Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Medole (MN) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Civitella d’Agliano (VT) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6 aprile 2022, con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati dichiarati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dalla pluralità dei fatti di bancarotta (artt. 110 cod. pen., 216, c. 1 n. 1 e 2, 219, c. 2 n. 1, e 223 R.D. n. 267/1942). Entrambi gli imputati sono stati condannati alla pena di anni quattro di reclusione e, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile (con una provvisionale imme diatamente esecutiva di € 239.000 ,00).
La vicenda trae origine dal fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 marzo 2013. La responsabilità penale, accertata in concorso tra i due imputati (COGNOME nella sua qualità di amministratore di diritto e COGNOME quale amministratore di fatto), è stata riconosciuta in relazione
a più fatti di bancarotta patrimoniale, ovvero:
-la distrazione di un fondo agricolo di 50 ettari sito in Mirandola (denominato ‘Cà Cuccagna e Cà Pamperso’), concesso in affitto , per 25 anni, in data 28 marzo 2007, alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era legale rappresentante, a fronte di un canone annuo di € 14.889 ,00 mai versato (salvo un’annualità pagata il 3 maggio 2011) e mai richiesto, e comunque inadeguato, essendo di gran lunga inferiore ai ratei del mutuo pagati dalla cedente, con riduzione del suo valore ad € 345.000 ,00 , anziché € 496.394,00 (come acclarato dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di esecuzione immobiliare );
-la distrazione della disponibilità di cassa di circa € 300.000 ,00, a favore degli imputati o di società a loro riconducibili (attraverso movimenti indicati analiticamente nella sentenza d’appello ).
Quanto al COGNOME, la Corte ha escluso la sua qualifica di mero prestanome, evidenziando varie sue attiva gestionali. Ha accertato, in particolare, che questi: (a) aveva assunto la carica in data 11 dicembre 2006; (b) aveva partecipato, in qualità di presidente, alle assemblee dei soci del 22 dicembre 2006 (che aveva deliberato la restituzione del sovrapprezzo quote per € 100.000 ,00 in suo favore) e del 30 aprile 2007; (c) aveva stipulato personalmente il contratto d’affitto anzidetto; (d) era stato beneficiario diretto o indiretto di vari assegni ( € 20.000 ,00 personalmente, e d € 105.000,00 tramite la RAGIONE_SOCIALE, società a lui riconducibile); (e) aveva utilizzato una provvista della società (€ 50.000 ,00) per acquistare le quote societarie dal precedente socio, COGNOME; (f) aveva sottoscritto l’atto del 13 dicembre 2006 che abilitava anche il COGNOME a operare sul conto corrente societario.
Quanto al COGNOME, la Corte ha desunto la sua qualifica di amministratore di fatto da una pluralità di elementi convergenti. Ha accertato che costui: (a) era stato presente nella vicenda sin dall’inizio , figurando come promissario acquirente nella promessa di cessione quote del 6 giugno 2006; (b) era delegato ad operare sul conto corrente societario; (c) era stato beneficiario diretto di tre assegni distratti alla società di € 8.000 ,00 ciascuno; (d) era stato amministratore della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) beneficiaria del contratto d’affitto pregiudizievole e che aveva omesso di versare i canoni (tranne per la detta annualità corrisposta il 3 maggio 2011), pur percependo contributi comunitari per circa € 14.000 annui ( tra il 2009 e il 2012); (f) aveva avuto rapporti col commercialista della RAGIONE_SOCIALE per le questioni contabili e gestionali, dandogli direttive.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
COGNOME NOME chiede l’annullamento della sentenza per vizi motivazionali e violazioni di legge deducendo plurime censure.
3.1. Lamenta che fosse impensabile che, dopo l’assoluzione per la bancarotta fraudolenta documentale, ascrivibile ai precedenti amministratori, egli avesse avuto il ruolo di amministratore di fatto nelle successive e residuali condotte in concorso con il COGNOME.
3.2. Afferma che la Corte territoriale avrebbe disatteso l’orientamento giurisprudenziale che richiede l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, ove pure i primi siano stati realizzati quando l’impresa non versi ancora in condizioni di insolvenza. La sentenza impugnata avrebbe operato una ingiusta dicotomia tra i fatti distrattivi antecedenti a quelli qui contestati, non considerati di rilievo penale, e gli ultimi atti di gestione, attribuiti ai ricorrenti, penalmente valorizzati.
3.3. Si sostiene che l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto a l COGNOME si basi su “riferimenti neutri e solo apparentemente specifici e tipizzanti”, senza ancorarsi ai criteri di cui a ll’art. 2639 cod. civ., che richiedono l’esercizio di fatto continuativo e significativo dei poteri tipici, inidoneo essendo il solo conferimento di una procura generale ad negotia . La sentenza avrebbe fondato la responsabilità penale sulla “enfatica valorizzazione dei pochi ed insignificanti elementi”, quali alcuni assegni incassati o due assegni apparentemente emessi come delegato. Si sottolinea che ciò sarebbe avvenuto malgrado la formale contestazione della firma sia sugli assegni che sullo specimen prodotto agli atti. L’imputato sarebbe, in definitiva, più un soggetto truffato che un amministratore di fatto. Si definisce illogica la ritenuta irrilevanza dell ‘accertamento circa l’eventuale non autenticità delle firme del COGNOMECOGNOME sol perché il COGNOME non aveva disconosciuto le sue. Si deduce che anche la sottoscrizione del contratto di affitto, sebbene penalizzante, non sarebbe un raffinato atto di gestione del COGNOME, ma un atto strategico posto in essere dai precedenti amministratori per mascherare la sovrastima degli immobili.
Anche il COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali , lamentando che la Corte d’ a ppello abbia ‘ricalcato’ le orme della sentenza di primo grado e non si sia peritata di analizzare compiutamente e in maniera congrua i motivi di appello.
4.1. Si sostiene che il COGNOME fosse solo un prestanome, che aveva occultato i veri protagonisti del dissesto societario. Egli avrebbe riposto fiducia in costoro,
agendo in spirito di collaborazione e affectio societatis .
4.2. Si afferma che il COGNOME non avesse reale potere decisionale e non fosse mai stato nella materiale disponibilità delle scritture contabili.
4.3. Si contesta che il contratto di affitto non fosse intrinsecamente illecito. Si eccepisce che l’attività del ricorrente, nelle occasioni in cui compare, sarebbe sempre stata corroborata da perizie giurate, le quali, proprio per la loro particolare attendibilità, ne escludevano la responsabilità
.
4.4. In subordine, il COGNOME ha chiesto concedersi le circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena e l’eventuale rinvio ad altro giudice affinché disponga nuovi e più ampi accertamenti tecnico-peritali.
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria difensiva con cui ha argomentato le ragioni per cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili, in quanto reiterano censure già ampiamente e logicamente esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, chiedono, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in questa sede: per giunta, con assunti per lo più aspecifici e, comunque, senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza d’appello .
Il ricorso del COGNOME, infatti, non considera nella sua interezza quanto coerentemente accertato dai giudici di merito nei due pregressi gradi di giudizio.
2.1. In particolare, il COGNOME è stato riconosciuto amministratore di fatto, in quanto: figurava come promissario acquirente nella promessa di cessione delle quote già il 6 giugno 2006; era stato delegato dal COGNOME a operare sul conto corrente della società sin dal 13 dicembre 2006; aveva incassato tre assegni societari da 8.000,00 euro ciascuno; era stato amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che aveva ottenuto il fondo in affitto a canone incongruo per difetto, mai versato, se non per una annualità; aveva avuto rapporti esclusivi col commercialista della fallita e dato a questi disposizioni operative (così come dichiarato dalla curatrice fallimentare NOME).
Questi elementi hanno portato, del tutto logicamente, non solo a qualificare il COGNOME come il dominus occulto dell’impresa , ma anche a ritenere provata la sua
partecipazione attiva nelle distrazioni, in ragione delle plurime vesti assunte nella vicenda, dando adeguato conto delle ragioni per cui è stato ritenuto, quale amministratore di fatto, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
A fronte di ciò, del tutto eccentriche -e, come tali, inammissibili -si rivelano le difese del ricorrente.
2.2. Invero, quanto all’assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, va evidenziato che tale reato è ben diverso da quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, sicché è possibile che un soggetto eserciti di fatto poteri gestori e compia atti dispositivi sul patrimonio, senza tuttavia occuparsi materialmente della tenuta della contabilità, e viceversa.
Trattasi, dunque, del richiamo di un elemento assolutamente privo di qualsivoglia rilievo.
2.3. Anche la deduzione secondo cui i fatti di distrazione contestati (per complessivi € 300.000 ,00 in denaro) sarebbero irrilevanti rispetto al dissesto già provocato dalla precedente gestione (che aveva sottratto € 2 .200.000,00) è stata correttamente disattesa dalla Corte d’appello per la sua manifesta infondatezza.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto.
Come noto, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha statuito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804-01, la quale, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza).
Oltre alla constatazione dell’atto di depauperamento, il giudice deve verificare l’idoneità della condotta a porre a concreto rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla luce di concreti ‘indici di fraudolenza’: sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). In particolare, l’accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve
valorizzare i detti “indici di fraudolenza”, quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda (così rapportando il fatto all’ambito economico in cui l’impresa ha operato), il contesto in cui l’impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese), la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763-01).
Il pericolo concreto insorto conseguente all’atto di depauperamento deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562-01).
Correlativamente, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, è necessaria la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), in ciò, per l’appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente che l’agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, COGNOME, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562-01, in motivazione).
In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico di nuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 28650101; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271920-01).
E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714-01), come nella specie è.
La tesi difensiva -secondo cui la responsabilità andrebbe esclusa perché “altri” (il precedente amministratore COGNOME) avevano sottratto importi maggiori -è, pertanto, giuridicamente priva di pregio. Il ricorrente non è chiamato a rispondere del dissesto originariamente determinato da condotte altrui, ma del pericolo concreto, per i creditori, che il suo agire ha determinato in relazione al suo aggravamento determinato dai propri atti distrattivi, commessi in concorso col COGNOME: atti che hanno ulteriormente depauperato il patrimonio sociale, sottraendo ai creditori le residue disponibilità liquide (€ 300.000 ,00), e diminuito il valore dell’unico asset immobiliare (il fondo agricolo), non parzialmente compensato neppure dal versamento (mancato, salvo una annualità) di canoni incongrui.
Le condotte sono state correttamente qualificate come distrattive, essendo immediatamente lesive degli interessi della fallita e causalmente idonee a ledere la garanzia patrimoniale, aggravando gli effetti del dissesto in atto.
2.4. Anche le contestazioni circa l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e la valutazione degli elementi probatori alla sua base, anziché fondarsi su un travisamento degli elementi istruttori, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).
Invero, i giudici di merito hanno valorizzato una serie di elementi che non possono affatto dirsi viziati da manifesta illogicità, da contraddittorietà o da carenze e che, correttamente, hanno ritenuto denotassero inequivocabilmente la qualifica di amministratori di fatto in capo agli imputati.
Tale qualifica, è bene ribadire, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando attuativa del disegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 28186701), ovvero dall’ideazione del meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l’esercizio in modo continuativo e significativo, e non episodico o occasionale, di un’apprezzabile attività gestoria tipica della medesima qualifica (e non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati: Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-01, in motivazione). Insomma, sintomatico del menzionato ruolo, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, è l’espletamento di poteri gestionali apicali, esercitati in ambito aziendale e produttivo, ovvero in ambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez. 5, n. 35346 del
20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l’impresa.
