Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME nato a TITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, quale sostituto processuale, giusta delega depositata in udienza, dell’avvocato NOME COGNOME del foro di POTENZA in difesa di INDIRIZZO che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, emessa all’esito di annullamento disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 15212 – 23, in data 15 marzo 2023, la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Potenza, in data 19 novembre 2018, nei confronti di NOME COGNOME, riducendo la pena irrogatagli in quella di anni due e mesi otto di reclusione, con conferma delle residue statuizioni.
1.1.11 primo giudice aveva condannato l’imputato, in concorso con NOME COGNOME (con assoluzione dell’intestatario formale COGNOME), alla pena di anni tre di reclusione, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, commesso in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 21 maggio 2010 (artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 e2, 219, comma 2 r.d. n. 267 del 1942), oltre pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.
1.2.La prima sentenza di appello, resa dalla Corte di appello di Potenza, aveva confermato la condanna procedendo soltanto alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
1.3. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha riscontrato il denunciato vizio di motivazione.
La sentenza di appello, per la Corte di legittimità, non aveva assolto all’obbligo motivazionale, limitandosi ad affermare la sussistenza di funzioni (riscontrata anche i testi della difesa COGNOME e COGNOME) svolte dall’imputato quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, di guisa che risulterebbe inconferente il rilievo difensivo – valorizzato nell’atto di gravame – secondo cui egli aveva rivestito detto incarico solo dal 22 maggio 2004 fino al 9 giugno 2008, allorquando la società risultava “attiva e quasi in pareggio”.
La ricostruzione di primo grado imputava all’odierno ricorrente le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale afferente ai beni aziendali, in virtù della sua incontestabile veste formale rivestita in seno alla società e delle circostanze di fatto che lo avrebbero visto agire, in accordo col fratello NOME, socio della società ritenuto amministratore di fatto, in virtù dei medesimo segni esteriori riferibili anche a NOME COGNOME (cessione, nel settembre del 2008, delle quote societarie da parte dei due NOME a NOME COGNOME, testa di legno mandato assolto già in primo grado; costituzione sempre da parte di entrambi i NOME, in data 5.8.2008, di un’altra società, la RAGIONE_SOCIALE, avente lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della RAGIONE_SOCIALE poi fallit con sentenza del tribunale fallimentare del 21.5.2010; cessazione dell’attività d’impresa a seguito della cessione delle quote a COGNOME, a dimostrazione della natura meramente fittizia della cessione medesima).
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L’appello aveva lamentato che la valutazione relativa alla posizione del ricorrente era rimasta ancorata al suo ruolo formale, laddove la stessa imputazione ascriveva le condotte illecite ad entrambi i NOME COGNOME, in considerazione anche del ruolo di fatto da entrambi ricoperto, sia pure per NOME COGNOME circoscritto al periodo che andava dalla cessazione formale della carica, risalente al giugno 2008, al fallimento dichiarato nel 2010.
Per la sentenza rescindente, la Corte di appello, invece di colmare tale lacuna, si era limitata ad affermare quanto sopra descritto e a tacciare di genericità l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, affrontando l’aspetto della qualifica di amministrazione di fatto solo con riferimento alla posizione del coimputato NOME (assolto per carenza di prova), dando così luogo a carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste a base del gravame.
Dunque, si addiveniva all’annullamento con rinvio per nuovo esame che, per la sentenza rescindente, doveva riguardare, da un lato, il dato della carica formalmente rivestita da NOME COGNOME, relativamente a un determinato, non trascurabile, periodo e, dall’altro, gli elementi sintomatici di una sua permanenza nell’amministrazione – e ciò di là della prosecuzione o meno dell’attività d’impresa – anche a seguito della cessazione della carica o quanto meno di un suo coinvolgimento nelle condotte illecite alla stregua degli interessi in gioco.
1.3. La sentenza impugnata ha confermato l’affermazione di responsabilità rideterminando la pena irrogata nella misura sopra indicata, confermando, nel resto, la condanna resa dal Tribunale di Potenza.
2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, attraverso due motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all’attribuzione, all’imputato, della qualità d amministratore di fatto, nonché vizio di motivazione quanto alle argomentazioni contenute nell’atto di appello e travisamento della prova.
Il giudice del rinvio si sarebbe limitato a ripercorrere la vicenda processuale, confermando la condanna sulla base di una mera congettura secondo la quale non è ragionevolmente ipotizzabile che l’intera operazione di cessione e svuotamento della società sia stata compiuta da NOME COGNOME, all’insaputa del fratello NOME, per poi aggiungere che l’eccezione di estraneità ai fatti avrebbe dovuto essere sostanziata, da parte della difesa, da circostanze più consistenti rispetto all’affermazione dell’avvenuto allontanamento di NOME
COGNOME trasferito in Veneto.
Con tale ragionamento, a parere del ricorrente, si fa discendere dalla mancata indicazione da parte dell’imputato di elementi sufficienti, la prova della sua colpevolezza.
Invece, la sentenza rescindente ha riscontrato l’assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste a base dell’appello che dovevano essere vagliate nel nuovo giudizio.
Si contesta l’assoluta carenza di motivazione rispetto ai motivi originariamente inseriti nell’atto di gravame e la violazione di principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte, in tema di nozione di amministratore di fatto. Tutto quanto richiamato nell’atto di appello laddove si era sottolineato che l’amministratore formale alla data del fallimento, COGNOME, già assolto in primo grado, aveva dichiarato di aver intrattenuto rapporti solo con il fratello dell’odierno imputato, NOME COGNOME, assolto dalla prima sentenza di appello e che i due non si erano mai conosciuti.
Ancora si sottolinea che, con i motivi di gravame, si era dedotta la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e delle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME (coimputato assolto) e NOME COGNOME dipendente della società fallita.
Si tratta di dati che non sono stati considerati dalla Corte di appello incorrendo in errore di travisamento per omissione se si considera che il coimputato COGNOME, come dichiarato allo stesso al curatore fallimentare, non aveva mai conosciuto NOME COGNOME e aveva intrattenuto rapporti solo con NOME.
Si tratta, per il ricorrente, di circostanza confermata da quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa inerente alla deposizione della teste COGNOME la quale aveva affermato che NOME COGNOME, amministratore formale, prima dell’estate del 2008, forse fino a giugno, si era, poi, trasferito altrove per ragioni di famiglia.
Sicché, la gestione di fatto, a fronte del trasferimento (a Chirignago in provincia di Venezia) sarebbe stata impossibile tanto che questa fu affidata, dal 2008, al COGNOME e, successivamente, a COGNOME.
Si rimarca, infine, che entrambi i concorrenti nel reato, COGNOME e NOME COGNOME, sono stati assolti dal Tribunale e dalla Corte di appello di Potenza e non si comprende per quale ragione non sia stato assolto anche il ricorrente, visto che tutti i provvedimenti fanno riferimento a condotte riferibili a NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art 216 legge fall. con particolare riferimento alla qualità di amministratore di fatto nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di detta qualità e all’inosservanza della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Con riferimento al delitto di bancarotta documentale la Suprema Corte ha chiarito che la condotta penalmente rilevante può essere addebitata esclusivamente a colui che ricopre la carica di amministratore della società al momento della dichiarazione di fallimento, mentre, per poter ritenere sussistente la bancarotta documentale di colui che ha, formalmente, rivestito la carica di amministratore in momenti precedenti, è necessario che sia provato che questi sia anche amministratore di fatto che abbia agito con la consapevolezza di depauperare il patrimonio sociale ai danni del creditore.
Si rileva che, nel caso di specie, il fallimento è avvenuto due anni dopo la cessione delle quote, cioè nel 2010; comunque, il nuovo amministratore COGNOME, succeduto a COGNOME (quest’ultimo mai sottoposto al procedimento penale), ha dichiarato di non aver mai conosciuto NOME COGNOME e di aver sempre intrattenuto rapporti con il fratello NOME.
A ciò si aggiunga che la società fallita, nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la qualifica di amministratore di diritto, ha sempre assolto agli obblighi di legge relativamente alle scritture contabili.
Del resto, il relatore fallimentare, nella relazione ex art 33 legge fall., ha dichiarato di aver interloquito con NOME COGNOME e mai con il fratello NOME.
Le scritture contabili, secondo la difesa, risultano consegnate a COGNOME, nuovo legale rappresentante della società fallita.
Al fine di ritenere sussistente la responsabilità dell’imputato sarebbe stato necessario dimostrare, poi, quanto al dolo specifico, che NOME COGNOME aveva continuato a interessarsi della fallita concorrendo nella sottrazione delle scritture o che questi aveva concordato, con il nuovo amministratore, di omettere la tenuta della contabilità per il periodo successivo all’assunzione della carica o di occultare i documenti che gli erano stati consegnati, al fine di pregiudicare i creditori.
Quanto alla bancarotta distrattiva, la Corte di appello non specifica quali siano state le condotte fraudolente poste in essere dall’imputato, dirette a pregiudicare i creditori, essendo necessario, per la giurisprudenza di legittimità, che l’amministratore di fatto, per rispondere della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ponga in essere atti tipici di gestione offrendo un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è, formalmente, investito della qualifica di amministratore nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica del soggetto qualificato.
Infine, si rileva che quando le condotte distrattive o di occultamento del bene della società sono state poste in essere il ricorrente non ricopriva alcuna qualifica di amministratore della società mentre l’amministratore formale era COGNOME.
La Corte di appello afferma che non è ragionevole ipotizzare che l’intera operazione sia stata compiuta da NOME COGNOME, all’insaputa del fratello NOME e che tale ricostruzione è stata contestata soltanto con la generica indicazione dell’avvenuto allontanamento del ricorrente verso il Veneto.
Per la difesa si tratta di motivazione che non supera il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si sostiene che tutti i provvedimenti impugnati fanno riferimento ai NOME COGNOME, in presenza del medesimo carente quadro probatorio; però le Corti di appello giungono a soluzioni opposte nonostante il fatto che l’amministratore COGNOME abbia riferito di non conoscere l’odierno ricorrente, per aver intrattenuto solo rapporti con NOME COGNOME, assolto dalla Corte di appello di Potenza.
3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23 ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
All’odierna udienza, quindi, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe, all’esito della discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La censura, per una parte, è aspecifica.
Invero il Giudice del rinvio valorizza, con ragionamento immune da illogicità manifesta e conforme alle indicazioni della sentenza rescindente:
che i debiti, soprattutto l’ingente esposizione debitoria verso RAGIONE_SOCIALE, erano maturati tutti nel periodo in cui NOME COGNOME era amministratore di diritto della società fallita (tra il 2003 e il 2008, per essere stato NOME COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE dal 2003 e sino al 2008), periodo in cui il curatore ha accertato un debito per 1.400.000,00 euro, tra cui anche canoni di RAGIONE_SOCIALE non pagati, dal 2006 al 2009, dunque maturati in pieno periodo di amministrazione formale di NOME COGNOME;
che la cessione delle quote sociali a COGNOME è avvenuta per il tramite del procuratore speciale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in data 11 settembre 2008, quando il ricorrente non era più amministratore di diritto, perché al suo
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posto tale COGNOME, mai imputato, era divenuto amministratore (in data 14 luglio 2008, per poi essere sostituito da COGNOME in data 11 novembre 2008), avendo comunque NOME COGNOME mantenuto la titolarità delle quote sociali;
che la RAGIONE_SOCIALE, con lo stesso oggetto sociale, è stata creata in data 8 maggio 2008, dunque in prossimità della cessione delle quote dallo stesso NOME COGNOME e dal fratello (poi assolto);
che i libri sociali sono indicati come spariti al momento della definitiva nomina di COGNOME (11 novembre 2008) al quale non erano mai consegnati, perché, a dire di NOME COGNOME al curatore (cfr., sul punto, sentenza di primo grado), erano stati affidati a un ragioniere di NOME, ma mai recuperati o consegnati agli organi fallimentari (quindi, lo stesso NOME COGNOME non ha sostenuto, diversamente da quanto indicato nel ricorso, che le scritture sarebbero state regolarmente tenute dall’amministratore di diritto e consegnate a COGNOME);
che COGNOME non aveva visto NOME COGNOME all’atto della cessione delle quote sociali, perché presso il notaio si era portato il fratello NOME il quale, però, era intervenuto nella qualità di procuratore speciale dello stesso NOME COGNOME quanto all’operazione di cessione.
Le convergenti sentenze di merito (quella di primo grado e la sentenza rescindente) evidenziano che dal cambio di amministratore formale (14 luglio 2008) al fallimento, le attività di gestione di fatto poste in essere e da valutare, sono per il primo giudice:
la cessione di quote da COGNOME a COGNOME, avvenuta in data 11 novembre 2008, indicata come fittizia e, comunque, relativa a un periodo in cui la società dopo essere stata ceduta, non aveva più svolto alcuna attività, dato significativo, posto che si assume che la stessa attività imprenditoriale era continuata con la società RAGIONE_SOCIALE, avente lo stesso oggetto sociale della fallita, costituita in data 8 maggio 2008, da NOME e NOME COGNOME;
la cessione dell’intero pacchetto sociale effettuata in favore di COGNOME, nel tentativo di evitare le conseguenze negative, sotto il profilo formale, della dichiarazione di fallimento, in quanto l’insolvenza vi era già alla data della cessione, visto il periodo in cui i debiti ingenti verso RAGIONE_SOCIALE erano maturati;
l’impossibilità di ricostruzione dell’attivo e del passivo aziendale per l’assoluta carenza di dati e scritture contabili obbligatorie mai recuperate dalla curatela e la mancanza di prova della consegna delle scritture contabili a COGNOME (cfr. p. 21 sentenza primo grado);
la titolarità formale dell’amministrazione della società fino al mese di luglio 2008;
la mancata restituzione dei beni strumentali alle società di RAGIONE_SOCIALE, con tentativo di esportare in Marocco le macchine di maggiore valore;
6) l’inoperatività della società dalla cessione delle quote alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. p. 21 della sentenza di primo grado), prova logica dalla quale trarre il carattere fittizio della cessione, onde trasferir sull’amministratore formale da ultimo nominato, le conseguenze della declaratoria di fallimento, di cui vi erano già gli estremi.
Secondo il giudice del rinvio, inoltre, sono da considerare indici significativi, ai fini che interessano la cessione di quote a COGNOME (settembre 2008), poi divenuto amministratore formale della RAGIONE_SOCIALE (11 novembre 2008) e la sparizione delle scritture contabili dopo la nomina di COGNOME.
La sentenza impugnata, poi, trae, con ragionamento immune da illogicità manifesta, la prova logica della riferibilità a NOME COGNOME della permanenza nell’amministrazione, a prescindere dalla prosecuzione o meno nell’attività di impresa, dalla dolosa trasposizione dell’attività nella RAGIONE_SOCIALE in data 8 maggio 2008, dalla vendita dei 14 automezzi della RAGIONE_SOCIALE nel mese di agosto 2008, dalla cessione delle quote in data 11 novembre 2008 a COGNOME, in cambio di un compenso di euro 500,00 mensili corrisposti per soli due – tre mesi attività quest’ultima, non utile perché la società non avrebbe più operato dopo la cessione, dal trasferimento della sede sociale, in data 31 ottobre 2008, da NOME a Salerno.
Si tratta di ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (tra le altre, Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d’analisi, riconducibili – secondo validate massime di esperienza – ad indici sintomatici. Tra questi, assumono rilevanza, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico.
Invero, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono ad esempio i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua
e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101).
Il relativo apprezzamento, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell’attività d’impresa, ma va riguardato – nel sistema penale delle incriminazioni, che sanzionano una situazione di abuso della relativa posizione – nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo.
In tal senso, la giurisprudenza civile evidenzia come i descritti connotati non implicano “l’esercizio di tutti i poteri propri dell’amministratore di una società ma richiedono unicamente lo svolgimento di un’apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici” (sent. n. 9222/1998), mentre, in sede penale, rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell’ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell’interesse dei creditori, dei terzi e del mercato. Siffatta condizione, peraltro, ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in u cogestione coordinata dell’organismo societario. In altri termini, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica.
Peraltro, va evidenziato che, trattandosi di una società ‘schermo’, costituita per essere ‘strumentalizzata’ nel meccanismo fraudolento illustrato e dunque priva, da un certo momento in poi, di reale autonomia (organizzativa, operativa, finanziaria), appare assorbente il ruolo di dominus e ideatore del sistema attribuito a NOME COGNOME, trattandosi di ente che, da un dato momento in poi, è stato fittizio ed esistente solo da un punto di vista giuridico.
Quanto al dedotto travisamento per omissione, si rileva che la deposizione di COGNOME e, implicitamente, quella della COGNOME, vengono esaminate nel loro contenuto favorevole (trasferimento di NOME COGNOME in provincia di Venezia e mancanza di conoscenza del ricorrente da parte di COGNOME). Tuttavia, non risulta compiutamente illustrata, nel ricorso, la decisività della prova trascurata per omissione posto che quello che si assume sul trasferimento in provincia di Venezia e, quindi, sulla materiale impossibilità della gestione dell’ente, nell’estate 2008, non si confronta con il dato accertato della mancanza di ogni attività gestionale effettiva dopo la cessione delle quote sociali.
La società, infatti, non ha mai più operato dopo tale operazione e, dunque, assume marginale rilevanza il trasferimento, in tale periodo di COGNOME in provincia di Venezia.
Tanto, considerato che le operazioni indicate dalle sentenze di merito come indicative della volontà di distrarre e di pregiudicare i creditori attravers
l’occultamento delle scritture, risultano svolte o in epoca precedente alla cessione, o tramite il procuratore speciale.
Infine, si deve rilevare che la contestazione comprende la bancarotta patrimoniale e documentale ascritta a NOME COGNOME sia quale amministratore di diritto sia quale amministratore di fatto, dalla data della cessione dell’amministrazione formale sino al fallimento.
Del resto, gli indici sintomatici valorizzati dai giudici di merito sono assolutamente coerenti con l’indirizzo fissato dalla giurisprudenza di legittimità, considerato che la sentenza impugnata sottolinea che i debiti si sono formati nel periodo di amministrazione formale di NOME COGNOME, che le scritture non risultano mai consegnate a COGNOME (amministratore dal 11 novembre 2008) e che quest’ultimo è stato titolare soltanto fittizio, posto che in cambio delle quote gli erano stati promessi euro 500,00 mensili, senza che fosse esercitata alcuna attività di gestione (per sua stessa ammissione), fino al fallimento sopraggiunto nel 2010.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Si GLYPH richiamano sul GLYPH punto, tutti gli argomenti spesi GLYPH in ordine all’amministrazione di fatto al § 2.1.
Inoltre, si osserva che risulta, dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado emessa in sede di rinvio, che le scritture contabili sono sparite e non vi è prova della consegna di queste a COGNOME.
Del resto, nemmeno la difesa offre elementi specifici nel senso dì reputare dette scritture come consegnate ai nuovi amministratori di diritto (prima, a COGNOME e, poi, a COGNOME), risultando l’affermazione dell’avvenuta consegna a COGNOME soltanto assertiva (cfr. p. 8 del ricorso).
Il dolo specifico, poi, è significativamente motivato già dal primo provvedimento di merito laddove si rimarca che, in vista della necessità di celare l’operazione diretta allo svuotamento della società fallita, spariscono le scritture, con condotta attuata in evidente frode ai creditori, tanto che il curatore non ha potuto mai ricostruire il reale volume di affari dell’ente.
Coerente, poi, rispetto al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall’estensore.
Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Cort d’appello, si fonda infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall’art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione
adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Proprio in adesione a tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezza e tanto a prescindere dalla pronunciata assoluzione per il concorrente nel reato.
Sul punto, si osserva in primo luogo, che COGNOME e NOME COGNOME sono stati assolti per non aver commesso il fatto (il secondo per carenza di prova circa la qualità di amministratore di fatto) e non perché il fatto ascritto in concorso con l’odierno ricorrente non sussiste.
In secondo luogo, va rilevato che, comunque, secondo l’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte, l’assoluzione dei concorrenti nel reato non vincola il giudice alla luce del principio del libero convincimento (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, COGNOME, Rv. 283117 – 01; Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264422 – 01).
Comunque, è stata presa in esame la pronunciata assoluzione, nel provvedimento di condanna da ultimo reso nei confronti di un ulteriore concorrente, laddove sono stati analizzati, puntualmente, elementi motivazionali valorizzati negli altri provvedimenti per pervenire alla decisione liberatoria ed evidenziate le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali la Co territoriale è giunta a opposta soluzione (cfr. p. 7 e 8).
2.3.Da ultimo, deve essere rilevato che la Corte di appello di Salerno, nel dispositivo, riforma la pena principale e conferma, nel resto, la sentenza di primo grado, senza dare espressamente atto del fatto che le pene accessorie fallimentari erano state rideterminate, quanto alla loro durata, dalla sentenza della Corte di appello di Potenza annullata con rinvio.
La statuizione contenuta in quella pronuncia, va, però, interpretata nella presente sede, tenuto conto che la conferma resa dal giudice del rinvio deve essere intesa nel senso che la durata delle pene accessorie fallimentari non può essere pari a quella determinata in misura fissa in anni dieci dalla sentenza di primo grado, in base a una norma dichiarata incostituzionale (art. 216, ultimo comma, Legge fall.), ma va considerata pari a quella rideterminata dalla prima sentenza di appello (anni cinque) oggetto di annullamento con rinvio con la sentenza rescindente.
3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 giugno 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente