini della qualifica d amministratore di fatto, attribuita al rilascio di una procura speciale non revocata alla data della cancellazione della società in data 24/01/2018.
Vizio di motivazione in relazione alla rilevanza, ai fini della qualifica d amministratore di fatto, alla circostanza che nel 2017 aveva prelevato la documentazione contabile e amministrativa, trattandosi comunque di condotte risalenti al 2017 mentre il reato è stato commesso il 29/07/2018.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la ritenuta qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, è fondato.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha evidenziato: a) che il ricorrente era stato amministratore di diritto della società RAGIONE_SOCIALE fino al 30/11/2015, b) che dal verbale di assemblea ordinaria del 30/11/2015 risultava che aveva dato le dimissioni e veniva nominato quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, c) che il verbale di nomina dell’amministratore era iscritto nel registro delle imprese solo in data 16/03/2017, d) che, in data 09/01/2015, il ricorrente aveva nominato procuratore speciale il sig. COGNOME COGNOME NOME, conferendogli ampio mandato di gestione ordinaria ad esclusione dell’incasso di somme di denaro, e) che il ricorrente aveva prelevato tutta la documentazione inerente al personale dipendente, f) che erano stati registrati consistenti flussi finanziari su due conti correnti, precisamente il n. 3995 acceso presso il Banco BPM di Milano, in cui risultava titolato ad operare l’imputato in qualità di amministratore e anche lo COGNOME dal 2017, nonché il conto n. 1024417287 intestato alla società e acceso presso le Poste italiane dall’imputato in 10/02/2015.
Tali circostanze sono state ritenute, dai giudici di merito, dimostrative della circostanza che l’imputato non avesse mai smesso di amministrare la società anche
dopo la cessazione dalla carica formale di amministratore di diritto e, dunqu responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione a fini l’anno 2017.
5. Ora, deve rammentarsi che, ai fini dell’individuazione del soggetto obbli in relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA, la qualifica di rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza sì acquistan direttamente con l’atto dì conferimento della nomina e non con l’iscrizione stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, comma quarto, cod. c ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3, n. 13319 del 07/03 Albanese, Rv. 284282 – 01), ma, altrettanto, deve rammentarsi che, del rea omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a tit concorso per omesso impedimento dell’evento, a condizione che ricorra l’eleme soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020 280723 – 01; Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 – 01; Sez. 3, n. 3 del 14/05/2015, Rv. 264971 – 01).
Ancora, per il rilievo che assume nel caso concreto, il reato di o presentazione della dichiarazione a fini fiscali, è un reato omissivo proprio, soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di tal dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10 Lombardi, Rv. 246208 – 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 26508 01) e si consuma nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine p presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o Sez. 3, n. 19647 del 20/02/2019, Li Muli, Rv. 275747 – 01), sicchè il soggetto all’obbligo dichiarativo deve essere individuato in quello che alla data di scade termine di adempimento dell’obbligo era titolare della effettiva gestione socia
Dunque, considerato che il termine per la dichiarazione iva relativa all’a imposta 2017, scadeva al 30/09/2018, il responsabile del reato deve esser soggetto che alla data del 30/12/2018, era titolare dell’effettiva gestione so
6. Ciò premesso, se da un lato rileva l’affermazione, ai fini che qui ril per la dimostrazione della qualifica di amministratore di fatto alla consumazione del reato, che il verbale di assemblea ordinaria del 30/11/2015 simulato e non effettivo, la sentenza impugnata ha argomentato che l’imputato aveva mai cessato dalla carica di amministratore, avendo continuato, anche dop nomina dell’amministratore di diritto dello COGNOME, a gestire la soci
motivazione non congrua tenuto conto delle coordinate sopra enunciate.
In particolare, la motivazione appare carente in relazione all’individuazione degli atti di gestione espressivi dell’esercizio dei poteri connessi alla carica di amministratore, secondo il disposto di cui all’art. 2639, cod. civ. con individuazione della presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, COGNOME, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 246534-01).
In secondo luogo, carente è la motivazione degli elementi di prova della gestione dal 30/12/2015 al 30/12/2018, in un contesto nel quale risulta che, dal 2017, l’amministratore di diritto operava sul conto della BPM (nulla è detto con riguardo al conto Bancoposta), mentre non è sufficiente, a fornire la prova gestoria al 30/12/2018, la circostanza che nel 2017 aveva ritirato la documentazione dei dipendenti e l’esistenza di una procura AVV_NOTAIO (rilasciata dal ricorrente, in nome e per conto della società, a terzi non essendo stato chiarito se e come il procuratore avesse agito in nome e per conto della società e avesse rendicontato la sua gestione e, soprattutto, a chi e fino a quando). La motivazione della perdurante gestione dal 2015 alla data del commesso reato 2018 non è stata congruamente argomentata.
La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.
Così deciso il 09/07/2024