Nella specie, come già detto, il COGNOME (secondo il giudice d’appello) è stato destinatario di distrazioni, era stato delegato dal COGNOME a operare sul conto corrente della società (e, dunque, a disporre liberamente delle sue risorse bancarie) e aveva dato disposizioni operative al commercialista della fallita. Trattasi di dati valorizzati non in modo illogico e come tali -si ribadisce -insindacabili in sede di legittimità (si veda ulteriormente Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 25653401).
Anche le censure del COGNOME sono manifestamente infondate e, in larga parte, aspecifiche e tendenti a una mera rilettura di una parte del materiale probatorio.
3.1. Il ricorrente lamenta, in via generale, una motivazione meramente apparente, che avrebbe “ricalcato” quella di primo grado, e deduce il proprio ruolo marginale di “testa di legno”, privo di potere decisionale.
Tali argomentazioni sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione ampia ed esente da vizi logici o giuridici.
Va premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’amministratore di diritto risponde per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi dalla mera formale accettazione della carica di amministratore; tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome (che è, peraltro, quanto deduce la difesa essere accaduto nella specie), la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato e l’accettazione del relativo rischio possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale, seppur con dolo eventuale (così Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831-01, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767-01 e, di recente, tra le tante, Sez. 5, n. 30389 del 22/5/2025, non massimata).
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito non si sono limitati ad affermare una responsabilità omissiva, ma hanno accertato una condotta commissiva e un dolo diretto del COGNOME, escludendo recisamente il suo ruolo di mero prestanome inconsapevole.
La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato una pluralità di elementi fattuali, analiticamente descritti, che smentiscono la tesi difensiva: a) il COGNOME non era affatto estraneo alla gestione, avendo assunto la carica in data 11 dicembre 2006 e partecipato alle assemblee sociali del 22 dicembre 2006 e del 30 aprile 2007; b) in particolare, l’assemblea del 22 dicembre 2006 aveva deliberato la restituzione del sovrapprezzo quote per € 100.000 ,00 (derivante dalla residua liquidità del mutuo) proprio in favore del COGNOME; c) il COGNOME aveva stipulato l’affitto del 28 marzo 2007, atto ritenuto distrattivo dai giudici di merito e non contestato come tale in questa sede, senza mai attivarsi, per anni, per riscuotere i relativi canoni o far risolvere il contratto per inadempimento; d) egli era stato beneficiario diretto di assegni (per € 20.000 ,00) e indiretto tramite società a lui riconducibili (RAGIONE_SOCIALE) , per complessivi € 105.000 ,00); e) lo stesso COGNOME aveva acquistato le quote del precedente socio, COGNOME, utilizzando una provvista proveniente dalla società (€ 50.000 ,00) e non denaro proprio; f) infine, era stato proprio il COGNOME, in data 13 dicembre 2006, a sottoscrivere l’atto che abilitava anche il COGNOME a operare sul conto corrente societario.
A fronte di tale analitica ricostruzione, le censure del ricorrente si risolvono in una mera negazione degli accadimenti o nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio (volta, sostanzialmente, a negare reali poteri in capo a COGNOME e affermare la teorica liceità del contratto d’affitto dallo stesso stipulato): lettura peraltro fondata su una parziale disamina dei dati istruttori.
Trattasi di richiesta palesemente inammissibile.
3.2. Anche le richieste subordinate del COGNOME – di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di riduzione della pena e di nuovi e più ampi accertamenti tecnico-peritali -sono inammissibili.
Del tutto generica è la deduzione istruttoria, che neppure si comprende a cosa miri.
Quanto alle altre istanze, s fugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 27126901; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente ‘adeguata’ al caso la decisione presa.
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62bis , comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).
Nella specie, l’estrema gravità dei fatti, unitamente all’ingegnosità delle condotte illecite poste in essere e, infine, ai plurimi precedenti dell’imputato hanno indotto la Corte d’appello a negare sia le menzionate attenuanti, sia la riduzione della pena da irrogare: e si tratta, anche in tal caso, di motivazione congrua, non sindacabile in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME