Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11576 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2025 della COGNOME d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, con cui si è insistito per l’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14.10.2025, la COGNOME di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (capo Al) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5,6,7, 8,10,11 e 12), assolvendolo dalle condotte di cui ai nn. A2, 3 e 4) perché il fatto non sussiste
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 2639 c.c., nonché violazione di legge processuale ex art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p., 533, comma 1, c.p.p., 27, comma 2, Cost. e 111, commi 4 e 6, Cost., e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per travisamento della prova, in relazione all’affermazione della qualifica di “amministratore di fatto” in capo al ricorrente contenuta nella sentenza gravata. La COGNOME territoriale, obliterando le puntuali censure mosse coi motivi di appello, ha confermato la penale responsabilità del COGNOME per i reati ascritti, ritenendo provata, in capo allo stesso, la qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice dell’appello contrastano con l’insegnamento costante della COGNOME di legittimità secondo cui l’affermazione della qualità di “amministratore di fatto richieda la prova rigorosa dell’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione gestoria, prova che deve fondarsi su elementi sintomatici univoci e concordanti, non potendo derivare da mere presunzioni o da comportamenti equivoci’.
Necessita in particolare la prova dell’esercizio concreto di poteri equivalenti a quelli dell’amministratore di fatto.
Quanto precede è in piena coerenza con la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., che postula necessariamente l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.
Di qui, il vizio motivazionale affliggente la gravata sentenza, in cui la COGNOME territoriale ritiene che la qualità di amministratore di fatto dell’imputato sia (asseritamente) deducibile dai “rapporti con i fornitori”.
In particolare, il Giudice d’Appello ha ritenuto che “alcuni fornitori hanno identificato COGNOME come il “titolare” della società, basandosi su precedenti rapporti commerciali con lui’ e più precisamente, ‘i fornitori stessi, come evidenziato nella querela di COGNOME NOME, si rivolgevano direttamente a COGNOME, considerandolo il titolare effettivo della società”.
Tale affermazione è manifestamente errata e priva di riscontro, ed evidentemente fondata sul travisamento del contenuto della querela sporta da COGNOME NOME, acquisita ex art. 512 c.p.p. Ed in effetti, l’integrale e piana lettura di tale querela, sporta nei confronti della sola COGNOME NOME, restituisce che la COGNOME, rectius, il di lei figlio, COGNOME NOME, avesse intrattenuto le trattative per
l’acquisto di una fornitura di pellet, esclusivamente, con la COGNOME COGNOME: circostanza asseverata dalla documentazione in atti, in particolare, dalle e-mail e dalle chat Wkatsapp, completamente obliterata dal Giudice dell’AVV_NOTAIO.
Ed invero, la COGNOME precisava che, solo dopo le scuse accampate dalla COGNOME, in ordine al mancato adempimento della fornitura, chiedesse di parlare con colui che riteneva essere “il titolare della ditta”, e che successivamente il marito le avesse “fornito il numero del COGNOME sul quale abbiamo provato a chiamare senza ottenere risposta”, a riprova dell’estraneità del COGNOME rispetto alla vicenda.
Dagli evidenziati presupposti, discende l’evidente illogicità della motivazione della sentenza gravata, che ha fatto discendere da una mera ed errata presunzione della COGNOME che il COGNOME fosse il titolare di una non meglio precisata ditta attribuendogli la qualità di amministratore di fatto della società fallita.
La manifesta illogicità della sentenza gravata riposa altresì sulla circostanza per cui il convincimento del luogotenente NOME COGNOME non trova riscontro nelle querele cui fa riferimento. Premesso che sono state acquisite tutte le querele sporte dai fornitori, la mera lettura di esse evidenzia che l’unica querela in cui viene operato riferimento all’utenza telefonica intestata alla moglie di COGNOME NOME, è quella sporta dalla COGNOME. Per l’effetto, è evidente che le dichiarazioni valutative rese dal Luogotenente NOME COGNOME, mai discostantisi dal piano della mera presunzione, profusamente richiamate in sentenza, si fondino, esclusivamente, sul contenuto della querela sporta dalla COGNOME, che in alcun modo è assertiva o anche solo indicativa della qualità di amministratore di fatto dell’ente decotto da parte del COGNOME, anzi escludendone qualsivoglia suo coinvolgimento (diretto e/o indiretto) nelle trattative per l’acquisto del pellet, oggetto di denunzia.
La sentenza impugnata, per l’effetto, presenta evidenti profili di travisamento della prova, inteso come errore percettivo che cade sul “significante” e non sul “significato” della prova (Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2011, n. 18642, Rv. 250168).
Nondimeno, la COGNOME Territoriale ha ritenuto provata la “gestione diretta” della società da parte del COGNOME sul presupposto che “le testimonianze, ed in particolare quella della dipendente NOME COGNOME, hanno confermato che COGNOME era il vero gestore della società. Egli si occupava di assunzioni, ordini, pagamenti, decisioni operative e chiusura dell’attività. La teste ha dichiarato che “COGNOME era il padrone di tutto” e che impartiva tutte le direttive”. Anche tale asserto risulta apodittico ed infondato dal momento che la COGNOME non ha in alcun modo esemplificato la sua mera valutazione, limitandosi di fatto a riferire che l’odierno imputato si limitasse ad impartire le direttive ai dipendenti (attività avente valenza neutra).
Peraltro, la stessa teste COGNOME ha ammesso di aver ricevuto la delega bancaria dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e non dal COGNOME.
La COGNOME di appello ha obliterato le seguenti circostanze: il curatore fallimentare ha ammesso di non aver svolto verifiche approfondite sulla gestione della società e di non poter riferire nulla sul ruolo del COGNOME; il COGNOME non aveva delega ad operare sui conti correnti intestati alla Società; il COGNOME non aveva potere di rappresentanza negoziale della società, necessaria al fine di sottoscrivere i contratti di leasing di cui in imputazione; il COGNOME non aveva rapporti con alcuno dei fornitori, per quanto emerge dalle stesse querele in atti.
L’assoluta estraneità del COGNOME alla gestione finanziaria della società è asseverata dalla documentazione bancaria da cui si evince che soggetti delegati ad onerare sul conto fossero unicamente il figlio della COGNOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME.
2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale. Nella gravata sentenza, la COGNOME territoriale ha ritenuto provata la bancarotta documentale a carico del COGNOME sul presupposto che l’imputato, in qualità di amministratore di fatto, avesse tutti gli obblighi di conservazione delle scritture contabili che la norma pone a carico degli amministratori formali, e, dunque, sarebbe stato suo onere ‘allegare ì motivi per cui le scritture non sono state reperite’.
Manifesta pare l’illogicità del passaggio motivazionale in scrutinio.
Ed in effetti, la fattispecie astratta della bancarotta documentale richiede la prova che l’agente abbia dolosamente sottratto, distrutto o occultato le scritture contali con la specifica finalità di recare pregiudizio ai creditori.
Detta prova, pacificamente, grava sulla Pubblica Accusa, onerata di provare l’esistenza di una condotta attiva (sottrazione, distruzione) o omissiva (mancata tenuta), l’attribuibilità di tale condotta all’imputato (materiale disponibilità o gestione delle scritture), e, soprattutto, la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, pure elemento costitutivo della fattispecie.
L’onere in parola è rimasto totalmente inadempiuto, e la COGNOME territoriale per giungere all’approdo in sentenza, con motivazione evidentemente apodittica, ha completamente obliterato la circostanza, pure dedotta nel gravame di merito.
In particolare, il Giudice di appello ha omesso di considerare la circostanza per cui il curatore fallimentare non avesse svolto alcuna seria indagine per rinvenire la documentazione contatile: egli stesso ammetteva di non aver effettuato verifiche
presso professionisti o luoghi di possibile conservazione delle scritture, nonostante ne avesse la fattuale possibilità.
La COGNOME territoriale, al fine di giungere alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato, ha obliterato la circostanza che non vi è prova della pretesa sottrazione/distruzione delle scritture contabili e dei libri sociali della società, dimenticando altresì che, in ogni caso, non potesse essere imputata al ricorrente tale sottrazione per la banale ma dirimente circostanza che mai il COGNOME venne convocato dal curatore ai fini della loro consegna; tanto in disparte la considerazione che grava esclusivamente sull’amministratore di diritto tenere e con servare le scritture contabili, quale suo obbligo personale e diretto.
Come affermato dalla giurisprudenza, “l’amministratore dì fatto, proprio perché privo delia formale investitura, non è titolare degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture che gravano sull’amministratore di diritto, sicché la sua responsabilità per bancarotta documentale richiede la prova del suo concreto coinvolgimento nella sottrazione o distruzione della scritture” (cfr. Sez. 5, 29 febbraio 2024, n. 8922).
2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, r.d. 267/1942, violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 27, comma 2, Cost. e 533 c.p.p., e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni in leasing. E’ noto l’insegnamento della COGNOME di legittimità secondo cui ”integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare” (Sez, 5, del 13 feltraio 2020, n. 15403, Rv. 279212). Tuttavia, la gravata sentenza, sul peculiare punto in scrutinio, si palesa viziata. La COGNOME territoriale, al fine di legittimare l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, ha affermato che “spetta all’amministratore allegare le circostanze o i motivi per cui i beni non vengono rinvenuti all’attivo fallimentare”.
Nondimeno, l’applicazione di tale principio avrebbe presupposto che l’istruttoria dibattimentale restituisse come vere e provate le circostanze per cui: i beni di cui in imputazione fossero effettivamente pervenuti alla società; fosse provata la disponibilità materiale di essi in capo all’imputato; dai fatti di cui in imputazione fosse rivenuto effettivo pregiudizio per la massa creditoria.
Nella vicenda in scrutinio, tale prova difetta in maniera assoluta, anzi ricorrendo, in esito all’istruttoria dibattimentale, evidenze di segno contrario.
“La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa” (Cass. pen., 30 giugno 2023, n. 28266; conf. Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2010, n. 22787; Cass. pen., Sez. V, 06 novembre 2006, n. 40726).
In particolare, tutti i contratti di riferimento recano la sola firma della COGNOME, amministratore dell’ente decotto, e in atti, non vi è neppure alcuna prova dell’utilizzo dei veicoli da parte del COGNOME.
2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge ex art. 606. comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 62-bis c.p.. e vizio di motivazione ex art. 606. comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
La COGNOME d’Appello ha del tutto omesso ogni confronto con il peculiare motivo di impugnazione proposto, valorizzante la collaborativa condotta processuale dell’imputato e le ulteriori evidenze fattuali, pure deponenti in senso favorevole all’accoglimento della richiesta.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando i motivi dedotti tratti di inammissibilità.
Il primo motivo, sulla qualifica di amministratore di fatto, è meramente reiterativo di questioni che impingono il merito e la valutazione della prova e che sono state già ampiamente affrontate nelle pronunce di primo e secondo grado che hanno ricostruito, con adeguata cura e precisione, la posizione dell’imputato rispetto alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Per altro verso, si denunciano, a fronte di doppia conforme, travisamenti della prova attraverso i quali si mira piuttosto ad ottenere, da parte di questa COGNOME, un’inammissibile rivalutazione probatoria e del fatto.
Travisamenti che, riguardo alle denunce di vari fornitori della fallita – che, secondo quanto riferito dal teste AVV_NOTAIO, avevano denunciato le truffe subite ad opera della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un contesto in cui emergeva il nome della moglie di
NOME, NOME, suo essendo il cellulare utilizzato e indicato dalle vittime – neppure erano stati censurati con l’atto di appello, pur risalendo il riferimento alle denunce e alla deposizione del luogotenente alla sentenza di primo grado che ne aveva già fatto espresso richiamo nell’ambito della sua esaustiva ricostruzione della vicenda (che peraltro contempla ben altri elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto assegnato al ricorrente).
Il motivo è in definitiva, nel suo complesso, aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con quanto descritto ed argomentato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.
Ed invero, la sentenza di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha innanzitutto riportato in premessa quanto ricostruito nella pronuncia del Tribunale riguardo al contesto in cui si inserisce la vicenda in oggetto che contribuisce a connotare le specifiche condotte attribuite al ricorrente (in concorso con l’amministratrice formale COGNOME NOME).
Si era innanzitutto posto in evidenza che la società, avente sede operativa a Modugno, esercente attività di commercio ortofrutticolo e dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 febbraio 2020, era stata costituita nel 2011 da COGNOME NOME e NOME, i due figli dell’imputato, COGNOME NOME, e risultava amministrata formalmente da tale COGNOME NOME; costui era poi subentrato anche nella titolarità del capitale sociale, dalla fine del 2013; indi, dopo un aumento del capitale sociale (sino a € 110.000), avvenuto ad agosto 2015, esso veniva interamente acquisito il 4.03.2016 dalla coimputata COGNOME NOME, nipote dell’imputato, la quale diveniva anche formale amministratrice unica della società.
All’atto del fallimento, la curatela non otteneva dall’organismo amministrativo la consegna delle scritture contabili, donde l’impossibilità di ricostruire le vicende della fallita, in particolare rimanendo oscure epoca e cause del dissesto, rimanenze di magazzino, effettività dei crediti iscritti nei bilanci precedenti il 2018, e, altresì, di verificare per tabulas il ruolo rivestito nella società dall’imputato.
Il curatore nel 2020 non riusciva a rintracciare la società, né presso la sede legale, né presso quella secondaria pugliese (ove alcuni testi hanno riferito di aver lavorato alle dipendenze della società), risultando ivi sconosciuta la società, mentre dal cassetto fiscale non risultavano fatture di vendita o acquisto successive al 2019. Ed invero, la società, che sino a quell’epoca risultava essersi avvalsa di dipendenti sino ad un numero di sei, nel corso del 2019 risultava avere una sola impiegata. L’ultimo bilancio depositato risaliva al 2017.
Dalle insinuazioni al passivo risultava, peraltro, come la società esercitasse anche un’attività di commercio di pellet di legno ad uso combustibile (la società
richiedente il fallimento vantava un credito proprio in relazione alla fornitura di pellet).
Il passivo fallimentare finale si attestava ad € 544.161,87, per la maggior parte (2/3 circa) composto da debiti verso fornitori e il rimanente da debiti verso l’Erario, mentre l’attivo era pari a zero.
Risultava, inoltre, come la società avesse acquisito in leasing numerose autovetture, non commisurate alla tipologia di attività, di cui le cinque di lusso di cui ai capi A5 a A9, che – al pari degli altri beni di cui ai nn. 10, 11 e 12 – non furono rinvenute dalla curatela e vennero rivendicate dalle società concedenti per mancato pagamento dei canoni.
Sulla base di tale premessa, la COGNOME di appello ha proceduto a passare in rassegna i plurimi elementi ritenuti indicativi della qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato emersi solo grazie alle dichiarazioni rese dalla dipendente COGNOME, alle denunce dei fornitori truffati e alla deposizione del luogotenente COGNOME,
Ha in particolare osservato la sentenza impugnata come le testimonianze assunte, segnatamente quella della dipendente COGNOME NOME che aveva affermato che il COGNOME era il vero gestore della società (era ‘il padrone di tutto’), occupandosi, lui, di assunzioni, di ordini, pagamenti, decisioni operative e chiusura dell’attività, e di curare i rapporti con i fornitori, la clientela e coi dipendenti, e le indagini della Guardia di Finanza, con l’acquisizione di diverse denunce di truffa subite ad opera della RAGIONE_SOCIALE, avevano consentito di ricostruire con nitidezza il ruolo decisionale assunto da COGNOME che aveva preso decisioni cruciali per la società, come la chiusura degli uffici e il licenziamento dei dipendenti, dimostrando di avere il controllo totale delle operazioni.
Né potrebbe togliere rilievo al significativo contenuto della querela sporta in relazione ad altra truffa dalla deceduta COGNOME, il cui marito conosceva COGNOME come titolare di RAGIONE_SOCIALE, la circostanza che il rapporto fosse stato intrattenuto dal fornitore truffato con l’amministratrice formale dal momento che era lei l’intestataria degli atti, tant’è che quando poi la società si era rilevata insolvente la COGNOME si era rivolta proprio al COGNOME riconoscendone in tal modo il suo ruolo primario.
Elementi tutti che dimostrano come il potere decisionale nella fallita, ivi compreso addirittura quello di cessarne l’attività, fosse concentrato esclusivamente nelle mani dell’imputato COGNOME. E rispetto a tale circostanza a nulla potrebbe rilevare che gli atti fossero formalmente adottati dall’amministratrice formale che era l’unica evidentemente a essere legittimata in tal senso in assenza di deleghe, dal momento che tale circostanza è piuttosto indicativa della volontà del COGNOME di rimanere del tutto dietro le quinte e di non apparire.
A fronte dei plurimi elementi emersi confluenti in maniera univoca nella dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto del COGNOME della società (fondata dai figli di COGNOME, e con sede legale coincidente con quella di una impresa individuale del medesimo COGNOME), il ricorso in scrutinio mira, in definitiva, ad una inammissibile rivalutazione probatoria attraverso, peraltro, una segmentazione delle emergenze processuali che impedisce, di fatto, di cogliere la portata effettiva del quadro complessivo delineatosi a carico dell’imputato (cui i giudici di merito sono giunti non senza averne preliminarmente considerato e vagliato le singole componenti).
L’errata impostazione seguita in ricorso non tiene per altro verso conto che costituisce principio costante di legittimità che la qualifica di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteri tipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura, e può essere desunta da plurimi indici sintomatici, quali la gestione dei rapporti con i terzi, l’ingerenza nella conduzione dell’impresa, tra i quali non necessariamente la sottoscrizione di atti; e che ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101).
È a tale funzione direttiva che ha inteso evidentemente riferirsi la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che, nel riportare i plurimi elementi emersi a sostegno del ruolo di amministratrice di fatto svolto dalla ricorrente, ha indicato aspetti – in fatto – direttamente sintomatici di tale direzione.
3.La corretta impostazione dei giudici di merito in punto di ricostruzione del ruolo svolto dall’imputato in seno alla società consente di fornire risposta adeguata anche alla deduzione difensiva, reiterata col secondo motivo, che nel lamentare la mancanza di prova del coinvolgimento del COGNOME nella bancarotta documentale, ha inteso stigmatizzare la mancata convocazione del predetto da parte del curatore (quasi a voler lasciare intendere che in mancanza di tale convocazione non fosse possibile attribuirsi alcunché all’amministratore di fatto non messo in condizione di interloquire).
Laddove gli obblighi che incombono sull’amministratore discendono proprio dalla qualifica di fatto rivestita – ex art. 2639 c.c. che in sostanza lo equipara a quello di diritto – ed il loro adempimento non può essere messo in discussione adducendo la mancata convocazione da parte del curatore.
3.1. Va, invero, ribadito che una volta appurato il ruolo di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende che questi, gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, sentenza n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME e altri, Rv. 250094; Sez. 5, sentenza n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME, Rv. 250844; Sez. 5, sentenza n. 7203 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239040).
Con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibile all’amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe essente da responsabilità ai sensi dell’art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in base alla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei quali l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
Il soggetto il quale abbia assunto, in base all’art. 2639 c.c., la qualifica di amministratore di fatto, essendo tenuto ad impedire ai sensi art. 40, comma 2, c.p. le condotte illecite riguardanti la gestione della società o a pretendere l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato ai sensi della citata disposizione del codice civile, come sostituita ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, che peraltro ha prevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdi giurisprudenziali (Sez. 3, 5 luglio 2012, n. 33385, Rv. 253269 – 01); d’altronde, a parti invertite, vale la medesima regola. Fermo restando che si tratta poi in concreto di stabilire le effettive responsabilità in base ai parametri oggettivi e soggettivi che governano l’accertamento del reato, ma nel caso di specie le singole condotte illecite sono, in realtà, attribuite direttamente al ricorrente quale dominus assoluto ed artefice dell’indirizzo impresso alla conduzione della società.
3.2. Discende dalla legge innanzitutto l’obbligo di consegna delle scritture contabili nelle mani del curatore che incombe anche sull’amministratore di fatto a prescindere dalla convocazione da parte del curatore.
L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII).
Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16) attengono solo ad una parte della documentazione contabile.
Mentre la ‘consegna’ di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile (‘le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria’), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.).
Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73.
Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.
In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.
3.3.Per altro verso, venendo al caso specifico oggetto di deduzione difensiva, sarebbe paradossale attribuire rilievo, al fine di scriminare l’inadempimento di tale
obbligo di legge, alla gestione di fatto che avvenga con l’accortezza di non lasciare tracce evidenti del suo esercizio, che, per tali sue caratteristiche, si appalesa, invece, vieppiù insidiosa in quanto tesa a mascherare il coinvolgimento di chi realmente gestisce la società nell’ottica di porlo al riparo da eventuali responsabilità anche di tipo penale.
Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenza pubblicata nei modi di legge, chi ha agito di fatto preferendo per di più di rimanere nell’ombra non potrà in alcun modo accampare pretese di rintraccio da parte del curatore, ma sarà piuttosto egli investito, in prima persona, unitamente all’amministratore formale, non solo di tutti gli obblighi che gravano sull’amministrare di diritto in caso di fallimento ma anche delle relative iniziative che quegli obblighi comportano – costituendo una prerogativa dell’amministratore anche quella di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatore (nell’ambito del generale dovere di collaborazione che promana dalla disciplina fallimentare il cui assolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni e giustificazioni, se del caso anche con riferimento alla sorte delle scritture contabili).
Ove ciò non accada, l’amministratore di fatto non potrà addurre a giustificazione delle sue inadempienze la eventuale mancata convocazione del curatore in sede fallimentare. Né si potrà – come pure tenta di fare il ricorso – addurre la mancanza di prova del coinvolgimento materiale nella condotta di sottrazione delle scritture contabili, discendendo, come detto, per legge, dalla carica di fatto rivestita l’obbligo del loro deposito in Tribunale, prima, e della loro consegna al curatore, poi, il cui inadempimento equivale a sottrazione (che in presenza del requisito soggettivo qualificato richiesto dall’art. 216 legge fall. integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica); sicché poco importa chi sia stato ad eseguire materialmente la condotta.
Nel caso di specie la ricostruzione dei giudici di merito nel ritagliare la veste di dominus con potere decisionale in capo al ricorrente ha fornito anche la ragione, in fatto e in diritto, della riconducibilità a questi della decisione di sottrarre le scritture contabile, rispetto alla quale a nulla, evidentemente, rileva stabilire chi avesse materialmente proceduto alla sottrazione.
Né tanto meno si potrebbe attribuire al curatore l’onere di acquisire le scritture contabili, di attivarsi per reperirle, e ciò neppure nel caso in cui fosse a conoscenza del luogo ove esse si trovano (come pure tenta di accreditare il ricorrente scaricando sul curatore la mancata acquisizione delle scritture contabili per non essersi attivato presso il professionista incaricato della tenuta della contabilità, facilmente individuabile alla stregua della dichiarazione UNICO 2017 rinvenibile nel cassetto fiscale della società).
3.4.Tanto premesso, deve ritenersi quindi infondato il secondo motivo di ricorso sulla bancarotta documentale, meramente reiterativo di censura correttamente superata dalla COGNOME di appello facendo corretta applicazione della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui l’amministratore ‘di fatto’ della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore ‘di diritto’, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi compresi quelli connessi agli oneri di conservazione e consegna delle scritture contabili ai fini della bancarotta fraudolenta documentale ( ex multis , perspicua ad es. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011 dep. 03/11/2011, Rv. 250844).
3.5. Esso si appalesa, infine, proprio inammissibile nella parte in cui contesta il vizio di motivazione con riferimento al dolo specifico caratterizzante la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ravvisata nel caso di specie.
Ed invero, tale profilo era stato in realtà affrontato genericamente già con l’atto di appello in cui si era, in maniera del tutto generica, contestata l’assenza di elementi sintomatici del dolo specifico, appellandosi ai principi in tema affermati da questa COGNOME, e limitandosi ad insistere sulla circostanza – come detto non conducente – che la mancata acquisizione della contabilità sarebbe dipesa dall’inerzia del curatore che non si era attivato nel reperirla.
Laddove già il Tribunale aveva adeguatamente evidenziato, quanto all’elemento soggettivo della bancarotta documentale specifica, che la fraudolenza della sottrazione è resa evidente dall’inserirsi della condotta in più vasto contesto illecito, delineato dalla contrazione di obbligazioni distoniche rispetto all’oggetto sociale e scollegate dall’esercizio dell’attività d’impresa, mediante acquisizione di beni o ricezione di valori immediatamente e ingiustificatamente drenati dal patrimonio della società (di cui si dirà affrontando il terzo motivo del ricorso in scrutinio), condotte che la sparizione della documentazione sociale contribuivano, evidentemente, ad occultare.
Ed aveva quindi congruamente concluso già il primo giudice che in tale contesto fraudolento la volontaria sottrazione di ogni scrittura contabile e documentazione sociale da parte dell’amministratore di fatto disvela lo scopo finalisticamente diretto ad arrecare pregiudizio ai creditori, precludendo, in danno dei medesimi – come ampiamente illustrato dal curatore – la ricostruzione dei fatti gestionali della fallita, dei relativi rapporti economici e patrimoniali – che ne avrebbero rese manifeste le distrazioni e consentito di disvelare e accertare quelle eventuali ulteriori che, pur contestate, proprio tale sottrazione ha impedito di ricostruire – nulla essendo stato
rinvenuto dalla curatela fallimentare ed essendosi la procedura chiusa per totale mancanza di attivo.
Analoghe considerazioni valgono in relazione al terzo motivo di ricorso che trascende gli obblighi di conservazione gravanti sull’amministratore per i beni che, in base alla documentazione contrattuale (riassunta a pag. 5 della sentenza), dovevano trovarsi nella disponibilità della fallita, reiterando una censura già correttamente respinta dalla COGNOME di merito mediante l’appropriato riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia ( ex multis , Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 che bene chiarisce come l’inversione dell’onere probatorio sia solo apparente).
Né potrebbe assumere rilievo il fatto che si trattasse di beni (autovetture di lusso ed altri beni), presi in leasing, non di proprietà della società fallita, o che non vi fosse prova del coinvolgimento in concreto del COGNOME nel loro utilizzo e/o nella loro sparizione (non avendo egli negato di essere a conoscenza della loro esistenza né tanto meno disconosciuto la loro esistenza a fronte del dato certo riveniente dai rispettivi contratti di leasing, ovviamente sottoscritti dall’amministratore formale e non da chi apparentemente non aveva alcun titolo a farlo).
Anche questa doglianza è quindi infondata.
L’amministratore della società, sia esso di diritto che di fatto, ha, come sopra detto, l’obbligo di conservare il patrimonio a fini sociali e per la tutela dei creditori. Spetta allo stesso, pertanto, allegare le circostanze o i motivi per cui i beni non vengono rinvenuti all’attivo fallimentare.
E’ per altro verso pacifico che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di “leasing”, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare (tra tante, Sez. 5 , Sentenza n. 15403 del 13/02/2020, Rv. 279212 – 01). Ed ancora, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di “leasing”, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa o che comporti per quest’ultima un onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez. 5, Sentenza n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992 – 01).
Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, impinge le valutazioni di tipo discrezionale svolte dai giudici di merito, in punto di congruità della pena, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, facendo peraltro generico riferimento a condotte collaborative processuali.
Il Tribunale non aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della mancata emergenza di elementi di positiva valutazione in tal senso, tenuto conto, di contro, della pluralità e gravità delle condotte, dell’elevato danno derivatone e dei precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell’imputato.
Ciò nonostante, il primo giudice aveva individuato la pena base nel minimo edittale, aumentata alla pena inflitta di quattro anni di reclusione per la pluralità delle condotte di bancarotta (che per le modalità esecutive ed il contesto in cui furono poste in essere sono state ritenute indicative anche di capacità delinquenziale non trascurabile).
E la COGNOME di merito, nel valutare la congruità della pena – e quindi l’eventuale meritevolezza delle attenuanti generiche espressamente richiamate – ha, a sua volta, osservato che essa dovesse ritenersi congrua – e quindi non suscettibile di riduzione – in quanto già applicata nel minimo edittale con aumento per la continuazione adeguato rispetto alle distrazioni accertate.
In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/03/2026.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME