Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 30 novembre 2023, che – previa riduzione del trattamento sanzioNOMErio – ne ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione ai delitti d agli artt.110 cod. pen., 216 prima parte n. 2,223 comma 1 e comma 2 n.2 ,219 comma 1 e capov. n. 2 L.F., ascrittigli in qualità di socio accomandatario ed amministratore di diritt al 18 gennaio 2016 e, poi, di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita sentenza del 22 settembre 2016.
1.11 ricorso, a firma di difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, di seguito richi limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Il primo motivo ha dedotto violazione di legge e di motivazione in ordine alla statuiz della sua veste di amministratore di fatto, riconosciuta dalla sentenza impugnata senz rispettare il disposto dell’art. 2639 cod. civ. e i criteri stabiliti dalla giurisp legittimità.
1.2.11 secondo motivo ha denunciato la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, anche alla luce delle regole della CEDU e della giurisprudenza europea, perch l’imputato sarebbe stato condanNOME per un fatto diverso rispetto a quello contestatogli; sentenza impugnata avrebbe affermato la sua responsabilità per una condotta distrattiva mai contestata.
1.3.11 terzo motivo, erroneamente indicato come il quarto, si è soffermato sui vizi di violazi di legge penale e di motivazione in rapporto alla mancata riqualificazione del delitt bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, proprio in considerazione dell’insussistenza di atti distrattivi compiuti dall’amministratore.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Va in premessa rammentato che, in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 02) e che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto ometto di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico (Cass. sez.2, n.42046 del 17 luglio 2019; conformi: N. 19951 del 2008 Rv. 240109 – 01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425 – 01, N. 11933 del 2005 Rv. 231708 – 01, N. 28011 del 2013 Rv. 255568 – 01, N. 20377 del 2009 Rv. 243838 – 01).
1.1.1 motivi del ricorso per cassazione sono meramente ripropositivi dei motivi di appello, g adeguatamente respinti dalla Corte di merito.
Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della motivazione della Corte d’Appello, letta in un unicum argomentativo con la struttura della sentenza di primo grado, logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova. In particolar deve essere evidenziato che il prevenuto è stato socio accomandatario ed amministratore della fallita dalla costituzione del 2008 al gennaio 2016, sino ad otto mesi prima della declarator
fallimento, arco temporale di sostanziale, progressiva formazione del debito erariale insinu nella procedura concorsuale; che la figura dell’ultimo amministratore di diritto, NOME COGNOME immediatamente resasi irreperibile alla curatela, è stata ragionevolmente ricondotta a mer simulacro, dal momento che gli organi fallimentari hanno interloquito esclusivamente con COGNOME, che aveva certamente la disponibilità dell’impianto contabile, la cui ostensione – m avvenuta – è stata da lui promessa al curatore in occasione degli incontri de visu; che il ruolo primario di dominus della società, attribuito a costui, è stato confermato dalle informaz fornite dall’ex socio accomandante e tenutario delle scritture, COGNOME NOME, che ha comunica alla curatela di aver consegNOME i documenti societari a NOME (pagg. 3-6 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello). In tal guisa, i giudici di merito hanno correttam desunto da tali indicatori il ruolo di amministratore di diritto e, nell’ultimo invero breve di amministratore di fatto del ricorrente, con evidenze che corrispondono al quadro riferimento giurisprudenziale che sovrintende l’accertamento della responsabilità di un soggett sprovvisto della carica formale societaria di amministratore, rivestita di fatto. Si ramment punto, come sottolineato anche dalla Corte di merito, che, in tema di reati fallimentar prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di eleme sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali son rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sost da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). Ed ancora, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui a artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in esse adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, COGNOME, Rv 268273). La nozione di amministratore di fatto, dunque, per come introdotta dall’art. 26 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici ine qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità non compo necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richi l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasion ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertam di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della soci quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattu disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 Tarantino, Rv. 256534). I rilievi difensivi, in proposito, si profondono nell’elencazi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
massime giurisprudenziali puntualmente in linea con le proposizioni enunciative degli elaborat di merito e, nel complesso, si palesano inconsistenti e finalizzati a sollecitare il collegio non consentita rivisitazione della piattaforma probatoria. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integr vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il principio generale della necessaria corrispondenza tra l’accusa e la sentenza riguarda l’immutabilità del fatt contestato in relazione all’affermazione di responsabilità, e la sua violazione non può esse ravvisata nella pretesa incongruità delle parole o delle argomentazioni espresse dal giudice ne dar conto di essa, ipotesi che può eventualmente identificare un vizio di illogicità motivazione. E al collegio non è dato cogliere tale profilo, perché al di là dell’estempora evocazione della “distrazione” – in un fugace passaggio della parte motiva – di risor patrimoniali, il tessuto espositivo delle pronunce del doppio grado ha ampiamente e pianamente divisato ed affrontato l’oggetto specifico del rimprovero formulato dall’edi imputativo, attinente alla ingente, risalente nel tempo, sistematica e preordinata omissione d versamenti erariali che, alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ben pu integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (sez.5, n. 2457 19/02/2018, COGNOME e altri, Rv. 273337). Tali condotte non si concretano in una forma d depauperamento mediante sottrazione di attivo, come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente un collegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri impos dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimen comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2 Prandini, Rv. 261684). Pertanto, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046; senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità); integra il reato di fallimento cagioNOME per effetto di operazioni dol condotta dell’amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell’erario, e successivamente proceda alla distribuzi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l’assegnazione dell’utile avvenga sen pre-deduzione dell’onere tributario e della conseguente penalità tributaria – che sorge momento dell’erogazione della ricchezza – si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei soci (Sez. 5, n. 173 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080). Quanto alla causazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico co fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dun l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o anche soltanto l’aggravamento (ex multis, Cass., Sez. V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051) , di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. an quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa). A questa prospetti dunque da ricondurre l’appropriato ragionamento della Corte territoriale, che ha individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erariali un obbiettivo “autofinanziamento” dell’imprenditore, che – anziché destinare le risorse all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali – le ha utilizzate per finalità differenti, così da ca l’ingravescente dimensione del dissesto, per ciò solo ragionevolmente prevedibile( pag.6 e 7 sentenza impugnata, pag. 5 e 6 sentenza del primo giudice).
1.3. Anche il terzo motivo, che può in parte essere agganciato alle confutazioni mosse con i secondo, si rivela generico ed affetto da manifesta infondatezza. Integra il reato di bancarot documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai credit impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2020, Morace, Rv. 279179); e lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestion può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazion comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304); e, ancora, in relazione alla fattispec di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai credito può essere desunto dagli indici di fraudolenza, come possono essere il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983). La prospettazione difensiva, dunque, stride con le evidenze probatorie e non si confronta nel complesso con la tenuta argomentativa, piana e dettagliata, fornita dal primo giudice e dall Corte d’Appello in risposta all’analogo motivo proposto nell’impugnazione di merito, da
momento che la mancata ostensione delle scritture contabili ha precluso la benchè minima rielaborazione dell’investimento delle disponibilità societarie rispetto al soddisfacimento rilevanti obbligazioni erariali – di ignota sorte – e, più in generale, dell’impiego delle finanziarie e patrimoniali che nella dichiarazione dei redditi del 2014, ultima disponibile, h raggiunto un ragguardevole attivo, quantificato in euro 2.108.180 (cfr. pag. 4 sent. di pr grado; v. anche pag. 7 sentenza di secondo grado).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06/06/2024